Il provvedimento del C.d.O. che imponga agli avvocati l’eliminazione del logo «avvocati associati» dalla carta intestata e dalla targa deve considerarsi come espletamento di una attività amministrativa, priva di contenuto disciplinare, demandata alla discrezione del consiglio dell’ordine territoriale e non suscettibile, in quanto tale, di impugnativa al C.N.F. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisone C.d.O. di Reggio Emilia, 20 marzo 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Guidi), sentenza del 19 settembre 1997, n. 102