Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione all’albo professionale, non è di per se´ da escludere per la sola pendenza di un procedimento penale a carico dell’interessato. Deve essere dunque compiuta una valutazione autonoma e discrezionale da parte del C.d.O. tenuto conto dei fatti risultanti dai giudizi penali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. dell’Aquila 3 aprile 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Bonazzi, rel. Sgromo), sentenza del 17 giugno 1997, n. 71