Il dipendente di ente pubblico può essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, ma non può ottenere l’abilitazione al patrocinio; questa infatti configura un’ipotesi di esercizio della professione e determina una fattispecie di incompatibilità, non rientrante nella eccezione prevista dall’art. 3, 4o comma d.r. 1538/33. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 ottobre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Tizzani), sentenza del 12 maggio 1997, n. 57