Deve ritenersi non ispirato ai principi di riservatezza e di riserbo che sono propri dell’attività forense, il comportamento di chi, al fine di procurarsi clientela, solleciti articoli di stampa e divulghi vicende relative alla propria attività professionale. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione del C.d.O. di Gorizia del 23 ottobre 1993). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. […]