Autore: admin

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del consiglio dell’ordine locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 15 marzo 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Tizzani), sentenza del 11 luglio 1997, n. 89

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Audizione del professionista – Termine di comparizione.

    Il termine di comparizione previsto dagli articoli 43 e 45 r.d. 1578/33 per il procedimento disciplinare deve essere osservato anche nel procedimento di sospensione cautelare, in ossequio ad una norma generale di garanzia dell’imputato ai fini di una compiuta difesa. (Nella specie il professionista era stato notiziato dell’udienza con solo sei giorni d’anticipo). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 6 giugno 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Bonazzi), sentenza del 10 luglio 1997, n. 88

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Comunicazione falsa al cliente su accordo transattivo – Apposizione firma falsa di girata su assegno – Trattenimento somme del cliente a compensazione di onorari – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo dei doveri di lealtà e correttezza propri della classe forense, l’avvocato che, a seguito di una transazione con l’assicuratore di controparte, abbia omesso di comunicare al cliente i termini reali dell’accordo intervenuto, abbia apposto sull’assegno rilasciato dall’assicuratore al cliente una falsa firma di girata ed abbia quindi trattenuto arbitrariamente una somma sproporzionata per il soddisfacimento delle sue spettanze. (Nella specie, anche in considerazione del comportamento del professionista che ha restituito quanto dovuto, è stata ritenuta congrua la sospensione per la durata di mesi otto in sostituzione di quella per mesi dodici). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisone C.d.O. di Bergamo, 23 gennaio 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 10 luglio 1997, n. 86

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento lesivo dei doveri di lealtà e correttezza l’avvocato che usi espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del collega di controparte. (Nella specie il professionista aveva accusato immotivatamente il collega di falsità ed invenzioni di fronte ad una normale lettera di contestazione su incarico del cliente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisone C.d.O. di Bergamo, 23 gennaio 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 10 luglio 1997, n. 86

  • Avvocato – Tenuta albi – Ricercatore universitario confermato – Opzione per il tempo pieno – Iscrizione elenco speciale – Ammissibilità.

    Il professionista ricercatore universitario confermato, per il combinato disposto degli artt. 3 r.d.l. 1587/33, 34 d.p.r. 382/80, 1 e 2 legge 158/87, dovrà essere iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo nell’ipotesi in cui abbia optato per un impegno universitario a tempo pieno, ricorrendo una ipotesi di incompatibilità; dovrà invece essere iscritto all’albo ordinario nell’ipotesi in cui abbia optato per un impegno a tempo definito. (Nella specie si precisa che tale normativa si applica sia nei confronti dei professori universitari e ricercatori confermati, che degli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento non sussistendo alcuna differenza regolamentare tra le predette categorie). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Macerata, 15 dicembre 1995).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Galati), sentenza del 10 luglio 1997, n. 85

  • Avvocato – Tenuta albi – Domanda iscrizione albo speciale – Delibera del C.d.O. – Ritiro del ricorso – Cessazione della materia del contendere.

    La dichiarazione scritta con cui il professionista comunichi al C.N.F. che, a seguito di successiva delibera del C.d.O., il problema per cui lo stesso ricorre debba essere considerato superato, costituisce una formale rinuncia alla trattazione del ricorso proposto e determina la declaratoria di non luogo a procedere per cessata materia del contendere. (Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia al ricorso avverso provvedimento C.d.O. di Paola).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Gazzara), sentenza del 10 luglio 1997, n. 87

  • Avvocato – Tenuta albi – Domanda iscrizione albo speciale – Delibera del C.d.O. – Ritiro del ricorso – Cessazione della materia del contendere.

    La dichiarazione scritta con cui il professionista comunichi al C.N.F. che, a seguito di successiva delibera del C.d.O., il problema per cui lo stesso ricorre debba essere considerato superato, costituisce una formale rinuncia alla trattazione del ricorso proposto e determina la declaratoria di non luogo a procedere per cessata materia del contendere. (Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia al ricorso avverso mancato provvedimento del C.d.O. di Sulmona).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. D’Arle), sentenza del 10 luglio 1997, n. 84

  • Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Dipendente ente pubblico trasformato in privato – Legge 218/90 – Diritti quesiti – Costituzione successiva altro ente privato – Diritto al mantenimento dell’iscrizione – Inammissibilità.

    L’art. 3 della legge prof. consente l’iscrizione nell’elenco speciale dei dipendenti preposti all’ufficio legale di un ente pubblico in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo professionale degli avvocati. Eccezionalmente l’art. 3 della legge 218/90, in tema di trasformazione di enti pubblici in società di diritto privato, dispone la tutela dei diritti quesiti di coloro che, prima della trasformazione dell’ente, fossero iscritti all’elenco speciale annesso all’albo forense, consentendo il mantenimento dell’iscrizione ed il consequenziale esercizio della professione forense a coloro che altrimenti, vista la natura privata dell’ente, non avrebbero più tale diritto. Il diritto al mantenimento dell’iscrizione deve, pertanto, escludersi nel caso in cui oltre alla trasformazione dell’ente in S.p.A. si verifichi anche l’ulteriore costituzione di un nuovo ente. (Nella specie l’ente INA era stato trasformato in S.p.A., ma poi si era costituita una ulteriore autonoma S.p.A. alle cui dipendenze i professionisti erano passati). (Rigetta i ricorsi avverso decisone C.d.O. di Roma, 26 ottobre 1995).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Mazzarolli), sentenza del 8 luglio 1997, n. 83

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Legittimazione soggettiva – Ricorso presentato dal terzo – Inammissibilità.

    La legittimazione a ricorrere al C.N.F. spetta soltanto al pubblico ministero ed al professionista interessato, da intendersi come colui che si duole di un provvedimento adottato in materia disciplinare nei suoi confronti e non, invece, al denunziante, terzo privato cittadino, i cui interessi possono trovare tutela attraverso l’impugnativa del pubblico ministero. Pertanto è inammissibile il ricorso proposto dal CODACONS (associazione ambientalista e di tutela del consumatore) che, nella specie, non essendo titolare di un interesse giuridicamente rilevante, non può vantare alcun ruolo esponenziale di rappresentanza e tutela di interessi collettivi o generali ricollegabili alla corretta gestione del potere disciplinare da parte del C.d.O. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 gennaio 1992).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Tizzani), sentenza del 8 luglio 1997, n. 82

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione – Ricorso al C.N.F. – Deposito oltre il termine di venti giorni – Inammissibilità.

    La proposizione del ricorso avverso la decisone del C.d.O. in materia disciplinare, oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica all’incolpato, determina l’inammissibilità del gravame proposto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 gennaio 1992).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Tizzani), sentenza del 8 luglio 1997, n. 82