In relazione al controllo della pratica professionale i C.d.O dispongono di un margine di discrezionalità nella valutazione della stessa, ma è da escludere che gli stessi possano imporre termini perentori per l’esibizione dei libretti alla scadenza di ciascun semestre di pratica. Ne consegue la nullità della delibera di cancellazione disposta per il ritardato deposito del libretto. (Accoglie i ricorsi riuniti avverso la decisione C.d.O di Monza, 13 maggio 1996 e 11 novembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. MAZZAROLLI), sentenza del 30 dicembre 1997, n. 176