Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante avvocato che svolga attività processuale e transattiva non essendo alla stessa abilitato ed omettendo di informare il cliente. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 3 aprile 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Alpa), sentenza del 10 ottobre 1997, n. 119