Il professionista destinatario di un provvedimento del C.d.O. è legittimato a ricorrere contro lo stesso personalmente, senza necessità di abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori e senza l’ufficio di un procuratore. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 5 e 10 ottobre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Tizzani), sentenza del 9 ottobre 1997, n. 116