Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che si renda tramite di comportamenti delittuosi (con imputazione del reato di corruzione) effettuati su incarico ed a vantaggio del proprio cliente. (Nella specie l’avvocato si era posto come intermediario ed aveva personalmente proceduto, per conto del cliente, al pagamento illecito, ed è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi cinque). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 28 aprile 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. GAZZARA), sentenza del 9 febbraio 1998, n. 2