Nel ricorso avanti il C.N.F. per la correzione di errori materiali la dizione «stesso giudice» deve intendersi come «stesso ufficio giudiziario», stante la natura elettiva e la durata triennale del C.N.F., che potrebbe pertanto poter veder cambiata la sua composizione alla scadenza naturale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 22 luglio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Caddeo), sentenza del 11 luglio 1998, n. 74