Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri di lealtà, probità e correttezza, l’avvocato che consapevole della avvenuta dichiarazione di fallimento di una società presti la propria attività professionale al fine di agevolare il proprio cliente nel procurarsi un ingiusto profitto a scapito della massa passiva e che si attivi nel coadiuvare terze persone nel reperimento di sostanze stupefacenti. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione dall’albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. dell’Aquila, 6 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Sgromo), sentenza del 29 settembre 1998, n. 111