La mancata audizione del professionista incolpato nella fase preliminare istruttoria, non essendo prevista dalla legge professionale, non determina invalidità del procedimento disciplinare per il quale, peraltro, è sufficiente che l’incolpato sia posto in grado di conoscere le incolpazioni e di contraddire, esplicando ogni attività di difesa nell’udienza di dibattimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 9 febbraio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 26 ottobre 1998, n. 130