Ai sensi dell’art. 45 r.d. n. 37/1934, il consiglio dell’ordine che per motivi di incompatibilità o di condotta intenda rigettare una domanda di iscrizione o provvedere alla cancellazione di un proprio iscritto, è tenuto ad assegnare al professionista un termine non minore di dieci giorni perché lo stesso possa fornire le proprie deduzioni in proposito. […]