Autore: admin

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 17 aprile 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. CRICRÌ), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 196

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 14 ottobre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 163

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Montepulciano, 3 marzo 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 162

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 20 luglio 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SGROMO), sentenza del 17 settembre 1999, n. 113

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 23 ottobre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ZURLO), sentenza del 17 settembre 1999, n. 110

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 16 luglio 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ZURLO), sentenza del 17 settembre 1999, n. 109

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme a compensazione onorari – Negoziazione assegni non trasferibili – Illecito deontologico.

    L’avvocato che, se pur autorizzato dal coniuge del suo cliente, trattenga somme a compensazione di onorari, negoziando assegni non trasferibili, e restituisca solo con ritardo le somme così trattenute, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense. (Nella specie, in considerazione dei buoni precedenti, dell’incertezza sul comportamento degli esponenti, e della restituzione delle somme medesime la sanzione della sospensione per mesi quattro è stata sostituita con la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 3 marzo 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 17 settembre 1999, n. 108

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporto di fiducia – Incarichi ricevuti tramite intermediario (carrozziere) – Autentica di firma falsa – Illecito deontologico.

    L’avvocato che assuma incarichi professionali tramite un terzo intermediario (carrozziere) omettendo di instaurare con i suoi clienti un rapporto fiduciario, che autentichi una firma su quietanza non accertando l’autenticità della stessa, e che consegni le somme incassate per conto del cliente al terzo intermediario senza accertarsi del buon fine delle stesse, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di fiducia al rispetto del quale ogni professionista è tenuto nell’esercizio del suo mandato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 28 febbraio 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GAZZARA), sentenza del 17 settembre 1999, n. 107

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di correttezza – Dovere di probità dignità e decoro – Comportamento ingenerante false convinzioni nel cliente – Illecito deontologico.

    L’avvocato che definisca come collega un soggetto privo della qualifica professionale ingenerando nel cliente il convincimento che costui sia effettivamente un avvocato, e che, presso il proprio studio, ingaggi una lite con il falso professionista aggredendolo e provocandogli lesioni personali, pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro propri della classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 21 marzo 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GAZZARA), sentenza del 17 settembre 1999, n. 106

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare della sospensione per mesi uno – Provvedimento sanzionatorio nullo per errore di diritto – Sostituzione con la sanzione della censura.

    Il provvedimento con il quale viene inflitta la sanzione disciplinare della sospensione per mesi uno, inferiore al minimo previsto dalla legge professionale, è invalido per errore di diritto ricadente su una norma la cui osservanza è obbligatoria; ne consegue che, per il divieto della reformatio in peius, la sanzione errata deve essere sostituita con la più lieve sanzione della censura. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 20 dicembre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GAZZARA), sentenza del 17 settembre 1999, n. 105