Per la imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione (danno generico o specifico) ma è sufficiente la presenza della volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avellino, 29 aprile 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SGROMO), sentenza del 19 novembre 1999, n. 224