L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento. (Nella specie la notifica della delibera di inizio del procedimento è avvenuta prima che fossero trascorsi cinque anni dalla commissione del fatto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 7 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CASALINUOVO, rel. RUGGERINI), sentenza del 8 aprile 2000, n. 28