Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di adempiere le obbligazioni assunte, si appropri di somme avute in ragione del mandato e ometta altresì di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre inflitta dal C.d.O. anche in considerazione della profonda crisi familiare e patrimoniale che il professionista stava attraversando). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 14 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 9 dicembre 1999, n. 246