Deve essere annullata, per violazione del diritto di difesa, la decisione con cui il consiglio dell’ordine, dopo aver contestato ad un iscritto un determinato fatto giunga ad applicare la sanzione per un diverso episodio non contestato. (Nella specie il professionista, a cui era stato contestato l’illegittimo trattenimento di somme, era stato condannato per omesso rendiconto al cliente). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 ottobre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETRECCA), sentenza del 31 dicembre 1999, n. 296