Requisito indispensabile per il corretto e compiuto svolgimento della pratica è l’assiduità o continuità della stessa; pertanto l’interruzione dello svolgimento della pratica per un periodo superiore a sei mesi determina, ex art. 4 u.c., r.d. n. 37/1934, la cancellazione del praticante dal relativo registro, rimanendo peraltro privo di effetti il periodo di pratica già compiuto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sulmona, 16 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 4 novembre 1999, n. 207