È irrilevante ai fini dell’esercizio della azione disciplinare la mancata presentazione dell’esposto. Infatti, secondo il disposto dell’articolo 38, 3o comma, l.p., il C.d.O. può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisone C.d.O. di Catania, 21 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 19 novembre 1999, n. 230