Il ricorso con cui si impugna una decisione del C.d.O. deve essere depositato, a pena di inammissibilità, presso gli uffici del consiglio dell’ordine che ha emesso la pronuncia e non presso gli uffici del Consiglio nazionale forense. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lanciano, 8 novembre 1996). Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. […]