Autore: admin

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Pluralità d’infrazioni – Unicità della pena.

    Il procedimento disciplinare comporta un giudizio complessivo sulla condotta dell’incolpato cui va irrogata una pena unica, la maggiore assorbendo la minore, ancorché siano vari gli addebiti. Tale sanzione non è la somma di altrettante pene singole sugli addebiti contestati, ma la valutazione complessiva della condotta dell’incolpato. (Nella specie al professionista condannato a quattro mesi di sospensione era stata inflitta anche la sanzione della censura per altro addebito collegato al primo). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 7 dicembre 1995).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINUOVO), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 168

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Accanimento giudiziale – Ipotesi di insussistenza.

    L’avvocato che per la piena realizzazione degli interessi della parte assistita, instauri una causa per il conseguimento di un risarcimento di modestissimo valore pone in essere un comportamento non sanzionabile perché rientrante nel dovere di difesa. (Nella specie il comportamento del professionista che aveva istaurato una causa per la differenza di duecentomila lire rispetto al risarcimento offerto con la proposta transattiva è stato ritenuto corretto anche in considerazione della complessiva modesta entità del danno globalmente sofferto, e per la certezza della responsabilità). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 28 novembre 1995).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CADDEO), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 166

  • Avvocato – Tenuta albi – Dipendente società privata – Incompatibilità.

    Per il principio di autonomia e libertà di determinazione è vietato al professionista dipendente di ente privato l’iscrizione all’albo professionale. L’unica eccezione all’ipotesi di incompatibilità è, infatti, quella prevista dall’art. 3 l.p.f. per i dipendenti degli enti pubblici assegnati in via esclusiva all’ufficio legale dell’ente stesso. (Nella specie è stato cancellato dall’albo il professionista dipendente di una società privata, anche se lo stesso, per motivi sindacali, percepiva lo stipendio pur non svolgendo alcuna attività lavorativa). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 15 ottobre 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SGROMO), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 165

  • Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione per incompatibilità – Composizione del collegio in sede deliberante – Principio della immutabilità – Non susiste.

    Il principio della immutabilità del giudice riguarda esclusivamente l’attività giudiziaria e non è applicabile all’attività amministrativa quale quella relativa alla tenuta degli albi. Pertanto deve ritenersi legittima la decisione di cancellazione dall’albo per incompatibilità adottata dal C.d.O. purché, nelle sedute successive alla prima, i consiglieri presenti abbiano garantito il rispetto del numero legale prescritto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 15 ottobre 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SGROMO), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 165

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente. (Nella specie, in considerazione della esiguità della somma trattenuta, del ravvedimento e della grave situazione personale in cui versava il professionista, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Biella, 30 giugno 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETRECCA), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 164

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Prestiti da cliente – Omesso adempimento obbligazioni assunte – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che chieda somme in prestito al cliente senza dare alcuna garanzia e omettendo altresì di restituirle. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 febbraio 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. FRANCO), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 161

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Ricorso per revocazione avverso sentenza C.N.F. – Ammissibilità – Termine di proposizione – Pendenza termine per il ricorso in Cassazione – Irrilevanza.

    Il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. deve essere proposto allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata ed è applicabile alle sole decisioni pronunciate nell’esercizio della giurisdizione. È pertanto ammissibile il ricorso per revocazione proposto al C.N.F., avverso una sua decisione disciplinare, nel termine ordinario di trenta giorni dalla notifica, a nulla rilevando l’eventuale pendenza del termine per la proposizione del ricorso in cassazione. (Nella specie è stato accolto il ricorso per la revocazione di una decisione del C.N.F. che aveva dichiarato tardiva l’impugnativa, che poi, invece, visti gli atti di parte, è risultata proposta nei termini). (Dichiara ammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F. 11 luglio 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SICILIANO), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 157

  • Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di riservatezza – Utilizzo di corroispondenza scambiata con il collega – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che utilizzi in giudizio una lettera inviatagli dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva. La riservatezza, infatti, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate ma anche le comunicazioni scambiate fra avvocati nel corso del giudizio e quelle anteriori allo stesso, in quanto contenenti esposizioni di fatti, illustrazioni di ragioni, ammissioni o riconoscimenti avverso proposte a carattere transattivo, ancorché non dichiarate «espressamente riservate». (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 3 maggio 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETRECCA), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 156

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Notifica – Termine.

    Il termine di quindici giorni previsto dalla l.p.f. per la notifica all’interessato della decisione adottata dal C.d.O. ha natura ordinatoria (non perentoria), e pertanto la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato, bensì il semplice spostamento del dies a quo per l’eventuale impugnazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 3 maggio 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETRECCA), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 156

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con il C.d.O. – Intimazione al cliente per il pagamento di parcella – Informazioni false – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Dovere fiscale – Illecito deontologico.

    Il professionista che dia false informazioni e minacci il cliente per ottenere il pagamento delle sue spettanze professionali, ometta di dare al C.d.O. chiarimenti sul suo comportamento e non adempia all’obbligo di pagare al C.d.O. il contributo annuale, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi nove a mesi tre). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 30 maggio 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 155