L’atto di rinuncia alla impugnazione proposta, fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente, determina l’immediata estinzione del procedimento e la declaratoria di non luogo a procedere per estinzione del procedimento. (Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 18 aprile 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CRICRI’), sentenza del 19 novembre 1999, n. 222