Autore: admin

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere istantaneo – Termine quinquennale – Decorrenza.

    L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla cessazione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene realizzata. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 16 maggio 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 178

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i colleghi – Trattenimento documenti – Omesse informazioni al cliente – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che, dopo la revoca del mandato, ometta di dare informazioni, trattenga illegittimamente documenti del cliente e non ottemperi alla richiesta di chiarimenti del C.d.O. sul comportamento tenuto. (Nella specie, anche in considerazione dei precedenti disciplinari, è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 novembre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 177

  • Avvocato – Norme deontologiche – Attività senza titolo – Illecito deontologico.

    Il professionista che assuma l’attività defensionale senza aver conseguito la necessaria abilitazione pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di fiducia, probità e decoro propri della classe forense. (Nella specie in considerazione del grave danno arrecato al cliente che a causa della mancanza di ius postulandi del professionista si è visto dichiarare inammissibile il ricorso, è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 31 ottobre 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 175

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso adempimento del mandato – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che abbia assunto il mandato professionale di provvedere alla riconsegna di determinate somme avute in precedenza dal cliente e che, non avendo adottato le normali regole di diligenza e prudenza, non provveda poi alla restituzione a causa di una rapina subita. (Nella specie la sanzione della sospensione a mesi sei è stata ridotta a mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 7 febbraio 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 174

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione generica dei fatti addebitati – Ipotesi di legittimità.

    È valida la contestazione degli addebiti effettuata in modo ampio e non puntualizzata per capi, se comunque nella narrazione siano espressi tutti i fatti oggetto dell’addebito e posti a fondamento della decisione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 7 febbraio 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 174

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Induzione alla doppia nomina difensiva – Richiesta di acconti sproporzionati – Contrattazione sull’entità dell’onorario – Illecito deontologico.

    Il professionista che, quale difensore d’ufficio, enfatizzando la gravità delle contestazioni penali, ingeneri in persone di nessuna esperienza in materia uno stato di apprensione tale da indurle ad una doppia nomina difensiva, con conseguente aggravio di spese, che chieda il versamento di acconti sproporzionati e mercanteggi il suo compenso per ottenere quanto più possibile anche in relazione al reddito del cliente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei doveri di correttezza e probità propri della classe forense. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi tre è stata ridotta a mesi due nei confronti del professionista, codifensore, il cui ruolo di partecipe della condotta illecita è risultato non preminente; è stata invece confermata la sanzione della sospensione per mesi tre all’altro professionista). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 15 aprile 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CRICRÌ), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 173

  • Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Revoca – Impugnazione al C.N.F. – Cessazione della materia del contendere.

    La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per intervenuta mancanza d’interesse. (Nella specie il C.d.O., in ottemperanza alla decisione della Cassazione sulla compatibilità tra lo svolgimento onorario della funzione giudiziaria e lo svolgimento dell’attività professionale, aveva revocato il proprio provvedimento di cancellazione dall’albo del professionista svolgente la funzioni di vice pretore onorario). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Frosinone, 18 gennaio 1999).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 187

  • Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Revoca – Impugnazione al C.N.F. – Cessazione della materia del contendere.

    La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per intervenuta mancanza d’interesse. (Nella specie il C.d.O., in ottemperanza alla decisione della Cassazione sulla compatibilità tra lo svolgimento onorario della funzione giudiziaria e lo svolgimento dell’attività professionale, aveva revocato il proprio provvedimento di cancellazione dall’albo del professionista svolgente la funzioni di vice pretore onorario). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Vibo Valentia, 4 dicembre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SGROMO), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 184

  • Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Revoca – Impugnazione al C.N.F. – Cessazione della materia del contendere.

    La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per intervenuta mancanza d’interesse. (Nella specie il C.d.O., in ottemperanza alla decisione della Cassazione sulla compatibilità tra lo svolgimento onorario della funzione giudiziaria e lo svolgimento dell’attività professionale, aveva revocato il proprio provvedimento di cancellazione dall’albo del professionista svolgente la funzioni di vice pretore onorario). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Vibo Valentia, 4 dicembre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SGROMO), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 182

  • Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Revoca – Impugnazione al C.N.F. – Cessazione della materia del contendere.

    La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per intervenuta mancanza d’interesse. (Nella specie il C.d.O., in ottemperanza alla decisione della Cassazione sulla compatibilità tra lo svolgimento onorario della funzione giudiziaria e lo svolgimento dell’attività professionale, aveva revocato il proprio provvedimento di cancellazione dall’albo del professionista svolgente la funzioni di vice pretore onorario). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Velletri, 14 ottobre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GUIDI), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 172