Autore: admin

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Induzione alla doppia nomina difensiva – Richiesta di acconti sproporzionati – Contrattazione sull’entità dell’onorario – Illecito deontologico.

    Il professionista che, quale difensore d’ufficio, enfatizzando la gravità delle contestazioni penali, ingeneri in persone di nessuna esperienza in materia uno stato di apprensione tale da indurle ad una doppia nomina difensiva, con conseguente aggravio di spese, che chieda il versamento di acconti sproporzionati e mercanteggi il suo compenso per ottenere quanto più possibile anche in relazione al reddito del cliente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei doveri di correttezza e probità propri della classe forense. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi tre è stata ridotta a mesi due nei confronti del professionista, codifensore, il cui ruolo di partecipe della condotta illecita è risultato non preminente; è stata invece confermata la sanzione della sospensione per mesi tre all’altro professionista). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 15 aprile 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CRICRÌ), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 173

  • Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Revoca – Impugnazione al C.N.F. – Cessazione della materia del contendere.

    La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per intervenuta mancanza d’interesse. (Nella specie il C.d.O., in ottemperanza alla decisione della Cassazione sulla compatibilità tra lo svolgimento onorario della funzione giudiziaria e lo svolgimento dell’attività professionale, aveva revocato il proprio provvedimento di cancellazione dall’albo del professionista svolgente la funzioni di vice pretore onorario). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Frosinone, 18 gennaio 1999).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 187

  • Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Revoca – Impugnazione al C.N.F. – Cessazione della materia del contendere.

    La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per intervenuta mancanza d’interesse. (Nella specie il C.d.O., in ottemperanza alla decisione della Cassazione sulla compatibilità tra lo svolgimento onorario della funzione giudiziaria e lo svolgimento dell’attività professionale, aveva revocato il proprio provvedimento di cancellazione dall’albo del professionista svolgente la funzioni di vice pretore onorario). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Vibo Valentia, 4 dicembre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SGROMO), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 184

  • Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Revoca – Impugnazione al C.N.F. – Cessazione della materia del contendere.

    La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per intervenuta mancanza d’interesse. (Nella specie il C.d.O., in ottemperanza alla decisione della Cassazione sulla compatibilità tra lo svolgimento onorario della funzione giudiziaria e lo svolgimento dell’attività professionale, aveva revocato il proprio provvedimento di cancellazione dall’albo del professionista svolgente la funzioni di vice pretore onorario). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Vibo Valentia, 4 dicembre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SGROMO), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 182

  • Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Revoca – Impugnazione al C.N.F. – Cessazione della materia del contendere.

    La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per intervenuta mancanza d’interesse. (Nella specie il C.d.O., in ottemperanza alla decisione della Cassazione sulla compatibilità tra lo svolgimento onorario della funzione giudiziaria e lo svolgimento dell’attività professionale, aveva revocato il proprio provvedimento di cancellazione dall’albo del professionista svolgente la funzioni di vice pretore onorario). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Velletri, 14 ottobre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GUIDI), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 172

  • Avvocato – Nome deontologiche – Principi generali – Dovere di fedeltà – Incarico contro ex-cliente – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che assuma l’incarico professionale contro un ex-cliente dopo pochi giorni dalla conclusione del precedente mandato. Infatti, l’incarico contro un ex-cliente può essere ammesso soltanto quando sia trascorso un ragionevole lasso di tempo, l’oggetto del nuovo incarico sia del tutto estraneo da quello espletato in precedenza e non vi sia possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 17 dicembre 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINUOVO), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 169

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Pluralità d’infrazioni – Unicità della pena.

    Il procedimento disciplinare comporta un giudizio complessivo sulla condotta dell’incolpato cui va irrogata una pena unica, la maggiore assorbendo la minore, ancorché siano vari gli addebiti. Tale sanzione non è la somma di altrettante pene singole sugli addebiti contestati, ma la valutazione complessiva della condotta dell’incolpato. (Nella specie al professionista condannato a quattro mesi di sospensione era stata inflitta anche la sanzione della censura per altro addebito collegato al primo). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 7 dicembre 1995).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINUOVO), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 168

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Accanimento giudiziale – Ipotesi di insussistenza.

    L’avvocato che per la piena realizzazione degli interessi della parte assistita, instauri una causa per il conseguimento di un risarcimento di modestissimo valore pone in essere un comportamento non sanzionabile perché rientrante nel dovere di difesa. (Nella specie il comportamento del professionista che aveva istaurato una causa per la differenza di duecentomila lire rispetto al risarcimento offerto con la proposta transattiva è stato ritenuto corretto anche in considerazione della complessiva modesta entità del danno globalmente sofferto, e per la certezza della responsabilità). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 28 novembre 1995).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CADDEO), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 166

  • Avvocato – Tenuta albi – Dipendente società privata – Incompatibilità.

    Per il principio di autonomia e libertà di determinazione è vietato al professionista dipendente di ente privato l’iscrizione all’albo professionale. L’unica eccezione all’ipotesi di incompatibilità è, infatti, quella prevista dall’art. 3 l.p.f. per i dipendenti degli enti pubblici assegnati in via esclusiva all’ufficio legale dell’ente stesso. (Nella specie è stato cancellato dall’albo il professionista dipendente di una società privata, anche se lo stesso, per motivi sindacali, percepiva lo stipendio pur non svolgendo alcuna attività lavorativa). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 15 ottobre 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SGROMO), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 165

  • Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione per incompatibilità – Composizione del collegio in sede deliberante – Principio della immutabilità – Non susiste.

    Il principio della immutabilità del giudice riguarda esclusivamente l’attività giudiziaria e non è applicabile all’attività amministrativa quale quella relativa alla tenuta degli albi. Pertanto deve ritenersi legittima la decisione di cancellazione dall’albo per incompatibilità adottata dal C.d.O. purché, nelle sedute successive alla prima, i consiglieri presenti abbiano garantito il rispetto del numero legale prescritto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 15 ottobre 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SGROMO), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 165