In difetto di prova certa delle accuse rivolte, il professionista incolpato deve essere prosciolto, non potendo fondarsi una decisione di condanna su posizioni non riscontrate né confermate. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Caltanissetta, 4 ottobre 1989). Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Camassa), sentenza del 24 gennaio 1991, n. 7