Il ricorso privo dell’indicazione dei motivi (con generica censura di enormità ed ingiustizia della decisione di primo grado) rende impossibile l’esatta determinazione dell’oggetto del ricorso ed è pertanto inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 17 febbraio 1992). Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1993, n. 143