Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che non adempia il mandato ricevuto e fornisca false informazioni al cliente nell’intento di mascherare l’errore professionale commesso. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 12 luglio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. VINATZER), sentenza del 20 dicembre 2000, n. 293