La legittimazione a ricorrere al C.N.F. avverso la decisione del C.d.O. spetta soltanto al pubblico ministero e al professionista interessato e non, invece, al denunziante terzo privato cittadino, i cui interessi possono trovare tutela attraverso l’impugnativa del pubblico ministero. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Spoleto, 20 ottobre 1997). Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, […]