Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo.
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Procedimento disciplinare e rinvio dell’udienza per legittimo impedimento: il diritto di partecipare dignitosamente all’udienza va bilanciato con il principio di ragionevole durata del processo
La partecipazione all’udienza costituisce una libera scelta dell’incolpato, mentre la mancata partecipazione comporta una lesione del suo diritto di difesa solo se determinata da un impedimento a comparire dalle caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà di presenziare all’udienza nella data stabilita, bensì in una situazione impeditiva di natura cogente che determini la “assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento” (art. 420 ter cpp). Sebbene tale requisito non concerna soltanto la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente ed attivamente per l’esercizio del diritto costituzionale di difesa, cionondimeno, anche al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo, la condizione ostativa così delineata non può derivare in via automatica dall’esistenza di una patologia più o meno invalidante, dovendo questa essere vagliata dal giudice di merito (con esiti certamente non rivedibili in sede di legittimità se congruamente motivati) sotto il profilo di una impossibilità effettiva ed assoluta (oltre che non ascrivibile al soggetto), perché non dominabile né contenibile secondo parametri di normale esigibilità.
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Il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento
In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale ovvero qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire, giacché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta.
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Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme speciali dell’ordinamento forense, salvo lacune (cpc) o eccezioni espresse (cpp)
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.
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L’impugnazione della delibera di cancellazione dall’albo va proposta entro 60 giorni
E’ inammissibile in quanto tardivo l’impugnazione al CNF proposta oltre il termine di legge, che -in quanto perentorio- non può essere prorogato, sospeso o interrotto, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (Nel caso di specie trattavasi di impugnazione avverso la delibera di cancellazione dal registro dei Praticanti Avvocati, proposta oltre 60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, e quindi tardivamente ex art. 17, co. 14, L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 306 del 3 novembre 2025
NOTA:
In senso conforme, per tutte, CNF n. 58/2024. -
Il COA può disporre la cancellazione amministrativa dell’iscritto condannato con sentenza penale irrevocabile, senza attendere l’esito del procedimento disciplinare dinanzi al CDD
Il COA può provvedere, in ogni tempo, alla cancellazione d’ufficio del proprio iscritto, che sia stato condannato in via definitiva per fattispecie di reato che pregiudichino la condotta irreprensibile (art. 17 L. n. 247/2012), e ciò a prescindere dall’eventuale pendenza del relativo procedimento disciplinare, giacché il divieto di cui agli artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012 non trova applicazione allorché la cancellazione sia disposta per la perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione e la permanenza nell’albo o registro (art. 17, commi 1 e 2, L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 306 del 3 novembre 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 229/2024, CNF n. 50/2023. -
[importante] Procedimento disciplinare: la mancata audizione dell’iscritto nella fase preliminare e in quella dibattimentale
In tema di procedimento disciplinare, nel caso di mancata audizione dell’iscritto che ne faccia richiesta, occorre distinguere tra due ipotesi distinte: 1) nella fase preliminare, l’audizione non è necessaria e, anche nell’ipotesi in cui fosse richiesta, ma non concessa, il suo difetto non determina la nullità del provvedimento; 2) nel corso della fase dibattimentale, l’audizione dell’incolpato, che ne faccia richiesta o vi acconsenta, è indispensabile per il legittimo svolgimento del procedimento disciplinare, con la conseguenza che la sua mancanza determina la nullità insanabile della decisione per violazione di prescrizioni di legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 303 del 24 ottobre 2025
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Procedimento disciplinare: l’addebito va circostanziato con l’atto di approvazione del capo di incolpazione
Nell’ambito del procedimento disciplinato dal Regolamento CNF n. 2 del 2014, con l’approvazione del capo di incolpazione l’organo di disciplina deve, per la prima volta, comunicare all’iscritto “l’enunciazione … dei fatti addebitati, con l’indicazione delle norme violate” (art. 17, comma 2, n. 1, lett. b del Regolamento). Con la successiva citazione a giudizio, poi, l’onere di specificazione della condotta contestata viene reso più stringente, prevedendosi che il CDD indichi “…in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate” (art. 21, comma 2, lett. b, del Regolamento). Dopo la comunicazione dell’approvazione del capo di incolpazione, l’iscritto può esercitare il proprio diritto di difesa accedendo ai documenti contenuti nel fascicolo e avendo la facoltà di depositare memorie e documenti e di chiedere di comparire avanti al Consigliere istruttore, per essere sentito ed esporre le proprie difese (art. 17, comma 2, n. 2, lettere a, b e c, del Regolamento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 303 del 24 ottobre 2025
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Richiamo verbale: dopo la fase preliminare presuppone presuppone la notifica del capo di incolpazione e della citazione a giudizio
Il richiamo verbale pronunciato dopo la fase istruttoria preliminare ovvero quando il procedimento disciplinare sia stato assegnato alla sezione CDD presuppone la notifica del capo di incolpazione e la citazione per l’udienza dibattimentale, a pena di nullità per violazione del diritto di difesa dell’iscritto, che solo in tal modo avrebbe potuto ricevere l’enunciazione dettagliata dei fatti addebitati e l’indicazione puntuale delle norme violate, così da poter depositare memorie difensive e chiedere di essere sentita dal consigliere istruttore, non essendo all’uopo sufficiente la mera e sola comunicazione dell’esposto disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 303 del 24 ottobre 2025
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L’impugnazione del richiamo verbale
Il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdf), presuppone comunque l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l’impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all’esito della fase decisoria (Capo VI Reg. CNF n. 2/2014). Per le stesse ragioni, anche se pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), il provvedimento in parola è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 303 del 24 ottobre 2025