Il COA può provvedere, in ogni tempo, alla cancellazione d’ufficio del proprio iscritto, che sia stato condannato in via definitiva per fattispecie di reato che pregiudichino la condotta irreprensibile (art. 17 L. n. 247/2012), e ciò a prescindere dall’eventuale pendenza del relativo procedimento disciplinare, giacché il divieto di cui agli artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012 non trova applicazione allorché la cancellazione sia disposta per la perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione e la permanenza nell’albo o registro (art. 17, commi 1 e 2, L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 306 del 3 novembre 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 229/2024, CNF n. 50/2023.