Il provvedimento di rigetto dell’istanza di iscrizione all’albo o registro va notificato all’interessato entro 15 giorni (art. 17 co. 7 L. n. 247/2012, già art. 37, co. 3, RDL n. 1578/1933). Detto termine, tuttavia, ha natura ordinatoria, sicché la tardiva o addirittura mancata notifica del provvedimento stesso non ne comporta la nullità ma ha esclusivamente […]