Non è sanzionabile disciplinarmente la produzione in giudizio di un mezzo di prova (registrazione su un nastro magnetico di una conversazione con un testimone). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Treviso, 13 aprile 1992). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Siciliano), sentenza del 13 ottobre 1994, n. 91