La svolgimento onorario di funzioni giudiziarie, in qualità di vice pretore, anche presso le preture Circondariali non è incompatibile con la conservazione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all’esercizio della libera professione. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 4 dicembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GAZZARA, rel. PAURI), sentenza del 15 dicembre 2000, n. 272