È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello jus postulandi, ex art. 63 l.p., perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti la giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 13 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 5 marzo 2001, n. 33