È legittimo lo svolgimento del procedimento disciplinare senza l’assistenza del difensore, a cui non era stato notificato l’avviso di trattazione, qualora il C.d.O., mediante la tempestiva comunicazione all’incolpato dell’apertura del procedimento disciplinare e della data di svolgimento del predetto giudizio, abbia reso possibile l’esercizio del diritto di difesa. E’ pertanto manifestamente infondata la questione di costituzionalità, ex art. 24 Cost., della legge professionale nella parte in cui non prevede l’obbligatoria partecipazione di un difensore, né la nomina di un difensore d’ufficio all’avvocato che, sottoposto ad un procedimento disciplinare, non abbia provveduto alla difesa personale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 23 gennaio 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con il cliente – Trattenimento somme – Omesso svolgimento di attività – Protesto di cambiali – Illecito deontologico.
L’avvocato che ometta di svolgere l’attività defensionale, trattenga somme avute in ragione del mandato, ed emetta in restituzione effetti cambiari privi di copertura, e quindi protestati, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense. (Nella specie, in considerazione della volontà di ravvedimento e della parziale restituzione delle somme, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi sei a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 11 dicembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BASSU), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 288
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Violazione deontologica di carattere continuativo – termine quinquennale – Decorrenza.
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima (tale deve essere considerata il trattenimento di somme del cliente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 11 dicembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BASSU), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 288
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità – Omesso pagamento e protesto di cambiali – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri deontologici il professionista che emetta titoli non onorati e conseguentemente protestati. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 26 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 285
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Legittimazione – Ius postulandi – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, 1° comma r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 20 luglio 2000).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.
Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati è inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 20 luglio 2000).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente presso la segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59, r.d. n. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 20 luglio 2000).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni – Inammissibilità.
La proposizione del ricorso avverso la decisione del C.d.O. in materia disciplinare oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento all’interessato determina l’inammissibilità del gravame proposto, ex art. 50, II comma, r.d.l. n. 1578/33. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 20 luglio 2000).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Legittimazione – Ius postulandi – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, 1° comma r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Benevento, 16 giugno 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 274
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.
Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati è inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Benevento, 16 giugno 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 274