In materia elettorale sono legittimati a proporre l’impugnazione il procuratore generale presso la corte d’appello e ogni iscritto. E’ pertanto inammissibile il ricorso al C.N.F. proposto da una associazione forense, ancorché questa risulti interamente composta da soggetti che a titolo personale detta legittimazione posseggano. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso proclamazione degli eletti di Benevento, 2 dicembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 278