L’omessa comunicazione di apertura del procedimento disciplinare all’interessato non costituisce motivo di nullità del procedimento se il destinatario abbia comunque avuto la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento, ed abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa. Peraltro tale eventuale ipotesi di nullità non potrà essere fatta valere d’ufficio ma dovrà, ex art. 157 c.p.c., essere eccepita dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla sua notifica. (Nella specie l’atto era stato conosciuto dall’imputato in quanto chiaramente richiamato dalla citazione notificata allo stesso). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 10 gennaio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 193