Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, malgrado la controparte avesse provveduto con sollecitudine al pagamento del quantum dovuto, sia a lui che al suo cliente, proceda alla notifica di un atto di precetto per ottenere i compensi spettantigli per l’attività svolta nella fase successiva alla emissione della sentenza medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 novembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 11 aprile 2003, n. 50