Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 12 marzo 2002).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Impugnabilità.
Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 26 settembre 2001).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sottoscrizione del difensore – Omesso conferimento di specifico mandato – Omessa sottoscrizione del professionista imputato – Inammissibilità del ricorso.
E’ inammissibile il ricorso sottoscritto dal solo difensore, senza l’esistenza di un mandato formale, intendendosi per tale la procura conferita specificatamente per il grado del procedimento e posta a margine o in calce al ricorso, ovvero rilasciata in forma notarile con atto allegato (non valendo la procura rilasciata in un grado precedente). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 3 maggio 2001).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Specificazione dei motivi – Necessità.
La specificazione dei motivi di appello è necessaria per l’ammissibilità del ricorso e richiede l’indicazione chiara e inequivoca, anche se succinta, delle ragioni in fatto e in diritto della doglianza, tale da consentire l’identificazione esatta dei limiti del devolutum e quindi delle questioni che si intendono sottoporre al riesame. Pertanto è inammissibile l’impugnazione generica, che chieda una riforma integrale della sentenza, o che rimandi per relationem alle difese presentate nel primo giudizio. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 3 maggio 2001).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Dipendente pubblico part-time – Incompatibilità – Non sussiste – Diritto all’iscrizione.
E’ legittima l’iscrizione all’albo professionale forense dei dipendenti pubblici impegnati nel lavoro dipendente a tempo parziale; l’art. 1 comma 56 e 56 bis, l. n. 662/1996, rimodulando il sistema delle incompatibilità, ha infatti dichiarato compatibile l’esercizio della professione forense con lo status di dipendente pubblico in regime di part- time. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Oristano, 18 gennaio 2002).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Rigetto – Ricorso del Procuratore generale – Ammissibilità.
E’ ammissibile il ricorso avverso la delibera di rigetto della domanda di iscrizione all’albo forense proposto dal procuratore generale della repubblica presso la Corte d’appello. Secondo il disposto dell’art. 31 r.d.l. 1933/1578, infatti, la deliberazione di rigetto dell’iscrizione è notificata in copia integrale all’interessato e al Procuratore della repubblica che dovrà riferire entro dieci giorni al P.G. presso la Corte d’appello, che potrà, come l’interessato, presentare ricorso al C.N.F. entro venti giorni dalla notifica. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Oristano, 18 gennaio 2002).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento penale e disciplinare – Autonomia.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, tanto che non è esclusa la sussistenza di un illecito disciplinare anche per fatti non costituenti reato, posto che i due ordinamenti divergono quanto al bene tutelato e agli elementi costitutivi dell’illecito. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F., 29 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 10 dicembre 2002, n. 195
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso per revocazione – Termine – Prerentorietà.
Deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso per revocazione presentato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, come previsto dal combinato disposto degli art. 325 e 326 c.p.c.. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F., 29 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 10 dicembre 2002, n. 195
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Rigetto – Sentenza penale di assoluzione – Ricorso per revocazione per erroneo apprezzamento dei fatti – Inammissibilità.
L’ impugnazione revocatoria per erroneo apprezzamento dei fatti (ex art. 395 n. 4 c.p.c.) è consentita se la sentenza è frutto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa e non è invece ammissibile nell’ipotesi in cui il fatto abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a provvedere. Pertanto è inammissibile il ricorso per revocazione di una decisione del C.N.F. proposto a seguito di una decisione del giudice penale che abbia ritenuto insussistenti i fatti ritenuti invece sussistenti dal giudice disciplinare, non per errore, ma a seguito della valutazione di ben precise situazioni processuali al momento esistenti e dell’impianto probatorio acquisito agli atti del procedimento disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F., 29 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 10 dicembre 2002, n. 195
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Dovere di probità e correttezza – Dovere di riservatezza – Comunicazione a terzi di una controversia in corso – Illecito deontologico.
L’avvocato che sveli a terzi l’esistenza di una controversia usando peraltro frasi in parte ironiche e in parte minacciose nei confronti della controparte, viola il dovere di correttezza e segretezza a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura nei confronti del professionista che aveva manifestato l’esistenza di una controversia rivolgendosi alla controparte con frasi del tipo:” bravo, bravo….si ricordi che il giorno 19 maggio saremo davanti al giudice……..modificherò in suo danno la lettera…..”) (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 14 giugno 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PAURI), sentenza del 10 dicembre 2002, n. 194