Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione all’albo professionale, non è di per sé da escludere per la sola presenza di un procedimento penale, a carico dell’interessato. Deve essere dunque compiuta una valutazione autonoma e discrezionale da parte del C.d.O., tenuto conto dei fatti eventualmente accertati nei giudizi penali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Termini Imerese, 26 febbraio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALIMBENE), sentenza del 13 novembre 2002, n. 187