In base al combinato disposto dell’art. 14, comma I, del protocollo “sui privilegi e sulle immunità della C.E.” , allegato al Trattato di Bruxelles, 8.04.1965, secondo il quale i funzionari che nell’esercizio delle loro funzioni al servizio della comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese dove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso la Comunità, sono considerati sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio come tuttora domiciliati in quest’ultimo paese se esso sia membro della Comunità; e dell’art. 52 del Trattato di Roma, nonché della copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (sent. 7 marzo 2002), secondo il quale “gli avvocati comunitari hanno diritto di stabilirsi ovunque nel territorio delle Comunità, senza per questo perdere i loro diritti e privilegi in base al diritto comune dello stato di provenienza, con facoltà anche di creare e conservare più di un centro di attività sul territorio della comunità stessa”, deve ritenersi legittima l’iscrizione all’albo del professionista dipendente della Commissione europea anche se lo stesso in ragione del suo status di funzionario non possa indicare un domicilio professionale nel circondario del C.d.O. in cui chieda o abbia l’iscrizione: egli sarà infatti dispensato da tale requisito in ragione della preminenza dei principi del trattato rispetto alle norme di diritto interno. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 28 giugno 2001).
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Avvocato – Tenuta degli albi – Elenco speciale – Dipendente della Commissione europea – Iscrizione – Legittimità.
L’Unione europea e gli organi che la compongono hanno la stessa natura degli enti pubblici interni ai vari Stati e, pertanto, il dipendente della Commissione delle Comunità europee, addetto al servizio giuridico della stessa, ha diritto all’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo se:
-presso l’ente da cui egli dipende sia istituito un ufficio staccato ed autonomo, con specifica trattazione degli affari dell’ente;
-che a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. (Nella specie deve essere iscritto il professionista dipendente della Commissione europea assegnato presso il servizio giuridico, avente come compito quello di consulenza giuridica e rappresentanza in giudizio della commissione stessa, con svolgimento autonomo delle proprie funzioni). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 28 giugno 2001). -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni – Inammissibilità.
Deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’art. 50, comma II, r.d.l. n. 1578/33. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 ottobre 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e correttezza – Autentica di firma falsa – Illecito deontologico.
L’avvocato che, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, attesti falsamente l’autenticità delle firme apposte in calce alle procure sugli atti giudiziari dei quali si avvalga, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense. (Nella specie, in considerazione del tempo trascorso, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi tre a mesi due, da ritenersi, peraltro, già scontata con l’applicazione della pena accessoria già irrogata dal giudice istruttore). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 23 novembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 11 aprile 2003, n. 61
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di indipendenza – Partecipazione a convenzione limitante l’autonomia dell’avvocato – Sede dello studio presso l’associazione – Pubblicità vietata – Accaparramento di clientela – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché in contrasto con il dovere di indipendenza e probità propri della classe forense, l’avvocato che, sottoscrivendo una convenzione con l’associazione “giudici arbitrali”, si obblighi a utilizzare per l’ufficio la denominazione “forum arbitrale”, a rispettare l’esclusiva dell’attività con detta associazione, a fornire consulenza obbligatoria, indistintamente, a tutti gli utenti dell’associazione e, da ultimo, consenta alla pubblicità dell’attività attraverso il volantinaggio, così ponendo in essere una forma di accaparramento di clientela e di pubblicità vietata. (Nella specie, in considerazione del ravvedimento e della buona fede, la sanzione della censura e stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 27 novembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 11 aprile 2003, n. 60
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Comparizione dell’incolpato – Impedimento – Richiesta di rinvio – Certificato medico – Dimostrazione dell’impedimento – Rigetto – Nullità della decisione impugnata.
L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare e la conseguente richiesta di rinvio deve ritenersi sussistente qualora sia sorretta da un certificato medico che, attestando una patologia, dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire; pertanto l’omesso ingiustificato rinvio dell’udienza determina la nullità della decisione assunta, per violazione delle norme sul procedimento. (Nella specie il professionista aveva chiesto il rinvio dell’udienza documentando l’impossibilità a partecipare con un certificato medico che attestava “iperpiremia” e faringo -tracheite). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 19 aprile 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ITALIA), sentenza del 11 aprile 2003, n. 59
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – False informazioni al cliente – Emissione di assegno sprovvisto di copertura – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense, l’avvocato che, dopo aver ottenuto formale procura e fondo spese, ometta di svolgere il mandato ricevuto, dia false informazioni al cliente sullo stato della causa, emetta un assegno sprovvisto di copertura e, richiesto, non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie la sanzione della sospensione per un anno è stata ridotta a mesi otto). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 19 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 11 aprile 2003, n. 58
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Comparizione dell’incolpato – Impedimento – Richiesta di rinvio – Certificato medico – Mancata dimostrazione dell’impedimento – Rigetto.
L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare e la conseguente richiesta di rinvio non può ritenersi sussistente qualora sia sorretto da un certificato medico che, pur attestando la presenza di una patologia non dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire. (Nella specie il certificato rilasciato una settimana prima dell’udienza prescriveva la necessità di riposo ma non certificava l’assoluto impedimento a comparire). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 19 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 11 aprile 2003, n. 58
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Partecipazione a sodalizio criminoso per truffa – Consulenze a fini delittuosi – Illecito deontologico.
L’avvocato che entri a far parte di un sodalizio criminoso per la realizzazione di reati contro il patrimonio, apportandovi peraltro un contributo materiale rilevante, proprio mediante attività di consulenza legale consapevolmente resa a supporto della realizzazione di finalità inequivocabilmente delittuose, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perchè lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 18 maggio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 11 aprile 2003, n. 57
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Autonomia.
La disciplina introdotta con il nuovo codice di procedura penale sancisce il principio dell’autonomia dei procedimenti disciplinari. Pertanto il giudizio disciplinare può valutare il comportamento oggetto del procedimento penale, fermo restando, come pure ribadito dalla novella del nuovo articolo 653 c.p.p., il principio dell’immutabilità del fatto così come accertato dal magistrato penale.(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 18 maggio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 11 aprile 2003, n. 57