Per la sussistenza di una responsabilità disciplinare non è richiesto un dolo specifico ma è sufficiente la consapevole volontarietà del fatto che integri pienamente gli elementi dell’illecito disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 14 novembre 1997). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 9 dicembre 1999, n. 246