Il procedimento disciplinare davanti al C.d.O. ha natura amministrativa e non giurisdizionale; pertanto è manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale, per presunta violazione del diritto di difesa nel procedimento disciplinare, in quanto in esso i diritti dell’incolpato sono sufficientemente tutelati dalle norme che prevedono la contestazione specifica degli addebiti, la formalità della citazione, il termine di comparizione, la facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità del ricorso al C.N.F.. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 4 dicembre 2000)
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 14 luglio 2003, n. 211