La competenza territoriale disciplinare è determinata dal luogo dell’iscrizione dell’incolpato, ovvero dal luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto della incolpazione, secondo il principio della prevenzione, e la competenza è attribuita al C.d.O. che per primo abbia dato inizio al procedimento. (Dichiara inammissibile il conflitto positivo di competenza sollevato dal C.d.O. di Modena nei confronti del C.d.O. di Napoli)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Conflitto di competenza – Apertura del procedimento da parte di un solo C.d.O. – Inammissibilità – Criterio della prevenzione.
Il conflitto positivo di competenza è ammissibile solo nella ipotesi in cui entrambi gli ordini abbiano aperto procedimento disciplinare nei confronti del professionista e il C.N.F. sia chiamato a deliberare a chi spetti tra i due la competenza. Deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità della proposizione del conflitto di competenza nelle ipotesi in cui solo un ordine abbia aperto il procedimento disciplinare, comunicando all’interessato ed al P.M. l’apertura del procedimento con la formulazione del capo di incolpazione e del relativo addebito, (dovendosi in questa ipotesi applicare il principio della prevenzione). (Dichiara inammissibile il conflitto positivo di competenza sollevato dal C.d.O. di Modena nei confronti del C.d.O. di Napoli)
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Omesso deposito del fascicolo di parte – Omesso svolgimento di attività – False informazioni alla parte – Trattenimento documenti – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non depositi il fascicolo di parte, ometta di svolgere l’attività, dia false informazioni alla parte sullo stato della causa, trattenga documenti e ometta di dare chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 31 maggio 2002).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i terzi – Espressioni offensive – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che in uno scritto difensivo usi espressioni forti per definire il comportamento del un terzo accusatore, ove le stesse siano state poste in essere per la piena realizzazione del dovere di difesa. (Nella specie è stato assolto il professionista che in una memoria difensiva, relativa ad un procedimento disciplinare, aveva tacciato la parte accusatrice di “pochezza intellettuale ed umana”, ed aveva denunciato da parte della stessa “atteggiamenti arroganti, prepotenti e umiliati nei confronti dei colleghi”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 21 marzo 2002).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Azione contro ex cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che in una procedura di divorzio assuma la difesa di un coniuge nei confronti dell’altro che era stato pure suo cliente nella fase della separazione. (Nella specie è stato assolto il professionista che da un’attenta analisi, pur essendo presente nella procura della fase della separazione, era in realtà stato sostituito da altro collega e quindi aveva avuto solo uno dei due coniugi come cliente sia nella fase della separazione che nella successiva fase del divorzio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 10 maggio 2002).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni al curatore dell’eredità giacente – Trattenimento somme – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme e ometta di informare dell’attività svolta il curatore dell’eredità giacente subentrato al de cuius, suo cliente). (Nella specie è stata confermata la sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 19 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 27 giugno 2003, n. 184
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Azione contro il cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, in una lite relativa all’attuazione dei patti intervenuti nella definizione del divorzio, assuma la difesa di un coniuge contro l’altro che era stato suo cliente. (Nella specie, anche in considerazione del fatto che l’avvocato era intervenuto a difesa del suo operato e per la giusta interpretazione dei patti che lui stesso aveva redatto, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 30 ottobre 2000).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Richiamo a norme deontologiche non ancora in vigore – Irrilevanza – Validità della decisione.
E’ valida la decisione che faccia riferimento a norme deontologiche non ancora in vigore al momento della commissione dei fatti, ove, comunque, il consiglio abbia ritenuto quei comportamenti lesivi del dovere di fedeltà e correttezza già deontologicamente tutelati. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 30 ottobre 2000).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i colleghi – Omesse informazioni al dominus – Omessa restituzione di documenti – Omessa informazione al cliente sullo stato della causa – Ritardo nello svolgimento del mandato.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, quale domiciliatario, ometta di dare informazioni e di inviare i documenti al dominus di causa, che ometta e dia false informazioni al cliente e ritardi nello svolgimento del mandato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 22 febbraio 2002).
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Avvocato – Tenuta albi – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso oltre il termine perentorio di 15 giorni – Inammissibilità.
La proposizione del ricorso avverso la decisione del C.d.O. in tema di tenuta degli albi, oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del provvedimento, determina l’inammissibilità del gravame. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 18 aprile 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. GRIMALDI), sentenza del 27 giugno 2003, n. 181