Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma un ‘incarico professionale con il preciso intento di porre in essere attività di favoreggiamento e, allo stesso scopo, riveli a terzi l’esito degli interrogatori effettuati dalla pubblica autorità. (Nella specie, l’avvocato e stato ritenuto responsabile ed è stata inflitta la sanzione della sospensione per anni uno). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 15 dicembre 1999).
Autore: admin
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Giudicato disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – sentenza penale divenuta definitiva – Legge n. 97/2001 – Efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare – Sussiste.
La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., come modificato dalla legge n. 97/2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; mentre è di competenza del consiglio dell’ordine verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 15 dicembre 1999).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Autonomia.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicché la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare istauratosi per lo stesso fatto e il giudice disciplinare può valutare autonomamente il fatto oggetto del procedimento penale, fermo restando il principio della immutabilità del fatto così come eventualmente accertato dal magistrato penale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 15 dicembre 1999).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso oltre il termine perentorio di venti giorni – Inammissibilità.
La proposizione del ricorso avverso la decisione del C.d.O. in materia disciplinare oltre il termine perentorio 20 giorni dalla notifica del provvedimento all’incolpato, determina l’inammissibilità del gravame proposto, perché tardivo (ex art. 50 r.d.l. n. 1578/33). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 4 dicembre 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 28 novembre 2003, n. 382
-
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e correttezza – Rapporti con i terzi – Omesso adempimento delle obbligazioni assunte – Protesto di assegni – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che emetta assegni poi andati protestati, a nulla rilevando l’eventualità che gli assegni non avrebbero dovuto essere protestati perché, come affermato dall’autorità giudiziaria, non qualificabili in funzione solutoria. L’avvocato, infatti, nel momento della emissione avrebbe dovuto considerare che quegli assegni avrebbero comunque potuto avere uno sbocco nei protesti. (Nella specie la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi otto a mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 29 giugno 1999).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.
Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione, gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa, davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere il nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione stessa. (Nella specie era stata notificata antro i cinque anni la notifica della delibera di apertura del procedimento).(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 29 giugno 1999).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Termine quinquennale – Decorrenza.
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di invio del procedimento. (Nella specie il fatto da cui si è ritenuto far decorrere il termine di prescrizione non è stata l’emissione di assegni ma il momento del loro protesto).(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 29 giugno 1999).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza del C.d.O. – Potere sanzionatorio del C.N.F. – Non sussiste.
I C.d.O. territoriali sono organi autonomi e non gerarchicamente inferiori al C.N.F., pertanto il C.N.F. non ha alcun potere sanzionatorio nei confronti dei consigli territoriali, per asserite loro omissioni. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano e Frosinone). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 23 febbraio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 28 novembre 2003, n. 381
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Impugnazione.
Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 23 febbraio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 28 novembre 2003, n. 381
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza del C.d.O. – Potere sanzionatorio del C.N.F. – Non sussiste.
I C.d.O. territoriali sono organi autonomi e non gerarchicamente inferiori al C.N.F., pertanto il C.N.F. non ha alcun potere sanzionatorio nei confronti dei consigli territoriali, per asserite loro omissioni. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano e Frosinone)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 28 novembre 2003, n. 376