Il procedimento di sospensione cautelare è immediatamente esecutivo e priva conseguentemente il legale della facoltà di esercitare la professione, sospendendone i diritti derivanti dalla iscrizione all’albo. E’ pertanto inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato, privo dello ius postulandi ex art. 63, 1° comma r.d. n. 37/1934, in quanto sospeso cautelarmente, che non risulti […]