Non è disciplinarmente rilevante il comportamento del professionista che, a seguito del trasferimento del proprio studio, abbia omesso di dare informazioni al cliente sullo stato della causa. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 7 ottobre 1997). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CASALINUOVO, rel. RUGGERINI), sentenza del 8 aprile 2000, n. 28