Secondo il disposto dell’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → è obbligo dell’avvocato che intende agire nei confronti di un collega darne comunicazione “appena possibile” al C.d.O. per l’esperimento del tentativo di conciliazione; pertanto pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che comunichi tale intenzione al C.d.O. nell’intervallo di tempo tra la notifica dell’atto introduttivo del giudizio e l’iscrizione della causa a ruolo. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucera, 18 ottobre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 1 aprile 2004, n. 63
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 01 Aprile 2004 (accoglie) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 18 Ottobre 2002 (censura)