Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato o lo esegua con negligenza commettendo errori per i quali non cerchi neppure di porre rimedio e non riduca le richieste di compenso in considerazione del parziale omesso svolgimento dell’attività professionale. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 2 ottobre 2006).
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Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Specificazione dei motivi – Necessità.
La specificazione dei motivi d’appello è necessaria per l’ammissibilità del ricorso e richiede l’indicazione chiara e inequivoca, anche se succinta, delle ragioni in fatto e in diritto della doglianza, tale da consentire l’identificazione esatta dei limiti del devolutum e quindi delle questioni che si intendono sottoporre al riesame. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 2 ottobre 2006).
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Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di pagamento di attività professionali mai prestate – Richiesta di compensi eccessivi – Utilizzo di documenti del cliente per propri interessi – Attività dopo la revoca del mandato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda compensi eccessivi per attività mai svolta, che utilizzi documenti ricevuti in ragione del mandato per ottenere decreti di pagamento verso i propri clienti, e relativi ai pagamenti delle proprie spettanze professionali, e svolga attività dopo la revoca del mandato anche in contrasto con l’interesse del cliente stesso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rieti, 7 luglio 2006).
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Procedimento disciplinare – Ricusazione – Decisione di inammissibilità dei motivi di ricusazione – Impugnazione al C.N.F. – Inammissibilità.
Per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione che prevede la necessità di rinvenire nell’ordinamento forense la specifica norma che consenta l’impugnazione della decisione, è inammissibile il ricorso avverso la decisione con la quale il C.d.O., a cui siano stati rinviati gli atti relativi alla ricusazione dei componenti di un altro consiglio, dichiari l’insussistenza dei motivi di ricusazione e rinvii per la decisione al C.d.O. originario. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rieti, 7 luglio 2006).
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Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Presupposti per l’applicazione – Gravità delle incolpazioni e strepitus fori.
La sospensione cautelare ha natura di provvedimento precauzionale e per la sua applicazione è necessario che il C.d.O. non valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione ove ritenga possa configurarsi a causa del comportamento del professionista una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Nella specie, è stato annullato il provvedimento di sospensione cautelare in quanto si trattava dell’imputazione per un reato di modesta entità, con diffusione minima della notizia e mancava lo strepitus fori determinante il discredito per la classe professionale e l’allarme sociale connesso). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 4 ottobre 2006).
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Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Morte del ricorrente – Estinzione del procedimento.
Il decesso del professionista ricorrente impedisce all’organo giudicante di entrare nel merito del ricorso e determina l’estinzione del procedimento per cessata materia del contendere. (Dichiara estinto il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 26 settembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PETIZIOL, rel. BIANCHI), sentenza del 16 luglio 2007, n. 103
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Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Natura – Finalità – Potere discrezionale del C.d.O. – Valutazione gravità delle imputazioni mosse al professionista.
La sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. valuti la fondatezza delle imputazioni penali ma è sufficiente che il consiglio valuti la gravità delle incolpazioni e l’opportunità della sospensione, ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. E’ altresì da escludere l’eventualità che la sospensione cautelare possa applicarsi in modo automatico essendo necessaria , comunque, la valutazione del comportamento posto in essere dal professionista. (Nella specie c’erano solo vaghi indizi penali che non potevano giustificare la sospensione, non potendo configurarsi una violazione del decoro e della dignità della classe forense). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 10 gennaio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PETIZIOL, rel. BIANCHI), sentenza del 16 luglio 2007, n. 102
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Appropriazione indebita – Falso in titoli – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che si appropri di somme di spettanza del cliente apponendo una firma falsa di girata su un assegno e facendolo incassare da un falso titolare. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per dieci mesi). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 novembre 2005).
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Procedimento disciplinare – Violazione deontologica di carattere istantaneo – Violazione deontologica di carattere continuativo – Termine quinquennale – Decorrenza.
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo, che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Nella specie, considerando che l’appropriazione indebita costituisce una violazione del diritto di proprietà che si concretizza nell’abuso del possessore il quale dispone della cosa uti dominus, e che tale “intervenzione del possesso” si è realizzata nel momento in cui l’assegno è stato incassato dal professionista, che quale legale poteva ben detenere l’assegno del cliente per poi consegnarlo, è stata ritenuta non prescritta l’azione disciplinare aperta entro cinque anni da quando l’assegno era stato incassato dal professionista). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 novembre 2005).
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Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Detenzione o spaccio di stupefacenti – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ponga in essere il reato di detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti. (Nella specie la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi dodici a mesi dieci perché su un capo di incolpazione il professionista non era imputabile disciplinarmente in quanto non iscritto).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2007, n. 100