La sospensione cautelare non ha un minimo edittale

A differenza della sospensione disciplinare (che va “da due mesi a cinque anni” ex art. 22 co. 1 lett. c cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →, art. 52 co. 1 lett. c L. n. 247/2012, art. 53 co. 3 L. n. 247/2012, art. 30 co. 3 Reg. CNF 2/2014, art. 29 co. 1 lett. c Reg. CNF 2/2014), per la sospensione cautelare (che non ha natura disciplinare) non è previsto un “minimo edittale”, giacché l’art. 60 co. 2 L. n. 247/2012 e l’art. 32 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014 si limitano a prevedere che “la sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno”, senza stabilire alcuna durata minima.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 462 del 14 dicembre 2024

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 462 del 14 Dicembre 2024 (respinge) (sospensione cautelare)
– Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 17 Luglio 2024 (sospensione cautelare)