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  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Mantova) concerne il diritto all’iscrizione nell’elenco speciale di avvocati che prestano opera in favore di enti pubblici poi trasformati in Spa.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione ritiene di confermare il proprio costante orientamento in forza del quale gli avvocati di un ufficio legale di un ente pubblico poi trasformato in persona giuridica privata conservano a titolo di diritto quesito la posizione giuridica posseduta anteriormente alla trasformazione dell’ente.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 23 luglio 2003, n. 28

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena

    In relazione alla richiesta di parere di cui in allegato alla presente, comunico che la Commissione consultiva ha esaminato la richiesta ed ha deliberato quanto segue.
    Trattasi di tre quesiti attinenti le Scuole di specializzazione per le professioni legali; i quesiti concernono le seguenti questioni: a) quando chi frequenta le scuole in oggetto debba iscriversi al registro dei praticanti; b) se chi si iscrive al registro dopo l’ottenimento del diploma debba svolgere uno o due anni di pratica; c) quando possa ottenere il certificato di compiuta pratica chi sia stato iscritto al registro in data 10/12/2002.
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – appare opportuno rispondere al quesito dopo aver tracciato i lineamenti essenziali della disciplina riguardante la valenza della frequenza delle Scuole di specializzione per le professioni legali, anche alla luce di precedenti orientamenti già espressi dalla Commissione (cfr. Parere reso al COA di Ancona, in data 6 maggio 2003).
    Ai sensi e per gli effetti del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475, (in G.U. n. 25 del 30/1/02, p. 13), il diploma conseguito presso le Scuole di cui in oggetto esonera il praticante dal compimento di un anno di pratica professionale. La frequenza delle predette Scuole è ovviamente compatibile con l’eventuale compimento del periodo di pratica cd. “tradizionale” ed in particolare con la frequenza delle udienze; in caso contrario, infatti, considerata la attuale durata biennale delle Scuole di specializzazione, si realizzerebbe un effetto del tutto ultroneo rispetto alla ratio della disciplina vigente, volta ad agevolare l’accesso alla professione per i laureati in giurisprudenza diplomati nelle scuole di specializzazione, giacchè si finirebbe per estendere a tre anni il periodo di pratica forense, realizzando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri praticanti. Il Consiglio dell’ordine competente sarà pertanto tenuto a rilasciare il certificato di compiuta pratica all’iscritto nell’apposito registro che esibisca, all’atto della richiesta, il citato diploma, e la documentazione comprovante l’effettuazione di un periodo di tirocinio professionale pari ad un anno, nell’ambito del quale il soggetto avrà assistito alle udienze nelle aule di giustizia ed avrà compiuto le altre attività prescritte dalla legge (come risulterà dal libretto della pratica, recante le relative attestazioni dell’avvocato “dominus”). Nel corso del periodo rispetto al quale il praticante intende far valere il titolo del diploma di specializzazione, e nel cui ambito, pertanto, non assisterà alle udienze e non frequenterà lo studio legale, il Consiglio dell’ordine competente non eccepirà allo stesso praticante l’interruzione della pratica.
    A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il periodo complessivo di formazione post laurea del praticante non può essere inferiore a due anni solari, e che solo il possesso del diploma, e non la mera frequenza delle Scuole di specializzazione, comporta l’effetto favorevole di cui al DM citato. Ove pertanto il frequentante la Scuola non dovesse ottenere il diploma, potrà tutt’al più avvalersi della previsione di cui al DPR 101/1990, art. 1, comma 3: la frequenza di un corso post-universitario esonera infatti il praticante dalla sola frequenza dello studio (e non dalle udienze) per il periodo di un anno.
    Con specifico riguardo ai quesiti proposti;
    a) non pare assumere rilievo alcuno il momento specifico nel quale il soggetto si iscrive al registro dei praticanti; la scelta di tale momento è pertanto rimessa all’autonomia individuale, anche se è ovvio che converrà all’interessato iscriversi quanto prima possibile;
    b) chi si iscriva al registro dei praticanti dopo aver conseguito il diploma di specializzazione dovrà ovviamente svolgere un anno di pratica forense;
    c) chi ha ottenuto l’iscrizione nel registro praticanti in data 10/12/2002 non potrà ottenere il certificato di compiuta pratica prima del 10/12/2004.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 23 luglio 2003, n. 27

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca) concerne il diritto all’iscrizione di soggetto che dichiari di non voler prendere partita IVA.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la titolarità di partita IVA non è fra i requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nell’Albo. E’ fatta salva ovviamente la eventualità della sottoposizione a procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 15 c.d., ove gli obblighi fiscali non fossero effettivamente adempiuti con regolarità successivamente all’iscrizione.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 23 luglio 2003, n. 26

  • Il quesito (del Comune di Urbino) concerne il trasferimento di avvocato colpito da sanzione disciplinare.

    Il COA richiedente il parere chiede in particolare di sapere:
    a) se il penultimo comma dell’art. 37, RDL n. 1578/1933 sia ancora vigente, e in caso positivo, come vada interpretato;
    b) se tale norma impedisca il trasferimento ad altro albo, anche in attesa di pronunzia del CNF;
    c) quale dei due COA (tra quello di provenienza e quello di destinazione) sia legittimato a mantenere l’iscrizione del soggetto in questione;
    d) quale dei due COA sia legittimato all’esecuzione della sanzione disciplinare.
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione ritiene, per quanto sub a), che il penultimo comma dell’art. 37 cit., sia pienamente vigente. Il trasferimento è disciplinato com’è noto dall’art. 1, co. 2, della legge n. 67/1991, che deve però essere coordinato con il richiamato art. 37. Il trasferimento da un albo ad un altro comporta, infatti, per ciò stesso, la cancellazione. Per quanto sub b), si ritiene conseguentemente che l’art. 37 cit. impedisca il trasferimento, posto che la cancellazione dall’albo tenuto dall’ordine di provenienza non è consentita in pendenza di procedimento disciplinare. Ne deriva, relativamente a quanto sub c), che l’iscrizione vada mantenuta nell’albo di provenienza, e che quello di provenienza sia l’ordine legittimato all’esecuzione della sanzione disciplinare che ha irrogato (d).

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 21 febbraio 2003, n. 25

  • Il quesito (del Comune di Pesaro) concerne il trasferimento di avvocato colpito da sanzione disciplinare.

    Il COA richiedente il parere chiede in particolare di sapere:
    a) se, considerata abrogata la normativa sui trasferimenti ed il conseguente nulla osta (legge 4.3.91, n. 67) dalla sopravvenuta equiparazione normativa tra domicilio professionale e residenza (legge 21.12.99, n. 526), possa il COA “ad quem” verificare non solo la residenza ma anche la specchiatissima condotta (art. 17, RDL n. 1578/1933);
    b) se il COA ad quem debba pronunziarsi sul requisito morale, appresa posteriormente all’iscrizione la notizia della condanna disciplinare;
    c) se sia da considerarsi ancora vigente l’art. 36, co. 7, RDL n. 1538/1933, che vieta di pronunciare la cancellazione in costanza di procedimento disciplinare.
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commississione ritiene, per quanto sub a), che la legge n. 67/1991 non sia stata abrogata dalla legge n. 526/1999, che ha meramente disposto l’equiparazione del domicilio professionale alla residenza, quale requisito utile ai fini dell’iscrizione negli albi professionali. La domanda di iscrizione comporta non solo che si debba verificare la nuova localizzazione dell’avvocato, tenendo conto della residenza o del domicilio, ma anche la permanenza dei requisiti di cui all’art. 17, RDL n. 1578/1933, la cui verifica pienamente rientra nei poteri di accertamento del COA. La risposta al quesito sub b) si ritiene assorbita da quanto affermato per il quesito sub a). Si ritiene inoltre, per quanto sub c), che non sia pertinente il richiamo isolato all’art. 36 (recte: 37) RDL n. 1578/1933. Il trasferimento è disciplinato com’è noto dall’art. 1, co. 2, della legge n. 67/1991, che deve però essere coordinato con il richiamato art. 37. Il trasferimento da un albo ad un altro comporta, infatti, per ciò stesso, la cancellazione.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 21 febbraio 2003, n. 24

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Gorizia) concerne la compatibilità con l’iscrizione nell’albo della assunzione – senza vincolo di subordinazione – della qualifica di direttore responsabile di un notiziario commerciale in materia vinicola.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione demanda alla segreteria di richiedere al COA copia della convenzione che regola il rapporto tra le parti.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 21 febbraio 2003, n. 23

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano) concerne la possibilità di riconoscere al laureato in giurisprudenza la possibilità di iscriversi alla pratica professionale presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati cui afferisce il dominus disposto ad accoglierlo, eleggendo presso lo studio di questi il proprio domicilio professionale. Il COA richedente il parere segnala al riguardo la posizione favorevole del COA di Busto Arsizio, ed auspica una soluzione positiva al quesito proposto.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – sembra alla Commissione di poter condividere le corrette argomentazioni rappresentate dal Consiglio dell’ordine richiedente il parere, conformemente a quanto ritenuto dal COA di Busto Arsizio. Pare anzi alla Commissione che l’effetto auspicato possa derivare già da un’intepretazione estensiva dell’art. 16 della legge n. 526/1999, che si riferisce, con formula alquanto ampia, a tutti gli albi ed elenchi professionali.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 21 febbraio 2003, n. 22

  • Il quesito (del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Nola) concerne la possibilità di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati di un soggetto che abbia conseguito il titolo di “abogado” presso la “facultad de derecho” dell’Universidad Santa Maria di Caracas, in Venezuela.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – trattandosi di laurea conseguita in un paese extracomunitario, occorre consultare gli accordi internazionali eventualmente esistenti tra l’Italia ed il Venezuela. La Commissione demanda alla segreteria di richiedere al Ministero degli esteri informazioni in proposito e copia dell’eventuale accordo. Di ciò viene data comunicazione all’ordine di Nola.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 21 febbraio 2003, n. 21

  • Il quesito (del Ministero dell’Interno) concerne l’eventuale equipollenza tra l’abilitazione all’esercizio della professione legale e il diploma rilasciato dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’art. 16, d. lgsl. n. 398/1997, e il dottorato di ricerca.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – non esiste norma che preveda l’equipollenza tra l’abilitazione all’esercizio della professione legale e il diploma rilasciato dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’art. 16, d. lgsl. n. 398/1997, e il dottorato di ricerca. Nè è possibile ricorrere ad intepretazione analogica, giacché le equiparazioni in discorso sono tassative e di natura eccezionale.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 21 febbraio 2003, n. 20

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ancona) concerne le Scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’art. 16, d. lgsl. n. 398/1997, ed in particolare se la frequenza della Scuola sia “…compatibile con la contemporanea pratica professionale forense”; se il praticante sia tenuto “…anche nell’anno prescelto per l’esonero, al deposito delle relazioni e parzialmente del libretto di pratica”; se l’espressione (“…in costanza del periodo di cui all’art. 3”) di cui all’art. 1.3 della circolare CNF 28/9/2002 faccia riferimento ai due anni di frequentazione o al solo anno di esonero prescelto dal praticante avvocato ai sensi dell’art. 1.2; se il Consiglio, ove la Scuola non consenta al praticante di presenziare alle udienze e di frequentare lo studio legale (nell’anno non indicato per l’esonero), debba ritenere la pratica non correttamente svolta.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – Ai sensi e per gli effetti del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475, (in G.U. n. 25 del 30/1/02, p. 13), il diploma conseguito presso le Scuole di cui in oggetto esonera il praticante dal compimento di un anno di pratica professionale. La frequenza delle predette Scuole è ovviamente compatibile con l’eventuale compimento del periodo di pratica cd. “tradizionale” ed in particolare con la frequenza delle udienze; in caso contrario, infatti, considerata la attuale durata biennale delle Scuole di specializzazione, si realizzerebbe un effetto del tutto ultroneo rispetto alla ratio della disciplina vigente, volta ad agevolare l’accesso alla professione per i laureati in giurisprudenza diplomati nelle scuole di specializzazione, giacchè si finirebbe per estendere a tre anni il periodo di pratica forense, realizzando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri praticanti. Il Consiglio dell’ordine competente sarà pertanto tenuto a rilasciare il certificato di compiuta pratica all’iscritto nell’apposito registro che esibisca, all’atto della richiesta, il citato diploma, e la documentazione comprovante l’effettuazione di un periodo di tirocinio professionale pari ad un anno, nell’ambito del quale il soggetto avrà assistito alle udienze nelle aule di giustizia ed avrà compiuto le altre attività prescritte dalla legge (come risulterà dal libretto della pratica, recante le relative attestazioni dell’avvocato “dominus”). Nel corso del periodo rispetto al quale il praticante intende far valere il titolo del diploma di specializzazione, e nel cui ambito, pertanto, non assisterà alle udienze e non frequenterà lo studio legale, il Consiglio dell’ordine competente non eccepirà allo stesso praticante l’interruzione della pratica: l’espressione della circolare CNF richiamata nel quesito (“in costanza del periodo di cui all’art. 3”) si riferisce infatti a questo periodo di un anno. Correttamente ritiene infine il Consiglio dell’ordine richiedente il parere che ove la Scuola non dovesse consentire al praticante l’assistenza alle udienze e la frequentazione dello studio legale per l’anno non indicato ai fini dell’esonero, ne deriverebbe un non corretto espletamento della pratica forense, con tutte le conseguenze del caso. In questo caso, sarebbe peraltro auspicabile che si segnalassero alla Scuola gli effetti dannosi di un tale improprio contegno.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 21 febbraio 2003, n. 19