Va esclusa la contraddittorietà della decisione con cui il C.d.O. (a maggior garanzia del professionista interessato) attenda, prima dell’adozione della misura cautelare della sospensione, che sui fatti ad esso imputati vi sia quantomeno lo scrutinio del Giudice di penale di primo grado, pur quando, come nella specie, lo stesso C.d.O., coevamente all’apertura del procedimento disciplinare, non abbia ritenuto sufficienti per la misura cautelare i medesimi fatti posti a sostegno di quella poi adottata in virtù dell’intatta, astratta gravità dell’addebito e dell’accentuato strepitus conseguenti alla pronuncia della sentenza di condanna. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Savona, 12 marzo 2010).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Ricusazione intero C.d.O. – Competenza
In capo al Consiglio Nazionale Forense non può ritenersi demandata, quale organo sovraordinato, alcuna competenza in tema di ricusazione, dovendo pertanto essere pronunziata sentenza di non luogo a procedere con rimessione degli atti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati distrettuale competente a decidere sia sulla ricusazione sia sul merito. Qualora a seguito della ricusazione dell’intero C.d.O. venga a mancare, come nella specie, il numero prescritto per la composizione del Collegio, la competenza a decidere spetta inderogabilmente al Consiglio dell’Ordine costituito nella Sede della Corte di Appello in virtù dell’obbligo derivante dall’art. 2, co. 2, del D.Lgs. C.P.S. n. 597/1947. (Dichiara non luogo a procedere sull’istanza di ricusazione intero C.d.O. di Tivoli, 4 dicembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 213
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Potere di iniziativa disciplinare del C.d.O. – Autonomia – Controllo estrinseco di legalità formale – Ammissibilità – Motivi di impugnazione – Difformità tra contenuto del verbale contenente la delibera e contenuto dell’atto notificato – Mancata indicazione del luogo e della data dell’illecito contestato – Accoglimento
Mediante l’impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare non possono essere dedotti motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare, essendo il potere del Consiglio Nazionale Forense limitato ad un controllo estrinseco di mera legalità formale della delibera. Deve pertanto ritenersi ammissibile l’impugnativa che, stigmatizzando la legittimità formale dell’atto, eccepisca la difformità tra il contenuto del verbale contenente la delibera di apertura del procedimento disciplinare e quanto invece riportato nell’atto notificato all’incolpato. (Nella specie, il C.N.F. ha accolto il ricorso avverso la delibera di apertura del procedimento poiché nell’atto notificato all’incolpato era indicato un numero relativo ad un procedimento disciplinare per il quale non risultava emessa alcuna delibera di apertura e poiché in tutti i procedimenti disciplinari riuniti difettava l’indicazione sia del luogo sia della data in cui i fatti illeciti contestati si erano verificati). (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione avverso decisione C.d.O. di Napoli, 24 aprile 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Termine decadenziale ex art. 50 co. 2, R.D.L. n. 1578/33 – Natura perentoria – Applicabilità
Il ricorrente decade dalla facoltà di proporre gravame avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare a seguito dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 50, 2° comma, L.P., che impone alle parti interessate l’onere di proporre impugnazione entro il termine di giorni venti decorrenti dalla notifica e/o dalla comunicazione del provvedimento del quale si chiede la riforma. Ne consegue che l’impugnazione proposta oltre il predetto termine perentorio va ritenuta inammissibile.
Le delibere che dispongono l’apertura del procedimento disciplinare partecipano, ai fini della relativa impugnativa, del regime disciplinare delle decisioni di cui all’art. 50, co. 1, r.d.l. 27 novembre 1933 n.1578, sicché anche per esse deve trovare applicazione il termine decadenziale di venti giorni dalla loro notificazione di cui al successivo secondo comma, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione proposta oltre tale termine perentorio. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 6 ottobre 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 211
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Termine decadenziale ex art. 50 co. 2, R.D.L. n. 1578/33 – Applicabilità
Il ricorrente decade dalla facoltà di proporre gravame avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare a seguito dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 50, 2° comma, L.P., che impone alle parti interessate l’onere di proporre impugnazione entro il termine di giorni venti decorrenti dalla notifica e/o dalla comunicazione del provvedimento del quale si chiede la riforma. Ne consegue che l’impugnazione proposta oltre il predetto termine perentorio va ritenuta inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 6 ottobre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 210
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Potere di iniziativa disciplinare del C.d.O. – Autonomia – Controllo estrinseco di legalità formale – Ammissibilità – Limiti – Motivi di impugnazione – Fattispecie
Il potere di revisione del C.N.F. sui provvedimenti di apertura dei procedimenti disciplinari deve essere ristretto entro i confini di un mero riscontro di legalità che abbia solo ed esclusivo riguardo all’esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione (quali, ad esempio, l’esistenza e il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari; l’avvenuta previa rituale convocazione dei consiglieri; l’esecuzione di tutti gli adempimenti formali propedeutici alla delibera eventualmente imposti dal regolamento disciplinare che fosse stato adottato dal C.O.A.; l’avvenuta regolare notifica e il rispetto di un certo lasso temporale tra questa e l’udienza dibattimentale; etc.), escludendosi qualsiasi ingerenza nel merito degli stessi. Ciò anche in virtù della considerazione secondo cui, nell’attuale assetto ordinamentale, non esiste un rapporto di tipo gerarchico, né di tipo funzionale, tra il C.N.F. e i C.O.A. territoriali, con conseguente ampia discrezionalità di questi ultimi nell’an e nel quomodo delle azioni finalizzate alla tutela degli interessi dei quali essi stessi sono enti esponenziali. (Nella specie, il ricorrente, per il tramite del’impugnativa della delibera di apertura del procedimento, chiedeva al C.N.F. di dichiarare nulla e/o di annullare il provvedimento per motivi, tutti afferenti al merito, quali: vizi formali dell’informativa relativa all’avvio del procedimento disciplinare; omessa e/o contraddittoria e generica motivazione; mancata corrispondenza tra i fatti e le norme violate; violazione e falsa applicazione di norme deontologiche). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 15 dicembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 209
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Termine decadenziale ex art. 50 R.D.L. n. 1578/33 – Applicabilità
Alle delibere che dispongono l’apertura del procedimento disciplinare, la cui impugnazione innanzi al C.N.F. è da ritenere ammissibile dopo la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 50, R.D. n. 1578/1933 da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 29294/2008), va applicato il regime di cui al comma 1 del citato art. 50, con conseguente impugnabilità delle stesse entro il breve termine decadenziale di giorni 20 dalla loro notificazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 15 dicembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 209
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Potere di iniziativa disciplinare del C.d.O. – Autonomia – Controllo estrinseco di legalità formale – Ammissibilità – Limiti – Motivi di impugnazione – Fattispecie
Il potere di revisione del C.N.F. sui provvedimenti di apertura dei procedimenti disciplinari deve essere ristretto entro i confini di un mero riscontro di legalità che abbia solo ed esclusivo riguardo all’esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione (quali, ad esempio, l’esistenza e il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari; l’avvenuta previa rituale convocazione dei consiglieri; l’esecuzione di tutti gli adempimenti formali propedeutici alla delibera eventualmente imposti dal regolamento disciplinare che fosse stato adottato dal C.O.A.; l’avvenuta regolare notifica e il rispetto di un certo lasso temporale tra questa e l’udienza dibattimentale; etc.), escludendosi qualsiasi ingerenza nel merito degli stessi. Ciò anche in virtù della considerazione secondo cui, nell’attuale assetto ordinamentale, non esiste un rapporto di tipo gerarchico, né di tipo funzionale, tra il C.N.F. e i C.O.A. territoriali, con conseguente ampia discrezionalità di questi ultimi nell’an e nel quomodo delle azioni finalizzate alla tutela degli interessi dei quali essi stessi sono enti esponenziali. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 15 dicembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 208
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Termine decadenziale ex art. 50 R.D.L. n. 1578/33 – Applicabilità
Alle delibere che dispongono l’apertura del procedimento disciplinare, la cui impugnazione innanzi al C.N.F. è da ritenere ammissibile dopo la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 50, R.D. n. 1578/1933 da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 29294/2008), va applicato il regime di cui al comma 1 del citato art. 50, con conseguente impugnabilità delle stesse entro il breve termine decadenziale di giorni 20 dalla loro notificazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 15 dicembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 208
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Potere di iniziativa disciplinare del C.d.O. – Autonomia – Controllo estrinseco di legalità formale – Ammissibilità – Limiti – Motivi di impugnazione – Fattispecie
Mediante l’impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare non possono essere dedotti motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare, il potere del C.N.F. essendo limitato ad un controllo estrinseco di mera legittimità formale della delibera, e ciò anche per la decisiva considerazione secondo cui, nell’attuale assetto ordinamentale, i Consigli territoriali sono entità né gerarchicamente né funzionalmente sottordinate al C,N.F., caratterizzandosi, quali depositari del potere di iniziativa disciplinare ed assegnatari della relativa competenza, per la più ampia discrezionalità in ordine al se e al quomodo delle azioni necessarie e sufficienti a realizzare la tutela degli interessi dei quali sono enti esponenziali.
In tema di limiti della revisione spettante al C.N.F. sui provvedimenti di apertura del procedimento disciplinare, mentre non possono essere dedotti motivi concernenti la fondatezza dell’incolpazione e tutti quelli che, direttamente o indirettamente, si colleghino a questo tema, possono invece proporsi censure con cui si contesti l’esistenza dei presupposti di legge per l’adozione della delibera. Tra questi ultimi, in via esemplificativa, non figurano certamente poiché attinenti al merito: la dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28, 50 e 56 R.D.L., dal che discenderebbe la lamentata comprensione del fatto storico in questione per sua indeterminatezza ovvero la contraddittorietà della stessa incolpazione, essendo tali asseriti vizi classici aspetti di merito, donde l’inammissibilità del capo di impugnazione di cui trattasi ad evitare l’introduzione di un ulteriore, non previsto, grado di giudizio (di merito); l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare; l’eccepita (e financo infondata) nullità del procedimento per mancata audizione dell’interessato e per omesso tentativo di conciliazione; la dedotta nullità dell’avviso di incolpazione per mancata immediata comunicazione all’interessato del procedimento disciplinare; l’eccezione di nullità dell’atto per irrituale notifica o per omessa comunicazione al P.M. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Forlì-Cesena, 16 dicembre 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 207