Viola l’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → l’avvocato che, in assenza del difensore della controparte, discuta con il giudice in udienza senza preventivamente informare il collega, rappresentando altresì fatti non corrispondenti a verità.
Deve ritenersi censurabile sotto il profilo disciplinare, per violazione dell’art. 22 c.d.f., il comportamento dell’avvocato che intrattenga rapporti diretti con le controparti assistite da altro legale senza informare il collega, risultando irrilevante la circostanza che costoro siano vicini di casa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 17 marzo 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SALAZAR), sentenza del 18 luglio 2011, n. 106