L’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 22 can. II c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → nell’attuale formulazione, deve ritenersi soddisfatto nel concorso di tre requisiti: quello formale, consistente nell’adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; quello sostanziale, consistente nel rendere chiara l’intenzione di chi comunica che agirà in giudizio; l’ultimo, anch’esso di carattere sostanziale, consistente nel palesare la ragione dell’iniziativa. Mentre il primo requisito ha la funzione di impedire qualsiasi equivoco, il secondo ed il terzo consentono al destinatario della comunicazione di evitare di essere convenuto in giudizio rimuovendo, o tentando di rimuovere, le ragioni della controversia, cosa che risulta possibile solo se la comunicazione sia titolata, esplicando i motivi del contrasto, e consenta quello spatium deliberandi da parte del destinatario che possa permettere a quest’ultimo di evitare la sede giudiziaria. E’ pertanto configurabile la violazione della predetta norma nel caso in cui l’avvocato che intenda agire giudizialmente nei confronti del collega abbia predisposto ed inoltrato a costui la comunicazione informativa quando già sia stata richiesta la notifica agli Ufficiali Giudiziari (nella specie, peraltro, effettuata in via di urgenza), a nulla rilevando che la comunicazione stessa sia pervenuta prima dell’avvenuta, effettiva notificazione.
Al fine di radicare la relativa competenza territoriale, l’illecito deontologico consistente nell’omessa comunicazione dovuta al Collega contro cui si intenda agire giudizialmente ex art. 22 can. II c.d.f. deve ritenersi consumato all’atto dell’incameramento dell’atto di citazione da parte dell’Ufficio UNEP della Corte di Appello non preceduto dalla suddetta comunicazione.
Al fine di valutare la ricorrenza del pregiudizio che la preventiva comunicazione dell’intenzione di agire in giudizio ex art. 22 c.d.f. possa arrecare al diritto da tutelare, nella potenziale collisione tra il dovere di colleganza, di cui è espressione lo stesso art. 22, ed il dovere di difesa è sempre quest’ultimo a prevalere, essendo l’obbligo di colleganza – come consegue altresì dalla lettura del novellato art. 23 c.d.f.Art. 23 cod. prev. – Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.Nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza. I. L’avvocato è tenuto a rispet…Leggi il testo completo → – sempre sottordinato rispetto al dovere di difesa. All’avvocato, tuttavia, e non certamente all’assistito, spetta e compete la verifica di questo bilanciamento e della compatibilità tra le due predette esigenze, atteso che i doveri deontologici non possono essere trascurati al fine di adempiere alle istruzioni dei clienti. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 2 ottobre 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Azione giudiziaria nei confronti di altro collega – Dovere di preventiva comunicazione – Limiti – Pregiudizio del diritto da tutelare – Nozione – Competenza territoriale – Illecito omissivo – Consumazione
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Mandato professionale – Assunzione ed esecuzione dell’incarico in sostituzione di altro collega – Mancata preventiva comunicazione al collega sostituito – Illecito deontologico
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che accetti e finalizzi il mandato professionale ricevuto in sostituzione di altro collega senza darne a quest’ultimo preventiva comunicazione, non rilevando la circostanza che la parte assistita fornisca assicurazioni in ordine all’intervenuta revoca del mandato al precedente difensore. Il comportamento positivo o omissivo della parte patrocinata, invero, non assolve il professionista dal dovere di diretta e preventiva informazione nei riguardi del collega sostituito, onere che integra vera e propria condizione per l’assunzione dell’incarico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 14 maggio 2009).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza – Produzione in giudizio di missiva “riservata” ricevuta dal collega di controparte – Illecito deontologico – Precedente acquisizione processuale del relativo contenuto – Irrilevanza
La produzione in giudizio di una lettera qualificata riservata personale non diviene priva di rilevanza disciplinare allorquando il suo contenuto sia comunque processualmente acquisito sulla base degli scritti difensivi e della prova documentale, i quali siano tali da far perdere alla corrispondenza il carattere di riservatezza rendendola altresì ininfluente ai fini della decisione. La lettura sistematica dell’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → non consente invero di valutare, ai fini disciplinari, l’utilità e l’influenza della produzione della corrispondenza scambiata fra avvocati, rilevando la sola considerazione che l’avvocato abbia scritto ed inviato quella specifica lettera con la volontà espressa di mantenerla nello stretto ambito di personale colleganza.
La lettera riservata personale costituisce esercizio di una libertà svincolata da ogni valutazione circa la scelta fatta da chi ha espressamente voluto la riservatezza, ed è soltanto l’autore che può sciogliere il vincolo della riservatezza, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contenuto della corrispondenza risulti illecito.
L’avvocato che produca in giudizio una missiva del collega di controparte, qualificata come riservata personale e contenente una proposta transattiva, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in quanto lesivo del dovere di riservatezza e colleganza a cui ciascun professionista è tenuto per la piena realizzazione del processo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 novembre 2008).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 198
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento al mandato – Mancata informazione – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico – Prova – Onere
Il principio dell’onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi debbano ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza potere utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel vigente ordinamento processuale, infatti, vige il principio di acquisizione, secondo cui le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte a iniziativa o a istanza della quale sono formulate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro. (Nella specie, il Consiglio ha ritenuto provati gli addebiti, relativi alla mancata comunicazione al cliente di notizie sull’esito del procedimento ed alla successiva omessa restituzione dei fascicoli, in base alle dichiarazioni dell’esponente ed alla valutazione ex art. 116 c.p.c. del contegno dell’incolpato, sul quale deve gravare la prova positiva di aver restituito ed informato). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 27 marzo 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. GALATI), sentenza del 2 novembre 2010, n. 197
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prova – Principio di acquisizione
Il principio dell’onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi debbano ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza potere utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel vigente ordinamento processuale, infatti, vige il principio di acquisizione, secondo cui le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte a iniziativa o a istanza della quale sono formulate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro. (Nella specie, il Consiglio ha ritenuto provati gli addebiti, relativi alla mancata comunicazione al cliente di notizie sull’esito del procedimento ed alla successiva omessa restituzione dei fascicoli, in base alle dichiarazioni dell’esponente ed alla valutazione ex art. 116 c.p.c. del contegno dell’incolpato, sul quale deve gravare la prova positiva di aver restituito ed informato). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 27 marzo 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. GALATI), sentenza del 2 novembre 2010, n. 197
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Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Configurabilità – Elemento psicologico – Irrilevanza – Coscienza e volontà della condotta – Sufficienza
La responsabilità disciplinare prevista dall’ordinamento forense e dal codice deontologico prescinde dall’elemento intenzionale del dolo o della colpa, essendo sufficiente a configurare la violazione una condotta cosciente e volontaria. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 5 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 2 novembre 2010, n. 196
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Avvocato – Norme deontologiche – Arbitrato – Doveri di imparzialità e indipendenza – Rapporti con il difensore delle parti – Violazione – Fattispecie
L’art. 55 c.d.f.Art. 55 cod. prev. – Arbitrato.L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza…Leggi il testo completo →, anche a seguito delle più recenti modifiche che pur hanno mantenuto sostanzialmente invariata la regola disciplinare ed una indicativa e non tassativa tipizzazione dell’illecito nei canoni complementari, enuncia un principio che impone l’indipendenza e l’imparzialità dell’arbitro, senza distinzione né tra arbitro rituale e irrituale, né tra il ruolo di presidente o di arbitro di parte, cosicché l’arbitro non soltanto deve essere indipendente e imparziale, ma deve anche apparire tale, perché possa svolgere la sua funzione in un ruolo di terzietà, con il necessario distacco dalle parti e dai loro difensori. Inoltre, i doveri di dignità e decoro (art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 12 legge professionale) impongono a chi è chiamato a svolgere tali funzioni di evitare comportamenti virtualmente idonei a pregiudicare l’immagine di un ruolo che, anche per il rilievo pubblicistico che l’ordinamento gli attribuisce, deve garantire alla società e ai cittadini, oltreché alle parti, la massima affidabilità ed imparzialità nell’applicazione della legge e nella attuazione della giustizia. Costituiscono pertanto circostanze intrinsecamente incompatibili con i doveri imposti all’arbitro dalle suddette norme deontologiche la condivisione dei locali dello stesso studio con il difensore delle parti, la nomina proveniente dalle parti con l’assistenza dello stesso difensore, il rapporto personale già esistente tra difensore e arbitro con il matrimonio celebrato subito dopo la nomina ad arbitro e prima della costituzione del Collegio, nonché il successivo mantenimento dell’incarico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 5 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 2 novembre 2010, n. 196
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Mancata convocazione dell’interessata anteriore all’apertura del dibattimento – Nullità – Esclusione
La mancata convocazione dell’interessata a chiarimento prima dell’apertura del procedimento disciplinare non rileva ai fini della nullità del procedimento e del relativo provvedimento disciplinare, attenendo il fatto ad una fase preliminare dell’attività del Consiglio anteriore all’apertura del procedimento amministrativo, alla quale non sono applicabili le garanzie procedimentali previste per la fase successiva. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 5 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 2 novembre 2010, n. 196
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Convocazione collegio giudicante – Prova
Va esclusa la nullità del procedimento e del provvedimento impugnato per mancata convocazione di tutti i componenti dell’organo territoriale decidente (eccezione che deve intendersi tardivamente proposta se sollevata in sede di appello), allorquando, come nella specie, il Presidente, nel verbale della seduta, dia atto della tempestiva comunicazione a tutti i Consiglieri della celebrazione del dibattimento, ciò costituendo prova della regolare costituzione del Collegio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 5 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 2 novembre 2010, n. 196
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Avvocato – Norme deontologiche – Sanzione – Valutazione di adeguatezza – Precedente illecito disciplinare – Rilevanza
L’antecedente condotta reprensibile comprovata da precedenti provvedimenti disciplinari costituisce elemento sufficiente ai fini della valutazione dell’adeguatezza della sanzione, non essendo a tal fine necessaria la sussistenza di una specifica recidiva. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 2 dicembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 2 novembre 2010, n. 195