Autore: admin

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Mantova (iscrizione di diritto-trasformazione di soggetto di diritto pubblico in soggetto di diritto privato con partecipazione pubblica)

    Il quesito è duplice.
    Il primo concerne l’eventuale iscrizione di diritto di un laureato in giurisprudenza che ha svolto per molti anni attività di docenza universitaria sulla base di contratti a termine di diritto privato (art. 25, DPR 382/80).
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – apparendo la portata dell’art. 30, lett. e, RDL 1578/1933 di natura eccezionale, non pare possibile ricorrere ad una interpretazione analogica, anche in ragione delle differenze sostanziali tra le due fattispecie. Nella norma citata si pretendeva infatti che l’incarico di insegnamento fosse stato svolto da chi avesse conseguito l’abilitazione alla libera docenza, e la definitiva conferma; si trattava cioé comunque di soggetto sottoposto ad una valutazione di idoneità a livello nazionale. Il parere è pertanto di segno negativo.
    Il secondo quesito è rinviato alla prossima riunione.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 24 gennaio 2003, n. 5

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Prato) concerne la sussistenza di un obbligo in capo al Consiglio dell’ordine di rilasciare a terzi il certificato di iscrizione, e, in caso affermativo, a quali condizioni.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – La Commissione osserva che la disciplina statale sull’accesso ai documenti amministrativi, di cui al capo V della legge 7 agosto 1990 n. 241, si applica anche agli Ordini professionali, che, avendo natura di pubbliche amministrazioni, indipendenti e autonome, sono soggetti a tale disciplina e devono dotarsi del regolamento dell’art. 24, comma 4, della legge medesima, per individuare le categorie di documenti, da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all’accesso, per le esigenze di cui al comma 2 dello stesso articolo. Ne deriva che il diritto all’accesso è un vero e proprio diritto soggettivo e che le ipotesi di esclusione all’accesso costituiscono eccezioni, tassativamente elencate nel comma 2 dell’art. 24, cui i regolamenti devono adeguarsi nell’indicazione dei documenti da sottrarre alla regola. Il diritto di accesso, peraltro, trova anche dei limiti soggettivi, potendo essere esercitato solo quando sussiste un’esigenza concreta ed attuale dell’interessato alla tutela delle sue situazioni giuridicamente rilevanti, a sensi del primo comma dell’art. 22 (Cons. St., sez. IV, 24.2.2000 n. 984). Giova precisare, in proposito, che la legittimazione va accertata caso per caso, ai sensi del citato art. 22, per i soggetti che sono terzi rispetto al procedimento e non per i soggetti di cui all’art. 10.
    Parafrasando due recenti decisioni del Consiglio di Stato (Sez. IV, 29.4.2002 n. 2283 e 6.10.2001 n. 5291), va detto che il diritto di accesso non si configura come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull’Amministrazione. L’art. 2 D.P.R. 27.6.1992 n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformità all’art. 24, comma 2, della L. n. 241/1990) attribuisce il diritto di accesso a chiunque abbia “un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”. Non è dubbio che tale interesse, la cui sussistenza va specificatamente accertata, deve avere una dimensione autonoma rispetto a quello che legittima il ricorso in giudizio. Esso deve essere, nondimeno, capace di qualificare autonomamente la posizione soggettiva che coincide col diritto di accesso. Ne consegue che i terzi devono motivare un loro concreto e attuale interesse all’accesso, sia pure non pari a quello che li legittimerebbe ad una azione giudiziaria.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 24 gennaio 2003, n. 3

  • Il quesito (del Comune di Cecina) concerne la possibilità si svolgere la pratica presso l’ufficio legale del Comune.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione conferma l’orientamento già espresso – cfr. parere n. 97/1996, in V. Panuccio (a cura di), I pareri del Consiglio nazionale forense (1994-1997), Milano 1998, 106-107 – in forza del quale un laureato in giurisprudenza può essere ammesso alla pratica forense con frequenza di un ufficio legale di un ente pubblico, con attestato d’ammissione sottoscritto da un avvocato facente parte dello stesso ufficio ed iscritto nell’elenco speciale. Ovviamente la pratica dovrà svolgersi secondo le modalità previste dalla legge e sarà oggetto dei previsti controlli da parte del Consiglio dell’ordine competente. Il parere è dunque positivo. Per quanto concerne le modalità del rapporto e la previsione o meno di oneri diretti o indiretti a carico dell’ente, la questione non rientra evidentemente nelle competenze della Commissione.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 24 gennaio 2003, n. 2

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Tempio Pausania) concerne la richiesta di iscrizione nel registro praticanti di soggetto che svolga la pratica presso l’ufficio legale del Comune.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione conferma l’orientamento già espresso – cfr. parere n. 97/1996, in V. PANUCCIO (a cura di), I pareri del Consiglio nazionale forense (1994-1997), Milano 1998, 106-107 – in forza del quale un laureato in giurisprudenza può essere ammesso alla pratica forense con frequenza di un ufficio legale di un ente pubblico, con attestato d’ammissione sottoscritto da un avvocato facente parte dello stesso ufficio ed iscritto nell’elenco speciale. Ovviamente la pratica dovrà svolgersi secondo le modalità previste dalla legge e sarà oggetto dei previsti controlli da parte del Consiglio dell’ordine competente.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 24 gennaio 2003, n. 1

  • Il quesito concerne la possibilità di creare uno studio associato tra un avvocato ed un medico legale.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – La Commissione ritiene che non sia possibile un’associazione professionale tra avvocato e medico legale, stante la specificità distinta delle due professioni, anche per quanto concerne la deontologia.
    In particolare si ritiene che l’associazione mista metta a repentaglio i doveri di segretezza e di riservatezza (art. 9 c.d.) cui l’associato con iscritto ad altra professione viene necessariamente meno nella gestione in forma associata della clientela.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 177

  • Il quesito concerne la compatibilità tra la condizione di Senatore della Repubblica e l’esercizio dell’attività professionale, con particolare riguardo alle attività prestate in favore di soggetti in rapporto con istituzioni ed enti pubblici.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – La Commissione ritiene che non sussista incompatibilità prevista dalla legge tra l’esercizio della professione e il mandato parlamentare. Tuttavia, ovviamente l’esercizio della attività professionale, può incorrere nei singoli casi in ipotesi di rielvanza deontologica, da valutarsi dal professionista.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 176

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Casale Monferrato

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere, sentito preventivamente l’avv.Ruggieri, coordinatore della Commissione Tariffe.
    – per quanto sub a: presupposto del quesito è che l’avvocato si sia rivolto al Consiglio dell’ordine per l’opinamento della parcella determinata nella misura e secondo le modalità previste dalla legge sul gratuito patrocinio, quando abbia già esperito la procedura giudiziale per il recupero del credito professionale. A giudizio di questa Commissione, poichè l’azione civile esperita dall’avvocato consegue all’inadempienza dell’assistito nel pagamento del compenso relativo al processo penale, l’iscritto ha diritto ad essere rimborsato delle spese e degli onorari ed il COA può dunque liquidare le voci attinenti a tale attività.
    Identicamente, se l’avvocato richiedesse, prima di agire per il recupero, l’opinamento della nota penale sulla base dell’art. 32 disp. att. c.p.p., nel successivo giudizio determinato dalla eventuale inadempienza dell’assistito potrebbe rivalersi nei confronti dello stesso per ottenere le spese legali inerenti a tale azione.
    Per quanto sub b): sembra di capire che col quesito si richieda se i criteri applicabili alle note in materia di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato siano applicabili a tutte le ipotesi di difesa penale.
    A giudizio di questa Commissione la disciplina prevista per il patrocinio dei non abbienti ha certamente carattere speciale e, come tale, non sembra estensibile in via generale a tutti i casi di difesa penale, che peraltro trovano regolamento nel sistema tariffario forense.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 175

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa) concerne l’ammissibilità di un’associazione professionale con un praticante dall’abilitazione scaduta.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – Non ignora questa Commissione i precedenti in materia, ma ritiene di attualizzare il parere nei termini seguenti. Nella carta intestata può essere indicata in modo non equivoco e distinto dagli associati allo studio anche il nome di un praticante con patrocinio scaduto; in ogni caso lo stesso non può essere considerato associato perché non abilitato all’esercizio della professione (cfr. art. 1, L. n. 1815/1939).

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 174

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola) concerne il dovere dell’ordine di rispondere alle richieste dell’autorità giudiziaria in merito all’assunzione di elementi per la nomina dei giudici onorari.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – L’affermazione dell’incompatibilità tra l’iscrizione all’albo e la carica di giudice onorario non esonera il Consiglio dell’ordine dall’esprimere il parere richiesto dalla Corte di appello sui requisiti degli aspiranti alla carica. Ciò in quanto l’incompatibilità, la quale, secondo i principi generali non può che essere disposta dalla legge, e nei limiti rigorosi di questa, determina la necessità di scelta fra i due impegni, scelta che non può che essere successiva alla conclusione del procedimento di nomina del giudice onorario.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 173

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone) concerne la possibilità di rilasciare copia del certificato di compiuta pratica.

    Dopo breve discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – La risposta al quesito è ovviamente positiva.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 172