È inammissibile il ricorso avverso la decisione del C.d.O. presentato oltre il termine di venti giorni dalla notificazione all’interessato del provvedimento, ai sensi dell’art.50, co. 2, R.d.l. n.1578/33. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 28 maggio 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni ex art. 50 co. 2 R.D.L. n. 1578/33 – Decadenza dal potere di proporre gravame – Conseguenze – Inammissibilità
È inammissibile il ricorso avverso la decisione del C.d.O. per essere intervenuta la decadenza dal potere di proporre il gravame a causa dell’inosservanza del termine per ricorrere stabilito dall’art.50, co. 2, del R.d.l. n.1578/33 in venti giorni dalla notificazione all’interessato del provvedimento del Consiglio territoriale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 22 febbraio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 113
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Avvocato – Norme deontologiche – Astensione dalle udienze
In caso di dichiarata astensione di un avvocato dall’udienza regolarmente proclamata, il collega deve evitare di porre in essere attività processuale che possa risolversi in pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa, concretamente precluso dalla condotta illecita in quanto non più azionabile nel corso del processo. Il pregiudizio alle ragioni dell’avversario, tuttavia, ai fini del sindacato della condotta deve essere valutato in concreto, a causa della mancata tipizzazione dell’illecito, avendo riguardo a tutti quei comportamenti dell’avvocato che, in concreto, siano definitivamente impeditivi dell’esercizio del pari diritto del collega di avvalersi di tutti quei meccanismi formali e sostanziali idonei ad assicurare la dialettica democratica del processo avuto riguardo all’atto compiuto. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siena, 2 ottobre 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Scriminante diritto di critica – Limiti
L’avvocato, nell’ambito della propria attività difensiva, può e deve esporre con vigore le ragioni del proprio assistito, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone. A tale ampiezza dei mezzi difensivi si contrappone tuttavia, quale limite invalicabile, il divieto di assumere atteggiamenti o comportamenti sconvenienti e in violazione del codice deontologico forense, che impone al professionista di mantenere con il Giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante che del suo operato.
Costituisce espressione di un colorito convincimento dell’erronea determinazione di un magistrato nei limiti del diritto di patrocinio e difesa l’uso di espressioni, sebbene colorite nella forma, al più inopportune ma certamente prive in sé di elementi offensivi, configurandosi in tal caso la scriminante del diritto di critica ai provvedimenti assunti dal giudice. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vibo Valentia, 16 febbraio 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 110
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Valutazione prove – Principio libero convincimento del giudice – Applicabilità
Secondo la giurisprudenza del C.N.F., rientra nel potere discrezionale dell’Organo disciplinare la valutazione della rilevanza e della utilità delle prove richieste dall’incolpato, specie in presenza di prove documentali che escludono la necessità di escutere testimoni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 26 gennaio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SALAZAR), sentenza del 18 luglio 2011, n. 109
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Limiti – Continenza – Fattispecie
L’espressione «arcane motivazioni», utilizzata in un atto processuale dal difensore per spiegare i ripetuti rinvii della discussione richiesti dal Collega che lo abbia preceduto nella difesa in giudizio della medesima parte, deve ritenersi particolarmente pesante, in quanto diretta a sollevare dubbi sul comportamento processuale del professionista, superando i limiti della continenza alla quale l’avvocato è tenuto specie nei rapporti con i colleghi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 26 gennaio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SALAZAR), sentenza del 18 luglio 2011, n. 109
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento al mandato – Mancata informazione
Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto e ometta di informare il cliente sullo stato della pratica (Nella specie, il ricorrente non aveva mai preso contatti con il cliente in oltre due anni). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 10 ottobre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 18 luglio 2011, n. 108
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Mancata risposta richiesta chiarimenti CdO – Violazione obbligo di solidarietà e collaborazione
L’avvocato che ometta di fornire chiarimenti al C.d.O. pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché lesivo dei principi di solidarietà e collaborazione con il Consiglio di appartenenza, e pertanto va sanzionato ove possa configurarsi a causa del comportamento del professionista una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 10 ottobre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 18 luglio 2011, n. 108
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Natura del giudizio di appello – Revisio prioris instantiae – Mancata specificazione dei motivi di impugnazione – Inammissibilità
Nel giudizio di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi, in quanto il giudizio di appello non è un iudicium novum ma una revisio prioris instantiae. Va pertanto ritenuto ritenersi inammissibile il ricorso che, come nella specie, richiami genericamente l’istruttoria espletata dal C.d.O. e non esponga le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata, limitandosi a richiamare la documentazione presente agli atti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 10 ottobre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 18 luglio 2011, n. 108
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Violazione art. 51 c.d.f. – Ritardata conoscenza dell’intervenuta modifica della norma deontologica – Irrilevanza
Deve ritenersi lesivo del dovere di fedeltà e correttezza, e comunque contrario a buona norma di comportamento, il contegno del professionista che assuma un incarico difensivo contro un ex cliente del quale si siano curati gli interessi, con la possibilità di fare uso di informazioni acquisite nello svolgimento del precedente mandato.
Deve ritenersi priva di fondamento alcuno l’eccezione di non conoscenza di una norma del codice deontologico, atteso che tali norme hanno valore ricognitivo del comune sentire della classe forense e, quindi, di condotte già ampiamente consolidate per prassi generale nell’ambito dell’esercizio professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di L’aquila, 25 giugno 2008).