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  • Il quesito (del COA di Vicenza) verte sull’eventuale incompatibilità tra la contemporanea iscrizione nell’albo degli avvocati ed in quello degli agenti di calciatori, atteso che detta ultima attività è disciplinata dalla F.I.G.C. nell’ambito delle attribuzioni pubblicistiche proprie delle federazioni sportive, ed è pertanto da considerarsi come una vera e propria professione regolamentata. L’incompatibilità potrebbe derivare dalla facoltà di organizzare in forma imprenditoriale la professione di agente di calciatore e dalla caratteristica di obbligazione di risultato (anziché di mezzi) tipica del contratto di attività dell’agente di calciatori.

    “L’attività di agente di calciatori si configura come attività almeno parzialmente regolamentata, posto che esistono attribuzioni esclusive della categoria professionale, un albo ed un esame per accedervi. La F.I.G.C. ha emanato altresì un regolamento per l’esercizio della professione ed un “codice di condotta professionale”.

    L’attività assume più precisi contorni, da un punto di vista sostanziale, nel quadro delle norme civilistiche sulla conclusione di contratti nell’interesse di un terzo e, sul fronte delle modalità di esercizio della professione, nell’ambito della disciplina dettata dalle competenti federazioni sportive.
    Si deve senz’altro convenire con le pronunzie giurisprudenziali, diligentemente reperite da Codesto Consiglio, sulla circostanza che l’ordinamento sportivo presenta tratti di significativa regolamentazione pubblicistica e che, in tal senso, le federazioni sportive collegate al C.O.N.I. siano detentrici di un potere di normazione autonoma, che ha nel settore di attività della federazione il proprio naturale sbocco e ambito applicativo.
    Pare opportuno, peraltro, ai fini di accertare la compatibilità dell’attività di procuratore di calciatori con l’esercizio della professione forense, considerare da un punto di vista strettamente oggettivo oggetto e fine di detta attività.
    Essa, quanto all’attività che il procuratore deve svolgere, consiste nella rappresentanza- tendenzialmente prolungata nel tempo- dello sportivo o della società sportiva, al fine di concludere uno o più contratti di prestazione sportiva, verso un corrispettivo (art. 3, Regolamento F.I.G.C. per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatore). Sono presenti, dunque, da un punto di vista civilistico, elementi propri del contratto di mandato con rappresentanza (art. 1704 segg. c.c.) e di quello di mediazione (art. 1754 c.c.).
    L’attività dell’agente di calciatore si differenzia, peraltro, dalla mera prestazione di consulenza giuridica, posto che il procuratore si vincola all’interesse del cliente, può dare carattere imprenditoriale alla propria attività e, addirittura, cedere a società di capitali i diritti economici derivanti dalla propria attività (art. 4, comma 2, reg. F.I.G.C.).
    Le attività di avvocato e di agente di calciatori devono ritenersi, pertanto, incompatibili.
    Osta, infatti, in tal senso l’art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, ove prevede- tra le cause di incompatibilità- sia «l’esercizio di commercio in nome proprio o in nome altrui», sia «la qualità […] di mediatore».
    Depone nel senso della natura commerciale dell’attività anche la struttura del compenso per l’attività di agente di calciatori, posto che esso è «calcolato in base al reddito lordo annuo del calciatore risultante dal contratto depositato». Nel caso l’agente presti la sua opera a favore delle società sportive, invece, il “modello standard di contratto di rappresentanza” predisposto dalla F.I.G.C. prevede una somma forfettaria predeterminata.
    La retribuzione spettante all’agente è dunque riferita non alle singole attività poste in essere dal professionista, quanto ad un valore esterno quale il reddito complessivo del calciatore od una previa pattuizione a forfait.
    Tale struttura retributiva crea una comunanza di interessi tra il calciatore (o la società di calcio) e l’agente, il quale si trova senza dubbio in posizione di cointeressenza economica rispetto al rappresentato. Posto che l’interpretazione corrente ravvisa, in tale limitazione, la ratio di evitare ogni condizione di subalternità economica e gerarchica atta a compromettere il decoro e l’indipendenza del professionista forense.
    Dal punto di vista deontologico, poi, non può trascurarsi la circostanza che l’art. 45 cod. deont. forense vieta compensi legati ai beni propri del cliente o ai proventi economici da esso conseguiti giudizialmente od in via stragiudiziale.
    In tal senso l’incompatibilità tra le due professioni dal punto di vista retributivo sussiste in ogni caso, anche prescindendo dal considerare se l’obbligazione tipica dell’agente di calciatori sia di mezzi ovvero di risultato.
    Deve peraltro notarsi che, anche affermando l’incompatibilità tra le due professioni, l’avvocato può comunque svolgere attività a favore di calciatori e società calcistiche anche se non iscritto nell’albo degli agenti di calciatori, come previsto esplicitamente dalla stessa normativa professionale della F.I.G.C.: «Ai calciatori e alle società sportive non è consentito avvalersi dell’opera di un agente non iscritto nell’Albo, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo, e per attività conforme alla normativa professionale vigente» (art. 5, reg. F.I.G.C.).
    Questa norma assume importanza centrale al fine di valutare i rapporti tra le due attività professionali, poiché consente all’avvocato di svolgere attività professionale nell’interesse di calciatori e società sportive senza necessità di iscriversi nell’albo degli agenti di calciatori, e con l’unica, necessaria, limitazione del rispetto della normativa professionale propria dell’avvocato.
    In tal senso l’iscrizione in entrambi gli albi non conferisce all’avvocato maggiori competenze o possibilità aggiuntive di lavoro, bensì produce l’unico effetto di sottrarre il professionista alle regole deontologiche dell’ordinamento forense, posto che eventuali sanzioni disciplinari sono irrogate da apposita commissione insediata presso la Federazione Giuoco Calcio (art. 18, reg. F.I.G.C.) e sono rapportare al Codice di comportamento specifico della professione di agente.

    Per le suesposte considerazioni, ed in relazione al progressivo processo di strutturazione cui è andata incontro la professione di agente di calciatori, deve confermarsi ed integrarsi l’orientamento espresso in prima battuta nel parere 17 luglio 2003, n. 146 (in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (2001-2003), a cura di V. Panuccio, Milano 2005, p. 108).
    In conclusione, salva la possibilità di svolgere ogni attività conforme all’ordinamento forense nell’interesse di atleti e società sportive, deve essere negata, da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, l’iscrizione a colui che la richieda e non intenda rinunziare ad una precedente iscrizione nell’albo degli agenti di calciatori; coloro che già facciano parte di entrambi gli albi devono optare per una delle due iscrizioni.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 27 aprile 2005, n. 16

  • Il quesito (del COA di Forlì-Cesena) concerne la possibilità di iscrivere nell’elenco speciale annesso all’Albo un segretario comunale cui deliberazioni amministrative del Comune abbiano conferito l’incarico del patrocinio e della difesa legale del Comune stesso, istituendo ufficio legale al quale è appunto preposto il segretario comunale.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “Confermando la propria costante giurisprudenza (cfr. parere n. 141, I pareri del Consiglio nazionale forense 1994-1997, a cura di V. Panuccio, Milano 1998, 163, e parere n. 179, ivi, 201), la Commissione ritiene che non sia possibile accogliere la domanda di iscrizione nell’Albo speciale del segretario comunale, difettando i requisiti di legge, ed essendo manifestamente altre le funzioni di tale pubblico ufficiale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 97 e ss., d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [i commi 67 e ss. dell’art. 17 della legge n. 127/1997]”.
    Si considera, inoltre, che l’iscritto nell’albo speciale deve essere inserito in un ufficio che si occupi esclusivamente degli affari legali dell’ente.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 27 aprile 2005, n. 15

  • Il quesito (del COA di Viterbo) concerne la possibilità di iscriversi nell’albo degli avvocati per un funzionario di cancelleria di Tribunale in aspettativa.

    Dopo ampia discussione la Commissione adotta il seguente parere:

    – la condizione dell’aspettativa non fa venire meno l’originario rapporto di impiego pubblico, incompatibile, allo stato attuale della legislazione vigente, con l’iscrizione nell’albo. La risposta al quesito proposto è pertanto di segno negativo.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 10 marzo 2005, n. 14

  • Il quesito (del COA di Lanciano) concerne la decorrenza del sessennio dell’abilitazione al patrocinio del praticante abilitato.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    – ritiene la Commissione che, ai sensi della disciplina applicabile (cfr. art. 8, RDL n. 1578/1933), il sessennio di abilitazione al patrocinio decorra dal momento in cui il Consiglio ha deliberato l’ammissione al patrocinio del praticante, giacché tale delibera riveste carattere esecutivo.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 10 marzo 2005, n. 13

  • Il quesito (del COA di Voghera) concerne la possibilità per un referendario presso la Corte costituzionale, o presso le Corti europee (Corte europea dei diritti dell’uomo, Corte di giustizia CE).

    Dopo ampia discussione la Commissione adotta il seguente parere:

    “La norma di cui all’art. 30 RDL n. 1578/1933 riveste carattere eccezionale, in quanto consente l’iscrizione di diritto nell’albo degli avvocati ai magistrati appartenenti all’ordine giudiziario, in deroga al regime generale dell’iscrizione nell’albo. Ne consegue che la stessa sia di stretta applicazione, e non sia suscettibile di interpretazione estensiva, né di interpretazione analogica, e che dunque non possa essere invocata con riferimento al diverso caso prospettato nel quesito, laddove si consideri che tali soggetti non afferiscono, con tutta evidenza, all’ordine giudiziario. La risposta al quesito proposto è pertanto di segno negativo.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 10 marzo 2005, n. 11

  • Il quesito (del COA di Gorizia) riporta (con le generalità dell’interessato) il caso di un praticante che ha ottenuto due certificati di compiuta pratica e, superato l’esame di abilitazione, chiede l’iscrizione all’Ordine che ha emesso il primo di tali certificati.

    Ai sensi del regolamento istitutivo, la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può esprimersi solo su richieste di parere provenienti da Consigli dell’ordine degli avvocati, o da enti e associazioni, ma formulate in forma anonima, secondo criteri di generalità ed astrattezza, e in ogni caso non riferibili fattispecie concrete che possano costituire oggetto di cognizione del Consiglio nazionale in sede giurisdizionale. In via generale si deve, peraltro, ricordare che ad un soggetto di Pubblica Amministrazione è inibita la disapplicazione di atti emessi da altro soggetto, salva la possibilità di attivare eventualmente i rimedi previsti dall’ordinamento in sede giurisdizionale e di autotutela.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 10 marzo 2005, n. 10

  • Il quesito (del del COA di Rossano) concerne la possibilità per un referendario presso la Corte costituzionale, o presso le Corti europee (Corte europea dei diritti dell’uomo, Corte di giustizia CE).

    Si chiede di conoscere il parere del Consiglio Nazionale Forense sulla possibilità di ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche nel processo esecutivo.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta fatta pervenire per iscritto dal relatore, ed adotta il seguente parere:
    – Muovendo dalla lettera della norma dell’art. 74, comma 2, del D.P.R. 115/2000, secondo la quale il patrocinio “è altresì assicurato….nel processo civile”, ritiene la Commissione che al quesito debba essere data risposta affermativa, posto che nel concetto di “processo civile” deve giocoforza ricomprendersi anche il processo esecutivo.
    Converge in tale direzione anche l’art. 75, stesso D.P.R., che testualmente prevede che “la disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase di esecuzione”.
    Milita, del resto, a favore della proposta conclusione, il disposto del 5° comma del successivo art. 131, a mente del quale “sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell’art. 33….le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari…per gli atti di esecuzione a richiesta di parte”, e quello dell’art. 135, 2° comma, che testualmente recita “le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione….sul prezzo ricavato dalla vendita…”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 10 marzo 2005, n. 9

  • Si chiede di sapere (da parte del COA di Forlì) se si ritenga legittima l’interpretazione dell’art. 130 t.u., in rapporto all’art. 82 t.u., secondo la quale il massimo liquidabile sia da determinarsi applicando prima l’art. 82, che prevede tale massimo nel medio fra il minimo e il massimo di tariffa, e successivamente l’art. 130, con la riduzione a metà di tali importi, quando l’applicazione di tale interpretazione comporti la sostanziale violazione dei minimi tariffari sia in ordine alle procuratorie che in ordine agli onorari.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta fatta pervenire per iscritto dal relatore, ed adotta il seguente parere:

    “Ritiene la Commissione che la scelta operata dal legislatore del patrocinio a spese dello Stato, pur se ispirata a un evidente criterio di contenimento della spesa pubblica, non si sottragga a censura dal momento che l’attività di assistenza di una parte ammessa al gratuito patrocinio comporta, per l’avvocato, l’onere di lavorare con un compenso inferiore ai minimi tariffari che, per norma (cfr. art. 4 DM 127/2004), sono “inderogabili”. Ciò che, in circostanze normali, comporterebbe infrazione a ben precisi canoni deontologici, passibile di sanzione disciplinare.
    Se, poi, a ciò si aggiunge che l’art. 130 t.u. cit. – secondo cui “gli importi spettanti al difensore….sono ridotti della metà” – si applica solo ai processi civili e non già a quelli penali, ne viene un’evidente diversità delle modalità di liquidazione degli onorari nel caso di prestazione di attività difensiva in ambito penale (per il quale gli onorari corrispondono ai valori medi di tariffa) ovvero in ambito civile (ove, invece, gli onorari corrispondono ai valori medi di tariffa, ridotti alla metà).
    Circostanza, questa, anche a tacere di altri pur numerosi rilievi che potrebbero muoversi alla legittimità della normativa in rassegna, che determina un’evidente quanto iniqua disparità di trattamento, difficilmente armonizzabile con il principio di uguaglianza”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 10 marzo 2005, n. 8

  • Si chiede di sapere (da parte del COA di Viterbo) se la sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio una decisione del Consiglio Nazionale Forense – che, decidendo su ricorso presentato dal medesimo professionista, aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata complessiva di due mesi – debba essere comunicata a tutti gli iscritti, a tutti gli Ordini d’Italia e alle Autorità giudiziarie.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta fatta pervenire per iscritto dal relatore, ed adotta il seguente parere:

    “Ritiene la Commissione che per analogia con quanto disposto dall’art. 46 R.D.L. 27 novembre 1933, n.1578 – secondo cui i provvedimenti di sospensione sono comunicati a tutti i Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Repubblica e alle Autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene – anche le sentenze della Corte di Cassazione che annullano con rinvio una decisione del Consiglio Nazionale Forense, con al quale era stata irrogata all’iscritto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale, debba essere comunicata agli stessi soggetti.
    Posto, invero, che lo scopo perseguito dalla comunicazione di cui all’art. 46 R.D.L. 1578/1933 è quello di rendere pubbliche le cause ostative all’esercizio della professione forense – quali sono, appunto, la definitiva o temporanea perdita dello ius postulandi, che determinando la modifica dello status dell’iscritto risultante dagli albi devono essere rese pubbliche a tutela dei terzi – non si rinvengono ragioni contrarie alla divulgazione di una sentenza della Corte regolatrice che, annullando una precedente decisione del Consiglio Nazionale Forense, ripristina la piena capacità dell’iscritto all’Albo all’esercizio della professione.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 10 marzo 2005, n. 7

  • Chiede il COA di Bolzano come debba valutarsi la locuzione “esercizio permanente della professione” di cui al capo II del d. lgs. 96/2001, nell’ambito dei poteri attribuiti al Consiglio dell’ordine nella disciplina in questione.

    Dopo ampia discussione la Commissione adotta il seguente parere:

    “La disciplina di cui al d. lgs. 96/2001, come noto, non assume l’aspetto di una regolamentazione esaustiva dell’esercizio della professione di avvocato, ma mira a garantire il solo diritto di esercizio della professione in Stati dell’Unione diversi da quello di origine. In tal senso vanno lette tutte le sue disposizioni, la cui ratio non è quella di affidare all’ordine locale un sindacato globale sull’attività, italiana ed estera, del professionista, bensì quello di apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia ad evitare che operino nel nostro Paese soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano.
    Sulla scorta di tali premesse, la normativa disegna un duplice intervento del Consiglio dell’ordine: da una parte quello, del tutto vincolato, nell’ambito dell’iscrizione del professionista nella sezione speciale dell’albo (art. 6), dall’altra quello che si ha in presenza di domanda di dispensa dalla prova attitudinale ai fini dell’integrazione nella professione (art. 12 e segg.).
    Solo in questo secondo caso il Consiglio dell’ordine è affidatario di un potere valutativo di più ampio spettro, che ruota intorno alla verifica delle attività concretamente svolte in Italia dal richiedente. Deve, peraltro, considerarsi che- anche in quest’ipotesi- il Consiglio non deve dare un giudizio sulla “vita professionale” dell’avvocato (periodi di permanenza in Italia, presenza in altri studî all’estero, filiali in Paesi diversi e quant’altro), ma procedere a verificare che questi abbia concretamente operato sul foro nazionale, con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di vistose interruzioni.
    Ciò avviene nell’ottica di garantire la piena attuazione della direttiva 98/5/CE, ossia di rendere pieno ed effettivo il diritto di stabilimento degli avvocati europei, e considerando che l’avvocato integrato è «un avvocato tout court, come lo sono tutti coloro che accedono agli albi italiani a seguito dell’iter formativo e secondo le regole ordinarie di accesso alla professione. L’unico effetto è la possibilità di fregiarsi del doppio titolo professionale, quello del paese d’origine e quello italiano (art. 15)».
    Non può negarsi che la verifica della condizione di effettività e regolarità di cui all’art. 12 presenti alcuni margini di complessità, e la stessa giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di definire attraverso indici presuntivi il concetto di attività “stabile e continua”: essa va apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato (CGCE, sent. 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, conf. sent. 13 febbraio 2003, causa C-131/01, Commissione/Italia).
    Cionondimeno, a fronte della produzione di documentazione pertinente da parte dell’istante non sembra potersi dubitare della natura vincolata del potere amministrativo qui esercitato, a fronte della qualità di vero e proprio diritto soggettivo della pretesa azionabile dall’avvocato stabilito in ordine all’iscrizione a pieno titolo nell’albo ordinario, una volta maturati i requisiti di legge, similmente a quanto detto a proposito dell’iscrizione degli (aspiranti) avvocati stabiliti nella sezione speciale dell’albo.
    Quanto alla possibilità di conservare forme di stabilimento contemporaneamente in diversi Paesi, altra questione posta dal Consiglio dell’Ordine, essa è esplicitamente ammessa dalla giurisprudenza comunitaria (CGCE, sent. 7 marzo 2002, causa C-145/99).
    Nell’ordinamento italiano, peraltro, esistono già forme risalenti di verifica dell’effettivo esercizio della professione: si pensi all’avvocato che intenda sostenere l’esame per il patrocinio avanti la Corte di Cassazione (art. 3, l. 1003/1936 e art. 39, R.D. 37/1934) e che deve dimostrare documentalmente il proficuo e continuativo esercizio.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 10 marzo 2005, n. 5