Autore: admin

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – Si ritiene che la valutazione del comportamento sia un fatto di autoresponsabilità del soggetto, valutabile sulla base della tipizzazione legale di cui agli illeciti previsti dal codice deontologico. Tanto più che tale comportamento può essere censurato in sede disciplinare. Per queste ragioni è sicuramente inopportuna una pronunzia preventiva del COA.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 169

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere, sentito preventivamente l’avv.Ruggieri, coordinatore della Commissione Tariffe.
    – Il COA non è competente a rilasciare il proprio parere in ordine ad attività che esulino dal novero delle attività professionali dell’avvocato. Quella indicata nel quesito è attività di carattere amministrativo che nasce da incarico di un organo pubblico non giurisdizionale, e come tale, non sembra suscettibile di interpretazione analogica la disposizione di cui al n. 6 della tabella della tariffa stragiudiziale che contempla prestazioni di gestione amministrativa, però sempre che siano svolte in adempimento di incarichi giudiziali.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 168

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Varese) concerne la possibilità di frequentare corsi postuniversitari in paese esterno all’UE, ed il valore di tali corsi ai fini della pratica forense.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – Il quesito, nei termini in cui è formulato, non può che avere una risposta negativa, sia perché il n. 3 dell’art. 1, DPR 10 aprile 1990, n . 101, si riferisce a corsi postuniversitari, come previsti dall’art. 18, Rdl n. 1578/1933, modificato dalla legge n. 30/1934, art. 2, presso Università italiane. Peraltro, anche in questo caso, la frequenza ai corsi non potrà escludere l’assistenza alle udienze per il periodo di un anno.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 167

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia) concerne il dovere dell’avvocato di informare il Consiglio dell’ordine in caso di patrocinio per azione promossa contro un collega (art. 22 c.d.)

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – Il parere può limitarsi all’aspetto generale di cui all’art. 22 del citato codice deontologico. In questi termini la informazione al Consiglio dell’ordine appare doverosa. Tuttavia, per l’ultima parte del comma 2 dello stesso articolo, occorrerà condurre in concreto una indagine di merito.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 166

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari) concerne la possibilità di concedere, in determinate, gravi condizioni, proroga del periodo di pratica e di abilitazione al patrocinio.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – La Commissione ritiene che in linea di principio tali protrazioni siano ammissibili, ovviamente effettuando una attenta indagine di merito sulle ragioni oggettive della sospensione.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 165

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa) concerne la possibilità di accedere, per l’esponente, agli atti dell’istruttoria preliminare, in caso di archiviazione.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – La Commissione osserva che la disciplina statale sull’accesso ai documenti amministrativi, di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica anche agli Ordini professionali, che, avendo natura di pubbliche amministrazioni, indipendenti ed autonome, sono soggetti a tale disciplina e devono dotarsi del regolamento dell’art. 24, comma 4, della legge medesima, per individuare le categorie di documenti, da esse formati, o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all’accesso, per le esigenze di cui al comma 2 dello stesso articolo. Ne deriva che il diritto all’accesso è un vero e proprio diritto soggettivo e che le ipotesi di esclusione dell’accesso costituiscono eccezioni, tassativamente elencate nel comma 2 dell’art. 24, cui i regolamenti devono adeguarsi nell’indicazione dei documenti da sottrarre alla regola. Il diritto di accesso, peraltro, trova anche dei limiti soggettivi, potendo essere esercitato solo quando sussiste un’esigenza concreta ed attuale dell’interessato alla tutela delle sue situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi del primo comma dell’art. 22 (Cons. St., sez. IV, 24.2.2000 n. 984). Giova precisare, in proposito, che la legittimazione va accertata caso per caso, ai sensi del citato art. 22, per i soggetti che sono terzi rispetto al procedimento e non per i soggetti di cui all’art. 10. Ora, quando un procedimento disciplinare viene iniziato per sollecitazione, per vicende proprie di un soggetto (art. 38, terzo comma, R.D.L. n. 1578/1933) che, anche se non destinatario degli effetti diretti del provvedimento finale, tuttavia può averne pregiudizio (seconda parte del primo comma dell’art. 7), questi può prendere visione degli atti e presentare memorie e documenti, “salvo quanto previsto dall’art. 24” (art. 10).
    Conclusivamente la Commissione ritiene che, nel caso concreto, non pare ipotizzabile che il “ricorrente” possa avere pregiudizio dalla archiviazione, e, pertanto, risponde negativamente ai due quesiti.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 164

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nuoro) concerne il libretto della pratica.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – Non appare dubbio che il libretto relativo alla pratica professionale concreta una dichiarazione di verità, tanto vero che, come da pareri precedenti, é stato attribuito al Consiglio dell’Ordine il potere di un certo controllo, anche di merito, sulla veridicità delle attestazioni. Circa la eventuale natura di atto pubblico di questo documento, in relazione a profili penalistici, la Commissione non ritiene di doversi esprimere per non interferire in campi non di propria competenza. Non appare invece dubbio, in presenza di accertate attestazioni non veritiere, e valutata ogni circostanza di merito, che ciò possa produrre conseguenze disciplinari.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 163

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di San Remo) concerne l’iscrizione nell’elenco speciale di avvocati afferenti ad ufficio legale di un ramo dell’amministrazione.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – La Commissione ritiene che la norma derogatoria di cui all’art. 3, comma 4, lett. b), RDL n. 1578/1933 non consenta l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati dei dipendenti di un’amministrazione locale addetti ad un ramo specifico della stessa, anche se presso di essa è costituito un apposito ufficio legale. E’ ben vero che la norma consente l’iscrizione agli avvocati degli uffici legali “istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo” presso gli enti in questione, senonchè essa presuppone che tali uffici abbiano la caratteristica dell’indipendenza dagli uffici di amministrazione attiva che in sé non è sussistente in un ufficio appositamente delegato alla trattazione di una particolare materia.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 162

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo) concerne l’art. 17 bis della legge n. 217/1990, e la prassi seguita dai magistrati del foro locale che, nonostante l’ammissione al gratuito patrocinio, provvedono alla liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati solo ed esclusivamente se i nominativi dei medesimi risultano inseriti nell’elenco dei difensori per il gratuito patrocinio tenuto dal Consiglio dell’ordine.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione rileva che il CNF ha già licenziato in merito apposita circolare, in data 24 novembre 2001 (n. 23/B) – alla quale si rimanda per più diffuse argomentazioni – con cui ha ritenuto non “vincolante” l’elenco dei difensori per il gratuito patrocinio. Di conseguenza non può che esprimere dissenso rispetto all’indirizzo seguito dai magistrati del foro di cui alla richiesta di parere, così come riferito dal locale Consiglio dell’ordine.
    Tutto ciò premesso, il CNF non può che prendere atto del fatto che la recentissima entrata in vigore del T.U. sul gratuito patrocinio (DPR n. 115/2002) ha modificato il quadro normativo vigente nel senso della vincolatività del predetto elenco. L’indirizzo è altresì confermato da recentissima pronunzia della Corte costituzionale, la ord. n. 299 del 28 giugno 2002.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 161

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia

    Trattasi di sollecito di richiesta di parere. Il parere era stato richiesto dall’ordine di Perugia, ma non presentava i consueti requisiti di generalità ed astrattezza, prestandosi piuttosto ad integrare un caso eventualmente rilevante in sede giurisdizionale di fronte al CNF. In questi termini era stato risposto una prima volta all’ordine richiedente. Di fronte ad ulteriore successiva richiesta, la Commissione aveva licenziato in data 5 aprile 2002 apposito parere (prot. n. 31/02), nei seguenti termini:
    “Il quesito concerne la possibilità per un laureato in giurisprudenza di patrocinare innanzi al giudice di pace.
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – il semplice laureato in giurisprudenza non è autorizzato, in base alle norme vigenti, a prestare alcuna attività di patrocinio innanzi qualsiasi autorità giudiziaria. Nei limitati casi in cui è consentito di stare in giudizio senza l’assistenza del difensore, è la parte stessa che viene autorizzata dalla legge a difendersi da sola. La risposta al quesito non può pertanto che essere negativa.”
    Dalla documentazione pervenuta successivamente alla Commissione, emerge che il soggetto è in possesso di abilitazione al patrocinio.
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – sulla base dell’esame degli atti pervenuti, è del tutto evidente che il praticante abilitato al patrocinio possa patrocinare di fronte al giudice di pace. La Commissione, nel prendere atto di avere valutato la questione sulla base di elementi parziali ed incompleti, raccomanda al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Perugia di fornire indicazioni più precise in ordine alle questioni prospettate, se del caso compiendo un minimo di attività istruttoria, e non limitandosi a rispedire al CNF con lettera di accompagnamento le richieste pervenute da avvocati e praticanti afferenti all’ordine locale.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 160