Autore: admin

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Forlì Cesena) riguarda la possibilità per un avvocato iscritto nell’elenco speciale in qualità di responsabile dell’ufficio legale del Comune di patrocinare anche nell’interesse di altri Comuni consorziati.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione ritiene che al quesito debba fornirsi risposta negativa, atteso che la deroga ai principi generali rappresentata dall’elenco speciale e dall’attività professionale degli iscritti a tale elenco postula che la prestazione sia resa nell’esclusivo interesse dell’ente di appartenenza.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 24 gennaio 2003, n. 16

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Rimini) concerne la correttezza deontologica di uno schema di conferimento di incarico da sottoporre al cliente da parte di un avvocato.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – devesi premettere che, ai sensi dell’art. 2233 c.c., il compenso dell’avvocato è lasciato alla libera contrattazione delle parti, con il solo limite, fissato dall’art. 24 della legge 13.6.1942 n. 794: “I diritti e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili. Ogni convenzione contraria è nulla”. Va, poi, detto che l’accordo delle parti in ordine al compenso non è soggetto ad alcuna autorizzazione da parte del Consiglio dell’ordine.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 24 gennaio 2003, n. 15

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palermo) concerne la partecipazione a commissioni di avvocato di legali presso i quali svolgono la pratica taluni candidati.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione ritiene che non vi sia alcun dovere di astensione in base alle disposizioni vigenti. Si tratta pertanto di profili di mera opportunità. Il quesito viene comunque trasmesso al Presidente del CNF, per le eventuali determinazioni del caso.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 24 gennaio 2003, n. 14

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pavia) concerne la possibilità di utilizzare ai fini della pratica il periodo di frequenza di un master all’estero.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – il quadro normativo della pratica forense è delineato dagli artt. 8 e 18 del RDL 27.11.1933, n. 1578, dalle norme integrative e di attuazione di detto regio decreto, contenuto nel R.D. 22.1.1934, n. 37, dall’art. 2 della legge 24.7.1985, n. 406 e dal regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato, di cui al DPR 10.4.1990, n. 101. Allo stato, per questo quadro normativo, la risposta è negativa.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 24 gennaio 2003, n. 13

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Asti) concerne la compatibilità tra l’iscrizione nell’albo e la titolarità di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

    Constatata l’assenza del relatore, il quesito è rinviato alla prossima seduta.
    Considerata l’urgenza, il segretario provvede in data 28-1-03 a redigere il parere, su invito del Presidente. Il parere è reso nei termini seguenti.
    Il quesito concerne la compatibilità tra l’iscrizione nell’albo degli avvocati e la titolarità di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un ente pubblico.
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – La Commissione ritiene che non sussista incompatibilità nel caso prospettato, purché nell’ambito della natura giuridica privatistica del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si preveda comunque l’effettuazione delle prestazioni in condizioni di autonomia e senza vincolo di subordinazione. Sussisterebbe invece causa di incompatibilità ove i termini del rapporto dovessero evolvere nel senso della subordinazione o della cd. “parasubordinazione”, figura ricorrente allorquando – come accade sempre più di frequente – ci si trovi di fronte a contratti di collaborazione coordinata e continuativa con i quali si offre veste giuridica formalmente diversa ad un rapporto di vera e propria dipendenza.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 24 gennaio 2003, n. 10

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Treviso) concerne la compatibilità tra l’iscrizione nell’albo degli avvocati e l’iscrizione nell’albo dei promotori finanziari tenuto dalla Consob.

    Effettuata una prima generale delibazione, stante l’importanza e la delicatezza della questione, la Commissione decide di rinviarne la trattazione alla prossima seduta.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 24 gennaio 2003, n. 9

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bergamo) concerne la compatibilità dell’esercizio professionale con una condanna penale di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, legge 354/1975).

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la questione non va riguardata sotto il profilo della incompatibilità di cui all’art. 3 RDL n. 1578/1933, bensì sotto quello del venir meno dei requisiti per l’iscrizione, che giustifica la cancellazione, ai sensi dell’art. 37, ovvero sotto il profilo disciplinare, ai sensi del primo comma dell’art. 38 dello stesso decreto.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 24 gennaio 2003, n. 8

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palermo) concerne la possibilità di aumentare del doppio, del triplo o del quadruplo la media ponderata delle parcelle relative al gratuito patrocinio penale, in relazione all’importanza e alla difficoltà delle pratiche trattate.

    Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere, dopo aver ascoltato il Presidente della Commissione tariffe:
    – L’art. 12 della legge n. 217/1990, come modificato dalla legge 134 del 2001, prevede che “I compensi spettanti al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato……..sono liquidati dall’autorità giudiziaria osservando ……la tariffa professionale……..in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità”. Stabilisce detta norma, per tale tipo di incarico, un valora massimo tariffario ridotto rispetto al massimo previsto dalla tariffa ordinaria.
    Sono così individuati due massimi tariffari, quello di base previsto dal d.m. del 1994, e quello, introdotto in via d’eccezione, dall’art. 12 della legge 217/1990, così come modificato dalla novella del 2001.
    La tariffa penale (art. 1, comma 2) individua un criterio che consente un migliore trattamento economico per l’avvocato in relazione alle cause che richiedono un particolare impegno in ragione della complessità dei fatti e delle questioni giuridiche trattate: tale criterio consente che gli onorari possano essere aumentati fino al quadruplo dei valori massimi stabiliti.
    L’ambito di tale criterio, che ha il carattere della generalità, non risulta modificato dalla legge 217 cit., ed è pertanto applicabile anche alla liquidazione degli onorari dei difensori dei non abbienti: il valore massimo da moltiplicare per quattro è tuttavia nel caso di specie rapportato al massimo tariffario oggi previsto per gli incarichi defensionali di cui alla legge 217/1990 (media tra i minimi e massimi della tariffa del 1994).

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 24 gennaio 2003, n. 6

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Mantova (iscrizione di diritto-trasformazione di soggetto di diritto pubblico in soggetto di diritto privato con partecipazione pubblica)

    Il quesito è duplice.
    Il primo concerne l’eventuale iscrizione di diritto di un laureato in giurisprudenza che ha svolto per molti anni attività di docenza universitaria sulla base di contratti a termine di diritto privato (art. 25, DPR 382/80).
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – apparendo la portata dell’art. 30, lett. e, RDL 1578/1933 di natura eccezionale, non pare possibile ricorrere ad una interpretazione analogica, anche in ragione delle differenze sostanziali tra le due fattispecie. Nella norma citata si pretendeva infatti che l’incarico di insegnamento fosse stato svolto da chi avesse conseguito l’abilitazione alla libera docenza, e la definitiva conferma; si trattava cioé comunque di soggetto sottoposto ad una valutazione di idoneità a livello nazionale. Il parere è pertanto di segno negativo.
    Il secondo quesito è rinviato alla prossima riunione.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 24 gennaio 2003, n. 5

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Prato) concerne la sussistenza di un obbligo in capo al Consiglio dell’ordine di rilasciare a terzi il certificato di iscrizione, e, in caso affermativo, a quali condizioni.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – La Commissione osserva che la disciplina statale sull’accesso ai documenti amministrativi, di cui al capo V della legge 7 agosto 1990 n. 241, si applica anche agli Ordini professionali, che, avendo natura di pubbliche amministrazioni, indipendenti e autonome, sono soggetti a tale disciplina e devono dotarsi del regolamento dell’art. 24, comma 4, della legge medesima, per individuare le categorie di documenti, da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all’accesso, per le esigenze di cui al comma 2 dello stesso articolo. Ne deriva che il diritto all’accesso è un vero e proprio diritto soggettivo e che le ipotesi di esclusione all’accesso costituiscono eccezioni, tassativamente elencate nel comma 2 dell’art. 24, cui i regolamenti devono adeguarsi nell’indicazione dei documenti da sottrarre alla regola. Il diritto di accesso, peraltro, trova anche dei limiti soggettivi, potendo essere esercitato solo quando sussiste un’esigenza concreta ed attuale dell’interessato alla tutela delle sue situazioni giuridicamente rilevanti, a sensi del primo comma dell’art. 22 (Cons. St., sez. IV, 24.2.2000 n. 984). Giova precisare, in proposito, che la legittimazione va accertata caso per caso, ai sensi del citato art. 22, per i soggetti che sono terzi rispetto al procedimento e non per i soggetti di cui all’art. 10.
    Parafrasando due recenti decisioni del Consiglio di Stato (Sez. IV, 29.4.2002 n. 2283 e 6.10.2001 n. 5291), va detto che il diritto di accesso non si configura come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull’Amministrazione. L’art. 2 D.P.R. 27.6.1992 n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformità all’art. 24, comma 2, della L. n. 241/1990) attribuisce il diritto di accesso a chiunque abbia “un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”. Non è dubbio che tale interesse, la cui sussistenza va specificatamente accertata, deve avere una dimensione autonoma rispetto a quello che legittima il ricorso in giudizio. Esso deve essere, nondimeno, capace di qualificare autonomamente la posizione soggettiva che coincide col diritto di accesso. Ne consegue che i terzi devono motivare un loro concreto e attuale interesse all’accesso, sia pure non pari a quello che li legittimerebbe ad una azione giudiziaria.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 24 gennaio 2003, n. 3