Autore: admin

  • Il quesito (del Comune di Cecina) concerne la possibilità si svolgere la pratica presso l’ufficio legale del Comune.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione conferma l’orientamento già espresso – cfr. parere n. 97/1996, in V. Panuccio (a cura di), I pareri del Consiglio nazionale forense (1994-1997), Milano 1998, 106-107 – in forza del quale un laureato in giurisprudenza può essere ammesso alla pratica forense con frequenza di un ufficio legale di un ente pubblico, con attestato d’ammissione sottoscritto da un avvocato facente parte dello stesso ufficio ed iscritto nell’elenco speciale. Ovviamente la pratica dovrà svolgersi secondo le modalità previste dalla legge e sarà oggetto dei previsti controlli da parte del Consiglio dell’ordine competente. Il parere è dunque positivo. Per quanto concerne le modalità del rapporto e la previsione o meno di oneri diretti o indiretti a carico dell’ente, la questione non rientra evidentemente nelle competenze della Commissione.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 24 gennaio 2003, n. 2

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Tempio Pausania) concerne la richiesta di iscrizione nel registro praticanti di soggetto che svolga la pratica presso l’ufficio legale del Comune.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione conferma l’orientamento già espresso – cfr. parere n. 97/1996, in V. PANUCCIO (a cura di), I pareri del Consiglio nazionale forense (1994-1997), Milano 1998, 106-107 – in forza del quale un laureato in giurisprudenza può essere ammesso alla pratica forense con frequenza di un ufficio legale di un ente pubblico, con attestato d’ammissione sottoscritto da un avvocato facente parte dello stesso ufficio ed iscritto nell’elenco speciale. Ovviamente la pratica dovrà svolgersi secondo le modalità previste dalla legge e sarà oggetto dei previsti controlli da parte del Consiglio dell’ordine competente.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 24 gennaio 2003, n. 1

  • Il quesito concerne la possibilità di creare uno studio associato tra un avvocato ed un medico legale.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – La Commissione ritiene che non sia possibile un’associazione professionale tra avvocato e medico legale, stante la specificità distinta delle due professioni, anche per quanto concerne la deontologia.
    In particolare si ritiene che l’associazione mista metta a repentaglio i doveri di segretezza e di riservatezza (art. 9 c.d.) cui l’associato con iscritto ad altra professione viene necessariamente meno nella gestione in forma associata della clientela.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 177

  • Il quesito concerne la compatibilità tra la condizione di Senatore della Repubblica e l’esercizio dell’attività professionale, con particolare riguardo alle attività prestate in favore di soggetti in rapporto con istituzioni ed enti pubblici.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – La Commissione ritiene che non sussista incompatibilità prevista dalla legge tra l’esercizio della professione e il mandato parlamentare. Tuttavia, ovviamente l’esercizio della attività professionale, può incorrere nei singoli casi in ipotesi di rielvanza deontologica, da valutarsi dal professionista.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 176

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Casale Monferrato

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere, sentito preventivamente l’avv.Ruggieri, coordinatore della Commissione Tariffe.
    – per quanto sub a: presupposto del quesito è che l’avvocato si sia rivolto al Consiglio dell’ordine per l’opinamento della parcella determinata nella misura e secondo le modalità previste dalla legge sul gratuito patrocinio, quando abbia già esperito la procedura giudiziale per il recupero del credito professionale. A giudizio di questa Commissione, poichè l’azione civile esperita dall’avvocato consegue all’inadempienza dell’assistito nel pagamento del compenso relativo al processo penale, l’iscritto ha diritto ad essere rimborsato delle spese e degli onorari ed il COA può dunque liquidare le voci attinenti a tale attività.
    Identicamente, se l’avvocato richiedesse, prima di agire per il recupero, l’opinamento della nota penale sulla base dell’art. 32 disp. att. c.p.p., nel successivo giudizio determinato dalla eventuale inadempienza dell’assistito potrebbe rivalersi nei confronti dello stesso per ottenere le spese legali inerenti a tale azione.
    Per quanto sub b): sembra di capire che col quesito si richieda se i criteri applicabili alle note in materia di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato siano applicabili a tutte le ipotesi di difesa penale.
    A giudizio di questa Commissione la disciplina prevista per il patrocinio dei non abbienti ha certamente carattere speciale e, come tale, non sembra estensibile in via generale a tutti i casi di difesa penale, che peraltro trovano regolamento nel sistema tariffario forense.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 175

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa) concerne l’ammissibilità di un’associazione professionale con un praticante dall’abilitazione scaduta.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – Non ignora questa Commissione i precedenti in materia, ma ritiene di attualizzare il parere nei termini seguenti. Nella carta intestata può essere indicata in modo non equivoco e distinto dagli associati allo studio anche il nome di un praticante con patrocinio scaduto; in ogni caso lo stesso non può essere considerato associato perché non abilitato all’esercizio della professione (cfr. art. 1, L. n. 1815/1939).

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 174

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola) concerne il dovere dell’ordine di rispondere alle richieste dell’autorità giudiziaria in merito all’assunzione di elementi per la nomina dei giudici onorari.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – L’affermazione dell’incompatibilità tra l’iscrizione all’albo e la carica di giudice onorario non esonera il Consiglio dell’ordine dall’esprimere il parere richiesto dalla Corte di appello sui requisiti degli aspiranti alla carica. Ciò in quanto l’incompatibilità, la quale, secondo i principi generali non può che essere disposta dalla legge, e nei limiti rigorosi di questa, determina la necessità di scelta fra i due impegni, scelta che non può che essere successiva alla conclusione del procedimento di nomina del giudice onorario.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 173

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone) concerne la possibilità di rilasciare copia del certificato di compiuta pratica.

    Dopo breve discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – La risposta al quesito è ovviamente positiva.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 172

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia

    In relazione alla richiesta di parere di cui in allegato alla presente, comunico che la Commissione consultiva ha esaminato la richiesta di parere, concernente il valore del diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali, e ha constatato che la richiesta trova oggi risposta nella circolare diffusa a tutti gli ordini successivamente alla richiesta di parere dell’ordine di Perugia.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 171

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – La Commissione ritiene di esprimere un parere limitatamente all’aspetto deontologico proposto al quesito (se il terzo sia o no tenuto al pagamento è questione di natura giuridica), nel senso che, per l’art. 48, II co., c.d., non possa pretendersi pagamento diretto dal terzo dei propri onorari, bensì occorra rivolgersi al cliente. Non appartiene a questa Commissione un parere circa la fondatezza giuridica della pretesa del cliente di essere rimborsato dal terzo di quanto pagato al proprio avvocato.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 170