Autore: admin

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Fermo

    Trattasi di n. 2 quesiti (il quesito sub 2 è assorbito dal quesito sub 1): 1) due difensori che hanno prestato congiuntamente patrocinio possono presentare due parcelle disgiuntamente? 2) e 3) esiste un limite alla facoltà del pubblico dipendente di nominare difensori per un procedimento penale?
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    1) l’art. 7 del tit. II delle disposizioni generali della tariffa (d.m. 5 ott. 1994, n. 585) dispone che “nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l’opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato”. Si deve quindi rispondere affermativamente al primo quesito, fermo restando che la richiesta di rimborso alla P.A. impone, anche nella quantificazione, un’altra e non proposta valutazione giuridica;
    2) e 3) l’imputato ha diritto a non più di due difensori, ai sensi dell’art. 96 cpp.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 5 aprile 2002, n. 134

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa) attiene alle richieste di iscrizione nell’albo di dipendenti pubblici part time.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione, pur considerando l’andamento dell’iter legislativo delle proposte di modifica, volte ormai decisamente nel senso della incompatibilità, rileva che l’attuale stato della legislazione vigente in materia consente ai dipendenti pubblici con regime di lavoro a tempo parziale l’iscrizione negli albi professionali (cfr. art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 10 maggio 2002, n. 133

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa

    Trattasi di quesito complesso, articolabile nei seguenti.
    Il primo quesito attiene alla possibilità di mantenere iscritto nel registro, alla scadenza del termine di abilitazione, un praticante abilitato che ha compiuto la pratica ma non ha superato l’esame di abilitazione.
    Il secondo attiene alla posizione e alla eventuale qualifica professionale di un soggetto che ha superato l’esame di abilitazione, ma non è iscritto nell’albo, ed in particolare alla possibilità per tale soggetto di svolgere la pratica presso uno studio ed essere iscritto nel registro dei praticanti.
    Il terzo quesito attiene alla possibilità di restare iscritto nel registro praticanti non abilitati per un praticante abilitato, decorsi i sei anni dall’abilitazione.
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – quanto al primo quesito, si rileva che il soggetto in questione non conserva più titolo alcuno per l’iscrizione in albi o registri tenuti dal Consiglio dell’ordine: non può restare iscritto nel registro dei praticanti abilitati, giacché è decorso il termine di sei anni dalla abilitazione; non può essere iscritto nel registro dei praticanti, perché, una volta ottenuto il certificato di compiuta pratica, questa si considera conclusa a tutti gli effetti;
    – quanto al secondo quesito, si rileva che il soggetto che, pur avendo superato l’esame, non si iscrive nell’albo, non assume alcuna qualifica professionale, non può essere iscritto nel registro dei praticanti, avendo ovviamente terminato la pratica; inoltre il soggetto non può esercitare la professione forense, per cui la conduzione di attività proprie dell’avvocato potrebbe integrare la fattispecie dell’esercizio abusivo della professione;
    – quanto al terzo quesito, la risposta è negativa, per le motivazioni di cui al primo quesito.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 10 maggio 2002, n. 132

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena

    In relazione alla richiesta di parere (di cui in allegato alla presente, comunico che la Commissione consultiva ha esaminato la richiesta ed ha deliberato quanto segue.
    Trattasi di quesito complesso, variamente articolato:
    Il primo quesito attiene alla previsione di un eventuale termine oltre il quale i praticanti avvocati che non hanno superato l’esame debbano essere cancellati dal relativo registro.
    Il secondo quesito riguarda la possibilità per un soggetto che abbia ottenuto il certificato di compiuta pratica, di riiscriversi presso altro registro dei praticanti.
    Il terzo quesito concerne la decorrenza e la durata del patrocinio del praticante.
    Il quarto quesito riguarda l’obbligo di residenza dei praticanti.
    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – in relazione al quesito n. 1, la commissione ritiene che i praticanti non patrocinanti che non superano l’esame possano rimanere iscritti solo sino all’ottenimento del certificato di compiuta pratica, e debbano poi essere cancellati; in relazione al quesito n. 2, la commissione ribadisce il prioprio costante orientamento, per cui il certificato di compiuta pratica può essere rilasciato una sola volta; in relazione al quesito n. 3, la Commissione segnala che il dies a quo della decorrenza del patrocinio del praticante è segnato dalla data della delibera di autorizzazione ex art. 8 legge professionale; in relazione al quesito n. 4, la Commissione rileva che, l’art. 16 legge 21 dicembre 1999, n. 526 dispone che “Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza”.
    In virtù della succitata equiparazione, domicilio professionale e residenza sono da considerarsi requisiti soggettivi alternativi, al fine di stabilire il luogo di svolgimento della pratica.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 10 maggio 2002, n. 131

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri) concerne un’istanza di ricusazione in pendenza di procedimento disciplinare.

    La Commissione, rilevato che è già pendente procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell’ordine locale, come risulta dalla stessa istanza, ritiene di non potersi esprimere.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 10 maggio 2002, n. 130

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Camerino) attiene alla possibilità di applicare la sospensione cautelare ex art. 43 RDL 1578/1933 ad un professore universitario a tempo pieno iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 11 DPR 11 luglio 1980, n. 382.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – atteso che, ai sensi dell’art. 11 DPR n. 382/1980, i professori universitari a tempo pieno possono esercitare la professione, seppure in casi particolari indicati dalle norme, è possibile applicare la sospensione cautelare limitatamente a tali attività, sempreché sussistano i presupposti di legge e cioè siano stati emanati dall’autorità giudiziaria provvedimenti previsti dal nuovo codice di procedura penale omologhi al mandato o all’ordine di accompagnamento, e che vi sia il cd. strepitus fori.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 marzo 2002, n. 129

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro) concerne la corretta interpretazione dell’art. 8 RDL n. 1578/1933.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – dal combinato disposto dell’art. 8, primo e secondo comma, RDL cit. e dell’art. 12, terzo comma, del RD n. 37/1934, si evince che, essendo unico il registro dei praticanti e quello dei patrocinanti, le annotazioni valgano per le due situazioni, e il registro accompagni contemporaneamente l’una e l’altra. Peraltro, l’art. 12 non fa cenno ad una anzianità particolare per il patrocinante, ed anzi il terzo comma precisa che l’anzianità debba essere quella della precedente iscrizione. Può ancora aggiungersi che, ai sensi dell’art. 8 cit., l’abilitazione all’esercizio della professione a favore dei praticanti avvocati è condizionata all’anzianità di un anno di iscrizione nel registro dei praticanti: appare irrilevante la circostanza che nel corso del periodo di pratica il praticante possa essersi trasferito presso altro Ordine, e quindi abbia ottenuto la propria iscrizione nel registro presso tale Ordine, per cui l’anzianità decorre a prescindere dall’eventuale trasferimento. Una diversa soluzione (anno di iscrizione nel registro tenuto dall’Ordine presso il quale si chiede l’abilitazione) non trova fondamento né in argomenti letterali, né in argomenti logici (l’anzianità di un anno è richiesta quale requisito di esperienza, ed è conseguentemente irrilevante l’Ordine presso il quale sia maturata).

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 12 marzo 2002, n. 127

  • Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Mantova

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione, pur considerando l’andamento dell’iter legislativo delle proposte di modifica, rileva che l’attuale stato della legislazione vigente in materia consente ai dipendenti pubblici con regime di lavoro a tempo parziale l’iscrizione negli albi professionali (cfr. art art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 gennaio 2002, n. 106

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena) concerne le marche da bollo da apporre sugli atti rivolti al Consiglio dell’ordine.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione rileva che l’argomento oggetto del quesito esula dalle proprie competenze, e ricade piuttosto nelle attribuzioni dell’amministrazione finanziaria. Rileva peraltro che, almeno per ciò che concerne l’opinamento sulle parcelle dei difensori d’ufficio, il Consiglio nazionale forense ha da ultimo fornito talune indicazioni nella circolare licenziata dietro proposta della Commissione tariffe, inviata a tutti gli ordini d’Italia, cui si rimanda per ogni precisazione.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 gennaio 2002, n. 105

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena) attiene alla possibilità per il praticante avvocato di assistere a più udienze al giorno ai fini del raggiungimento del numero prescritto di venti udienze a semestre.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – la Commissione ritiene di fornire al quesito risposta positiva, essendo comunque rimesso al prudente apprezzamento del Consiglio dell’ordine la valutazione delle modalità anche temporali di svolgimento della pratica. Si segnala altresì che la prassi più diffusa tra i Consigli dell’ordine è quella di convalidare ai fini della pratica non più di n. tre (3) udienze al giorno.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 gennaio 2002, n. 104