Autore: admin

  • Il quesito (del COA di Lucca) concerne il caso di cittadina comunitaria (rumena) residente in Italia, laureata in giurisprudenza secondo l’ordinamento di quel Paese, ove ha svolto attività di pratica legale e che chiede l’iscrizione nel registro dei praticanti in Italia.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Va confermato in proposito l’orientamento già espresso dalla Commissione, in particolare e da ultimo nei pareri 25 maggio 2005, n. 49 e 24 maggio 2006, n.28 (quest’ultimo con riguardo a cittadini extracomunitari).
    Il titolo di studi è considerato dal diritto comunitario sotto un duplice profilo: innanzitutto come attestato di un percorso formativo in sé, e in secondo luogo come titolo abilitante all’esercizio di determinate attività professionali regolamentate.
    Nel caso di specie il diploma di laurea in giurisprudenza acquisito all’estero può assumere rilievo accademico-formativo, e dunque essere riconosciuto ai fini della prosecuzione degli studi, a scopo concorsuale o ad altri fini, ovvero può essere considerato come il titolo presupposto per l’accesso (ed il successivo esercizio) alla professione forense.
    Nel primo caso, ossia ai fini della piena equiparazione della laurea rumena a quella italiana, la normativa applicabile è quella internazionale pattizia. Infatti Italia e Romania hanno entrambe sottoscritto e ratificato la “Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea”, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997 (nel caso italiano la ratifica è avvenuta con la legge 11 luglio 2002, n. 148 e l’atto è divenuto operativo nel nostro ordinamento dal 26 luglio 2002; per la Romania la Convenzione è in vigore dal 1° marzo 1999).
    La legge che ha autorizzato la ratifica della citata Convenzione ha disposto che siano, nell’ordinamento italiano, i singoli Atenei, nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, a provvedere sulle domande di riconoscimento (art. 2, l. 148/2002).
    La laureata in giurisprudenza potrà, ove intenda percorrere questa strada, presentare domanda di riconoscimento presso qualsiasi Università della Repubblica nella quale sia istituito il corso di
    laurea in giurisprudenza. L’Ateneo dovrà provvedere entro novanta giorni dalla richiesta.
    Se, viceversa, la cittadina comunitaria intende valersi del proprio diploma di laurea al fine esclusivo e specifico di essere iscritta nel registro dei praticanti avvocati, in tal caso spettano al Consiglio dell’ordine competente per territorio le relative valutazioni.
    A tal proposito, la più recente giurisprudenza comunitaria – ed in particolare la sentenza 13 novembre 2003, nella causa C-313/01 – Morgenbesser, recepita dalla giurisprudenza interna (Cass. Sezioni unite, 19 aprile 2004, n. 7373) – ha precisato che il rifiuto dell’iscrizione non può essere dovuto per il solo fatto che il titolo proviene da istituzione accademica straniera.
    La sentenza ha posto il principio che “il diritto comunitario si oppone al rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di iscrivere, nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato membro per il solo motivo che non si tratta di una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da un’università del primo Stato”. Così che “spetta all’autorità competente verificare, …, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi”.
    Più precisamente ed in dettaglio è precisato non trattarsi “di una semplice questione di riconoscimento di titoli accademici, … per quanto pertinente e persino determinante per l’iscrizione” agli albi e registri professionali, poiché in casi siffatti non va verificata soltanto “l’equivalenza accademica del diploma di cui si avvale l’interessato rispetto al diploma normalmente richiesto ai cittadini dello stato ospitante”, ma la presa in considerazione del titolo accademico dev’essere “effettuata nell’ambito della valutazione dell’insieme della formazione, accademica e professionale” che l’istante può far valere.
    La procedura di valutazione, che l’autorità competente dello Stato membro ospitante (da identificarsi nel Consiglio dell’ordine che tiene il registro nel quale l’iscrizione è richiesta) ha il dovere di compiere, deve tendere ad “assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti, da parte del suo titolare, il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quanto meno equivalenti a quelle attestate dal diploma nazionale. Tale valutazione dell’equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare”. Nel contesto di questo esame l’autorità competente dello Stato membro “può tuttavia prendere in considerazione differenze obiettive relative tanto al contesto giuridico della professione considerata nello Stato membro di provenienza quanto al suo campo di attività. Nel caso della professione di avvocato, lo Stato membro ha pertanto il diritto di procedere ad un esame comparativo dei diplomi tenendo conto delle differenze rilevate tra gli ordinamenti giudiziari nazionali interessati”. Se “a seguito di tale confronto emerge una corrispondenza solo parziale tra dette conoscenze e qualifiche, lo Stato membro ospitante ha il diritto di pretendere che l’interessato dimostri di aver maturato le conoscenze e le qualifiche mancanti”. Ed a questo proposito “spetta alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto di un ciclo di studi ovvero anche di un’esperienza pratica siano valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze mancanti”.
    La giurisprudenza comunitaria risulta pienamente recepita dal Consiglio nazionale forense che in sede giurisdizionale ha condotto esame di merito dei requisiti per l’iscrizione, confermando in un caso (29 maggio 2006, n. 35) il diniego del Consiglio territoriale e riformandolo in altro caso (8 ottobre 2007, n. 141). Le sentenze citate sono consultabili per esteso all’indirizzo web: http://cnf.ipsoa.it/comuni/home.jsp.
    Sarà, in conclusione, il Consiglio dell’ordine che dovrà valutare la completezza del percorso formativo, non solo accademico, della richiedente ai fini del proficuo svolgimento del tirocinio professionale, considerando la documentazione da questa prodotta in relazione al sistema giudiziario ed accademico di provenienza, al corso degli studi scelto ed al complesso delle sue esperienze pratiche.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 9 luglio 2008, n. 30

  • L’ordine anconetano chiede come debbasi valutare un provvedimento di un giudice che revochi dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato un cittadino argentino, così superando la contraria delibera del Consiglio dell’Ordine, nonostante l’accordo bilaterale del 1988 con il Paese sudamericano preveda la reciprocità nel gratuito patrocinio.

    La Commissione consultiva, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “Non può esservi dubbio circa l’eccezionalità dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore del cittadino extracomunitario non regolarmente soggiornante in Italia (come richiesto dall’art. 119, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), eccezione che riguarda in particolare la fattispecie relativa alla contestazione giudiziale del provvedimento di espulsione di cui all’art. 13 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
    Altri procedimenti, come quello del riconoscimento del diritto d’asilo ovvero della contestazione del provvedimento che nega lo status di rifugiato, sono esclusi dal perimetro dell’estensione del diritto di cui si tratta, posto che non è ammessa interpretazione estensiva in presenza di norme derogatorie.
    In questo senso vanno rammentate le decisioni dei giudici di primo grado (Trib. Trapani 13 marzo 2006 oppure Trib. Salerno 22 gennaio 2007).
    Tuttavia non si può trascurare il fatto che le decisioni, come quella del Tribunale di Trapani citata nel quesito, non riguardanti cittadini argentini bensì extracomunitarî di altra provenienza, non possono essere utilizzate acriticamente per la corretta soluzione della questione.
    Infatti in materia vige un accordo bilaterale, la Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987, ratificata a mezzo della legge 22 novembre 1988, n. 532, prevalente in base al principio di specialità. Non si ha notizia di abrogazioni o dell’intervento di altri atti o fatti ostativi alla vigenza della norma in parola.
    È bensì vero che lo strumento del gratuito patrocinio, descritto nella convenzione, è stato abolito in Italia dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, sostituendolo con il patrocinio a spese dello Stato; tuttavia tra questi due strumenti di tutela sussiste una continuità pressoché completa e l’espressione “gratuito patrocinio” permane addirittura in uso nel linguaggio legislativo (cfr., ad es., d. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 16).
    In conclusione, quindi, si ritiene che i cittadini argentini debbano beneficiare del medesimo trattamento riservato ai cittadini italiani per ciò che attiene all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 25 giugno 2008, n. 26

  • Il remittente (COA di Monza) chiede se sia legittimo che un Consiglio dell’Ordine fissi un calendario delle sedute con relativi procedimenti disciplinari anche per il periodo successivo alla scadenza del proprio mandato.

    La Commissione consultiva, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La programmazione dei lavori rientra senz’altro nell’ambito di autonomia proprio dell’organo consiliare.
    È evidente che il Consiglio è sottoposto ad un ricambio continuo dei suoi membri a mezzo delle elezioni biennali, ma è altrettanto chiaro che l’ente mantiene la propria funzione e la propria facoltà organizzativa anche a prescindere dalle scadenze elettorali.
    Non vi è quindi alcun ostacolo pregiudiziale a che il Consiglio, nella propria responsabile autonomia, valuti conveniente ed opportuno fissare un calendario delle sedute anche oltre la scadenza elettorale, salva evidentemente la corrispettiva facoltà del Consiglio subentrante di apportarvi le modifiche che reputi necessarie.
    Quanto alla nomina di relatori per i procedimenti disciplinari, essa si configura come attribuzione propria del Presidente, ai sensi dell’art. 47, comma terzo, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37. Pertanto si potranno designare i relatori di tutti i procedimenti disciplinari via via iniziati, salva la necessità del Presidente di sostituire il relatore allorquando – a seguito delle elezioni forensi e dell’insediamento del nuovo Consiglio – il consigliere precedentemente designato non faccia più parte dell’organo consiliare e salva la facoltà di nominarne altro anche per motivi di opportunità.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 25 giugno 2008, n. 25

  • Il quesito (del COA di Salerno) concerne le modalità di espressione del voto in occasione delle elezioni del Consiglio dell’ordine, e, in particolare, la possibilità di indicare validamente nella relativa scheda un numero di preferenze inferiore a quello dei consiglieri da eleggere.

    La Commissione consultiva, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “ Si premette che la normativa per l’elezione dei componenti dei Consigli degli ordini e collegi” di cui al d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382 si applica, in forza del suo art. 18, anche ai Consigli dell’ordine degli avvocati.
    L’art. 2, primo comma, del citato decreto dispone che “i componenti del Consiglio sono eletti dall’assemblea degli iscritti nell’albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi”.
    Il Consiglio dell’Ordine di Salerno chiede se, in forza della disposizione testè richiamata, sussista “l’obbligo di indicare un numero di nomi esattamente eguale a quello dei componenti da eleggersi, pena la nullità della scheda”.
    È nota al proposito la giurisprudenza della Corte di Cassazione (iniziata con la sentenza delle Sezioni Unite 19 dicembre 1991, n. 13714, confermata con la sentenza 10 dicembre 1993, n. 12161 e ribadita dalla terza sezione con sentenza 14 gennaio 2002, n. 358). Si tratta tuttavia di giurisprudenza dalla quale il Consiglio nazionale forense ha già ritenuto doversi discostare, offrendo ampia motivazione del proprio convincimento che la Commissione ritiene poter ribadire anche nella sede consultiva.
    Pronunciandosi in veste giurisdizionale su reclamo ex art. 6 del decreto legislativo citato, il Consiglio ha risolto la questione nel senso della piena validità della scheda elettorale che contenga un numero di preferenze inferiori a quello dei consiglieri eligendi (decisioni n. 109 del 3 ottobre 1997 e n. 119 del 29 settembre 1998).
    Con tali decisioni si è chiarito, in particolare, che la disposizione sopra richiamata, nella parte in cui prevede che la votazione avvenga per mezzo di scheda che contenga “un numero di nomi uguali a quello dei componenti da eleggersi”, non ha contenuto cogente (tant’è che la sua violazione non è presidiata da una espressa sanzione di nullità, non ricavabile neppure dal sistema, nel quale, anzi, vige il principio di conservazione della volontà espressa dall’elettore, in forza del quale non tutte le irregolarità implicano la nullità dell’espressione di voto, ma solo quelle che contraddicono alla sua segretezza ed impediscono la corretta ricostruibilità della volontà dell’elettore) e “non rispondendo ad un interesse pubblico generale, né a principi di ordine pubblico ovvero ad esigenze della collettività, non presenta carattere di inderogabilità” (che, invece, deve riconoscersi alle disposizioni relative all’elettorato attivo e passivo, alla segretezza del voto, ai quorum costitutivi e deliberativi).
    A dispetto del dato letterale, perciò, deve ritenersi che all’avvocato/elettore debba riconoscersi “la piena libertà….nell’esprimere -nell’unico vincolo del tetto massimo della compagine da eleggere- il numero di preferenze che crede”, senza alcun obbligo di indicare nella scheda, con carattere di necessarietà, tante preferenze quanto sono i componenti da eleggere.
    Nelle richiamate decisioni il C.N.F. ha osservato, altresì, come a sostegno dell’opposta soluzione non vale addurre che la lettura restrittiva della norma in esame discenda dalla necessità di conseguire, all’esito finale delle votazioni, la copertura di tutti i posti di consiglieri, che, in astratto, l’interpretazione accolta potrebbe non assicurare. Trattasi, invero, di argomento di scarsa pregnanza giuridica e – si direbbe- di puro effetto, posto che “l’esperienza pratica, da sempre vissuta in tutti i Consigli degli Ordini forensi” ha mostrato che, pur ritenendosi valida l’espressione di voto limitata ad un numero di preferenze inferiore a quello dei consiglieri da eleggere, mai si è pervenuto al risultato paventato. L’ipotesi che in un’assemblea elettorale – che, ormai, nella quasi totalità degli Ordini si compone di un numero rilevante di soggetti- tutti gli elettori limitino numericamente la loro espressione di voto e la esprimano tutti per gli stessi candidati, è di pura scuola e fuori da ogni realtà.
    La Commissione ritiene le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio nelle richiamate decisioni pienamente persuasive e convincenti e ad esse aderisce, richiamando la propria posizione consolidata, da tempo favorevole alla possibilità, per i singoli Consigli dell’ordine, di darsi un regolamento di dettaglio per lo svolgimento delle operazioni elettorali (sent. C.N.F. 3 ottobre 1997, n. 109 e pareri 30 gennaio 1998, n. 13; 27 aprile 2005, n. 34).”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 25 giugno 2008, n. 24

  • Il quesito (del COA di Ferrara) verte sull’interpretazione della disposizione di cui all’art. 28 del codice deontologico forense, ed in particolare sulla necessità di includere nel divieto di produzione in giudizio di “lettere qualificate riservate” anche le missive di cui è stato autore colui che intende esibirle in giudizio.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “È necessario premettere che la Commissione consultiva non può pronunciarsi allorquando tale intervento possa interferire con lo svolgimento della funzione disciplinare degli Ordini, ovvero anticipare la trattazione di fattispecie poi oggetto di cognizione del C.N.F. in sede giurisdizionale.
    Tuttavia, in via del tutto astratta, si deve convenire che, essendo l’interesse tutelato dalla norma deontologica quello della lealtà e probità nei dei rapporti tra colleghi, si ritiene che il divieto di cui all’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → faccia riferimento alla corrispondenza riservata nel suo complesso a prescindere dai latori dei singoli messaggi, in ispecie quando la sua produzione è in grado di danneggiare ingiustamente la controparte (come nel caso di lettera contenente proposta transattiva).
    Perciò la risposta al quesito posto dall’ordine è di segno positivo, salva l’autonomia nella verifica delle circostanze di specie, oggettive e soggettive, che permane integra per ciascun giudizio deontologico.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 16 aprile 2008, n. 19

  • L’ordine (di Terni) trasmette una richiesta di parere in materia di liquidazione di onorarî maturati nell’ambito di difese d’ufficio.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione, vista la nota dell’Ordine di Terni, con la quale si trasmette alla Commissione copia della richiesta di parere pervenuta da un iscritto, prende atto che, pur essendo stato cancellato il nome dell’interessato nella nota di trasmissione, questi risulta identificato tramite il fax inviato. Si deve perciò ricordare che non sono evase richieste di parere nella quali l’Ordine territoriale svolga la funzione di mero inoltro; ove l’Ordine non si ritenga in grado di fornire risposta alle richieste degli iscritti dovrà chiaramente far proprio il quesito in termini generali, escludendo il rischio che il Consiglio nazionale intervenga in specifiche vicende di rilevanza giudiziaria o deontologica.
    Per gli esposti motivi il quesito sottoposto va dichiarato inammissibile.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 16 aprile 2008, n. 18

  • Il quesito (del COA di Como) riguarda la compatibilità con l’iscrizione all’albo degli avvocati di soggetto che intenda svolgere attività di mediazione familiare in modo indipendente ed in totale autonomia rispetto alla professione forense.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “L’attività di mediazione familiare non si configura, allo stato, come attività regolamentata; sono note alcune libere associazioni di settore, una delle quali risulta iscritta al CNEL, secondo il V rapporto di monitoraggio sulle professioni non regolamentate (aprile 2005).
    Dal sito web di una di esse (Società italiana di mediazione familiare) si ricava che «per mediazione familiare si intende quel percorso finalizzato alla riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio, in cui in un contesto strutturato, un terzo “neutrale”, cioè un professionista equidistante dalle parti, con una preparazione specifica, sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall’ambito giudiziario favorisce la ricerca di soluzioni sufficientemente buone per la riorganizzazione delle relazioni familiari, a seguito di conflitti connessi con eventi critici quali la scissione della coppia sposata o non sposata».
    A proposito della compatibilità col mantenimento dell’iscrizione all’albo degli avvocati va innanzitutto premesso il costante orientamento della Commissione, sicché va confermato che le ipotesi di incompatibilità devono essere di stretta interpretazione, posto che pongono sostanziali limitazioni ai diritti dei singoli.
    Nel caso non si ravvisa motivo d’incompatibilità.
    Dal punto di vista oggettivo, infatti, l’attività di mediazione familiare si configura come una generica prestazione di consulenza (di area psicologica, giuridica e sociale) autonomamente e liberamente richiesta dai committenti tendente a favorire il raggiungimento di accordi tra parti in conflitto. In tal senso essa appare compatibile ed anzi coerente con una tipologia caratteristica d’esercizio della professione legale. La mediazione familiare poi non è certamente inquadrabile tra le attività d’impresa ed è del tutto diversa dalla mediazione (art. 1754 e seguenti del codice civile) alla quale fa riferimento l’art. 3 della legge professionale, finalizzata alla conclusione di affari e non alla soluzione di conflitti personali.
    Anche sotto il profilo disciplinare, dall’esame dei codici di autoregolamentazione adottati dalle varie associazioni che risultano costituite, non è dato rilevare situazioni di contrasto rispetto al codice deontologico forense quanto, in particolare, alla riservatezza ed ai diritti degli utenti (anche in relazione ai compensi). Una di tali associazioni (Associazione Nazionale Avvocati Mediatori Familiari – A.N.A.Me.F.), anzi, si caratterizza per la doppia formazione ed il codice di autoregolamentazione dalla stessa adottato prevede espressamente il rispetto anche del codice deontologico forense.
    Pur non comprendendosi con precisione a quali modalità si faccia riferimento nel quesito relativamente all’esercizio indipendente ed in totale autonomia delle due attività (quella d’avvocato e di mediatore familiare), è evidente come la separazione degli interventi per l’uno e l’altro titolo sia da condividere in conformità all’orientamento etico della mediazione familiare che prevede autonomia dall’ambito giudiziario, apparendo di fatto non sovrapponibili, rispetto ai medesimi soggetti, i campi dell’attività prestata. Al proposito il codice di autoregolamentazione A.N.A.Me.F (art. 5) vieta esplicitamente al mediatore familiare di esercitare, con le stesse persone, una funzione diversa da quella di mediatore. Anche con riferimento all’attività di mediazione familiare, in particolare, la Commissione ritiene possa operare il divieto di cui all’art. 51, canone primo, del vigente codice deontologico forense”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 16 aprile 2008, n. 17

  • Quesito del COA di Nola

    Il parere concerne la questione se sia valido, ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio avanti al Tribunale per i minorenni, la frequenza di un corso di aggiornamento nelle materie attinenti al diritto minorile e le problematiche dell’età evolutiva ancorché organizzato da un Ordine diverso da quello distrettuale ove ha sede detto Tribunale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “Si ritiene che al quesito sottoposto vada data risposta negativa.
    L’art. 11 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (recante “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”) stabilisce che «il consiglio dell’ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile». L’art. 15 del d. lgs. 28 luglio 1989, n. 272, attuativo del precedente, dà precise indicazioni circa la formazione degli elenchi degli iscritti disponibili alle difese minorili, prevedendo che vi possa accedere, in quanto «in possesso di specifica preparazione», «chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati e procuratori legali nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell’età evolutiva». L’ultimo comma della disposizione in esame affida l’organizzazione dei corsi al «consiglio dell’ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni».
    La chiarezza della norma nell’individuare soltanto i consiglî dell’ordine ove ha sede il Tribunale per i minorenni (ossia quelli cd. “distrettuali”) quali legittimati ad organizzare i corsi è tale da precludere l’adesione ad un’interpretazione estensiva.
    Risponde ad una scelta del legislatore stabilire i criterî di individuazione dei soggetti legittimati ad organizzare i corsi de quibus con il valore previsto dalla stessa norma.
    L’ampliamento prospettato dal COA interpellante, pertanto, è risultato non conseguibile per via interpretativa, ma necessita senz’altro di una modifica legislativa (che sarebbe, peraltro, opportuna alla luce del nuovo ruolo acquisito dagli Ordini in materia di formazione continua ed aggiornamento degli iscritti).

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 16 aprile 2008, n. 16

  • Il quesito (del COA di Taranto) concerne l’eventuale insussistenza di causa di incompatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e l’assunzione dell’incarico di difensore civico presso un ente pubblico territoriale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione consultiva ritiene di confermare il proprio precedente consolidato orientamento (cfr. i pareri 6 ottobre 2005, n. 77 e il n. 52/1995, in I pareri del Consiglio nazionale forense (1994-1997), a cura di V. Panuccio, Milano 1998, 51-52).
    In tali circostanze si è esclusa la sussistenza di una causa di incompatibilità tra la professione forense e la funzione di difensore civico, costituendo quest’ultimo un incarico di natura onoraria e non professionale.
    Nell’attuale quadro normativo è demandata allo statuto comunale o provinciale la disciplina delle modalità di elezione del difensore civico, l’impiego di risorse dell’ente per il suo ufficio nonché i suoi rapporti con l’organo consiliare (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 11). Si tratta perciò di un incarico elettivo, al quale corrisponde un compenso di tipo indennitario e che non comporta un rapporto di subordinazione gerarchica verso l’Amministrazione.
    Perciò la disposizione dell’art. 3, commi secondo e terzo, del R.D.L. 1578/1933 non si applica all’incarico di difensore civico, ivi prevedendosi lo “stipendio” pubblico ovvero un diverso “impiego” quali elementi incompatibili con l’esercizio della professione.
    Rimane integra, ovviamente, la competenza dell’Ordine a vigilare affinché gli incarichi conferiti a proprî iscritti da parte delle Pubbliche amministrazioni si svolgano in modo da preservare l’indipendenza degli stessi ed in forme compatibili con gli obblighi deontologici.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 16 aprile 2008, n. 15

  • L’Ordine di Roma pone il seguente quesito: «se l’assenza del Consigliere segretario, per come sostengono alcuni consiglieri, non consentirebbe lo svolgimento dell’adunanza, non potendo lo stesso essere sostituito da altro consigliere»

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione, dopo ampia discussione, ritiene che nel caso prospettato non possa ipotizzarsi alcuna invalidità delle sedute del Consiglio in assenza del segretario titolare, ben potendo la funzione di segretario della seduta essere espletata da un qualsiasi consigliere, designato volta per volta dal presidente dell’adunanza.
    Infatti bisogna distinguere la funzione del segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, e cioè quella istituzionale, collegata alla formale elezione prevista dall’art. 2 del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944 n. 382 – peraltro senza specifica indicazione di funzioni, al contrario del presidente – da quella di segretario delle adunanze, prevista dall’art. 42 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.
    Questa ultima funzione viene attribuite, di volta in volta, dal presidente della adunanza, ai sensi dell’ultimo comma dello stesso art. 42, che richiama la norma contenuta nell’art. 75 del R.D. n. 37 del 1934.
    Mentre la presidenza delle adunanze appartiene al presidente eletto, la cui eventuale sostituzione è disciplinata dal quarto comma dell’art. 42 R.D. n. 37 del 1934 (così come sostituito dal secondo comma dell’art. 16 del d.lgs.lgt. n. 382 del 1944), per il segretario, appunto perché intercambiabile, non vi è alcuna previsione normativa.
    Si aggiunga che la disciplina per la validità delle sedute, prevista dall’art. 43 del R.D. n. 37 del 1934, così come modificato dal primo comma dell’art. 16 del d.lgs. lgt. n. 382 del 1944, non statuisce che il segretario dell’adunanza debba essere quello titolare, prevedendo come unica causa di invalidità della seduta la non presenza della maggioranza dei componenti.
    Del resto dal contenuto del quesito non si evince quale sia il fondamento giuridico della paventata insostituibilità del consigliere segretario e dell’invalidità della seduta in sua assenza, tesi che potrebbe comportare, contro ogni principio ed irragionevolmente, la paralisi dell’organo.
    Conseguenzialmente deve essere ritenuta la piena validità della seduta alla quale non partecipi il Consigliere segretario nominato ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. lgt. n. 382 del 1944: la funzione di segretario della seduta essendo rivestita dal componente del Consiglio, designato di volta in volta, anche verbalmente, dal presidente della seduta medesima.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 12 marzo 2008, n. 14