Autore: admin

  • Fase pre-procedimentale: il mancato rispetto del termine semestrale per completare l’istruttoria disciplinare

    Il termine di sei mesi, previsto dall’art. 14 co. 5 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare e decorrente dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro riservato di cui all’art. 12 Reg. CNF n. 2/2014 cit., entro cui il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, completa l’istruttoria stessa non ha natura perentoria ma solo ordinatoria dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si possa ripercuotere sulla validità della deliberazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 30 del 17 febbraio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 241/2023, CNF n. 206/2022, CNF n. 129/2022, CNF n. 213/2021, CNF n. 160/2021, CNF n. 218/2020, CNF n. 80/2020.

  • Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto

    In sede di impugnazione davanti al CNF, i motivi di impugnazione devono essere formulati con un unico ricorso, applicandosi, anche in sede disciplinare, il principio di diritto, di carattere generale, della consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 30 del 17 febbraio 2025

  • [importante] La mancata citazione al dibattimento dell’esponente rende inutilizzabile l’esposto, ma non l’eventuale documentazione allegata allo stesso

    Ai sensi dell’art. 59 co. 6 lett. g L. n. 247/2012 sono utilizzabili per la decisione:
    1) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall’incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento (conformemente, art. 23, lett. a e b Reg. CNF n. 2/2014)
    2) gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria, purché la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento (conformemente, art. 23, lett. c Reg. CNF n. 2/2014).
    Si tratta di emergenze istruttorie differenti, che hanno un diverso trattamento ai fini della decisione: per espressa previsione normativa, quelle di cui al numero 2 sono utilizzabili soltanto se confermate in dibattimento ovvero se l’esponente sia stato ivi citato come teste(1), fermo restando che, in ogni caso, tali dichiarazioni devono comunque trovare conforto nelle risultanze istruttorie altrimenti acquisite agli atti, giacché le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito(2); invece, poiché il procedimento disciplinare ha natura officiosa (artt. 50 co. 4 e 51 co. 3 L. n. 247/2012; art. 11 Reg. CNF 2/2014) e quindi la mancanza originaria o sopravvenuta dell’esposto non incide sullo stesso(3), quelle di cui al numero 1 sono sempre utilizzabili ai fini della decisione disciplinare, ancorché allegate all’esposto eventualmente dichiarato inutilizzabile per mancata convocazione dell’esponente(4).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 30 del 17 febbraio 2025

    NOTE:
    (1) Cfr. CNF n. 133/2024, CNF n. 213/2022.
    (2) Per tutte, CNF n. 135/2024.
    (3) In senso conforme, da ultimo, CNF n. 28/2024.
    (4) In senso conforme, CNF n. 298/2024.

  • La mancata escussione dell’esponente come teste in sede dibattimentale

    Ai sensi dell’art. 23 Reg. CNF n. 2/2014, che ripete il principio della norma primaria dell’art. 59, co. 6 L. n. 247/2012, sono utilizzabili gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare esclusivamente nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento. Tuttavia, la mancata citazione dell’esponente come teste per il dibattimento rende sì inutilizzabile l’esposto medesimo – secondo il dato normativo ed il principio giurisprudenziale innanzi citati – ma non produce la stessa conseguenza per tutta la documentazione ad esso allegata, che legittimamente può essere utilizzata dal CDD ai fini del proprio convincimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 298 del 15 luglio 2024

  • Il COA di Roma chiede di sapere “se sia consentita l’iscrizione per trasferimento di avvocato proveniente da altro foro qualora risulti – da parte del foro di provenienza – l’attestazione relativa alla pendenza di procedimenti disciplinari”.

    Il Consiglio Nazionale Forense ha sin qui ritenuto che ostasse – all’iscrizione per trasferimento – il divieto di cancellazione per pendenza di procedimento disciplinare di cui all’articolo 57 della legge n. 247/12.
    Orbene, come noto, la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 70/2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della predetta disposizione, precisando altresì che per effetto della cancellazione – e fino a quando il legislatore non rinverrà un diverso punto di equilibrio tra i diversi interessi in gioco – il procedimento disciplinare non potrà che estinguersi atteso il venir meno della potestà disciplinare nei confronti del soggetto non più iscritto all’ordine professionale.
    Occorre dunque valutare se, e in che termini, a seguito della richiamata pronuncia, possa procedersi all’iscrizione per trasferimento anche in caso di pendenza di procedimento disciplinare, a ciò non ostando più il divieto, ormai dichiarato costituzionalmente illegittimo.
    Nel procedimento di iscrizione per trasferimento, la cancellazione si pone quale momento intermedio e funzionale alla successiva nuova iscrizione nell’albo. Nell’interesse dell’iscritto, peraltro, gli effetti della cancellazione non possono che prodursi dal momento della successiva iscrizione nell’ordine prescelto, per assicurare la piena continuità nell’iscrizione sia al fine di non provocare fratture nel legittimo esercizio dell’attività professionale, sia per assicurare piena continuità nel computo dell’anzianità.
    A ciò consegue che, a differenza della cancellazione ordinaria, in questo caso – ponendosi la cancellazione quale adempimento funzionale al trasferimento presso altro ordine – essa non provochi l’estinzione del procedimento disciplinare determinandosi una continuativa e mai interrotta permanenza nell’albo dell’iscritto. Pertanto, potrà procedersi all’iscrizione per trasferimento senza che ciò dispieghi alcun effetto sull’esistenza del procedimento disciplinare, che rimarrà radicato presso il CDD procedente nel rispetto, peraltro, dei criteri di competenza recato dall’art. 51 c. 2 della l. n. 247 che individua alternativamente come competenti il «consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l’avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare», fermo restando il criterio di prevenzione.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 39 del 20 giugno 2025

  • Il dovere di difesa impone all’avvocato di rilevare, nel rispetto della verità e della legge, le violazioni commesse dalla controparte e dal suo difensore

    Tra i doveri fondamentali dell’avvocato, che ne determinano la rilevanza costituzionale e sociale, rientra prioritariamente quello di garantire il diritto di difesa dell’assistito, utilizzando tutti gli strumenti predisposti dall’ordinamento, nel rispetto della verità e della legge. In conformità a tale principio, l’avvocato non può esimersi dal rilevare in giudizio le violazioni commesse dalla controparte e dal suo difensore, soprattutto se l’illiceità e la contrarietà alla legge delle condotte del collega avversario siano rilevanti ai fini della tutela degli interessi e dei diritti dell’assistito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 465 del 30 dicembre 2024

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: l’uso di un linguaggio “forte” non è di per sè deontologicamente rilevante

    Il conflitto tra il dovere di difesa, da un lato, e il dovere di non utilizzare espressioni che possano offendere il contraddittore, dall’altro lato, va risolto dando prevalenza al diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile salvo l’ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose. Conseguentemente, non commette illecito disciplinare l’avvocato che, in un atto del giudizio, usi espressioni forti per effettuare valutazioni generali attinenti alla materia del contendere e a scopo difensivo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 465 del 30 dicembre 2024

  • Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte

    Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice della disciplina non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 465 del 30 dicembre 2024

  • La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità

    L’addebito disciplinare può ritenersi nullo solo per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione ovvero quando la contestazione sia tale per cui, con la lettera dell’incolpazione, l’interessato non sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 465 del 30 dicembre 2024

  • Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte

    Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice della disciplina non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 444 del 2 dicembre 2024