Autore: admin

  • Il Consiglio (di Chieti) trasmette la richiesta di alcuni avvocati i quali, esponendo un caso relativo al mancato pagamento di compensi professionali, chiedono l’avviso dell’Ordine circondariale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile, in quanto riferito ad una specifica vicenda e a persone nominate. A tenore di regolamento la Commissione consultiva da’ pareri su quesiti generali ed astratti, senza che possano generarsi interferenze con l’esercizio della funzione giurisdizionale.
    Il Consiglio circondariale ha competenza esclusiva a dare risposta ai quesiti degli iscritti e, ove ritenga necessario un pronunciamento dell’istanza nazionale, può sottoporre alla Commissione i punti sui quali ritenga necessario un chiarimento, in forma generale ed anonima, senza alcun riferimento a soggetti e vicende individuati.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 25 novembre 2009, n. 48

  • L’ordine (di Modica) richiede parere circa la condizione di un iscritto il quale, svolgendo l’attività di docente di discipline giuridiche presso un istituto di istruzione secondaria, sia stato diffidato dal locale dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale dall’assumere il patrocinio legale di insegnanti o di altro personale della scuola in controversie contro l’amministrazione scolastica di appartenenza.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il professionista che svolga l’attività di professore di materie giuridiche presso istituti d’istruzione superiore a tempo definito è iscritto nell’Albo come avvocato del libero foro: per questi la legge non prevede limitazioni dello ius postulandi o rispetto alla possibilità di assumere mandati professionali da parte di qualsiasi cliente (come avviene, di contro, allorquando il docente presti servizio come professore a tempo pieno).
    Non vi è dunque alcuna ragione giuridicamente fondata per escludere che l’avvocato possa patrocinare cause nell’interesse degli altri insegnanti.
    Deve essere, ad ogni buon fine, ricordato che l’avvocato ha il dovere deontologico di evitare conflitti di interesse (art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →) ed è soggetto ad un generale obbligo di riservatezza nell’utilizzo delle informazioni acquisite in dipendenza dal mandato (art. 9 c.d.f.Art. 9 cod. prev. – Dovere di segretezza e riservatezza.È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia ven…Leggi il testo completo →). Sarà quindi opportuno, anzi necessario, che l’interessato presti particolare attenzione ad evitare gli incarichi professionali che comportino un concreto rischio di commettere illeciti deontologici. L’operato del professionista sarà, anche sotto questo profilo, oggetto della vigilanza da parte del Consiglio dell’Ordine competente.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 25 novembre 2009, n. 47

  • L’Ordine (di Paola) chiede se si possa iscrivere nel registro dei praticanti un richiedente appartenente alle forze di polizia.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La questione dell’iscrizione tra i praticanti avvocati di soggetti che svolgano al momento funzioni di pubblica sicurezza ha fatto oggetto, come noto, di ripetuti pronunciamenti, tanto del Consiglio in sede giurisdizionale quanto della Commissione consultiva.
    L’opinione espressa con costanza in tali circostanze è quella che gli obblighi di rapporto e la condizione di subordinazione gerarchica incombenti sugli operatori delle forze dell’ordine siano radicalmente incompatibili con la riservatezza e l’indipendenza richiesti al praticante avvocato nello svolgimento delle sue funzioni, in ispecie quando questi viene concretamente in contatto con l’attività giudiziaria e con notizie processualmente rilevanti (cfr., sul tema, il parere 24 ottobre 2007, n. 39 e i precedenti ivi richiamati).
    Va, tuttavia, segnalata la presenza di un diverso orientamento giurisprudenziale, medio tempore manifestatosi, che ritiene limitato il rischio di un “conflitto di appartenenza”, rimediabile con accorgimenti pratici, quale ad esempio la limitazione della pratica agli affari esenti da commistioni. Detta giurisprudenza ritiene, inoltre, che la pratica legale svolta dai predetti agenti o funzionari di P.S. possa mantenere una propria ragione anche se ad essi è preclusa la successiva iscrizione nell’albo, poiché dovrebbe esser data loro la possibilità di “precostituirsi” un titolo professionale per eventuali scelte professionali future (si veda, in tal senso, la sentenza Cass., sez. un., 26 novembre 2008, n. 28170).
    La Commissione, pur nella piena consapevolezza della possibilità che il descritto orientamento giurisprudenziale si affermi ulteriormente, lo ritiene nondimeno ingiustificato e considera ancora di attualità le preoccupazioni che hanno determinato la pluriennale contraria prassi, in particolare in quanto poste a tutela della riservatezza e della fedeltà nella difesa dei diritti dei clienti.
    In conclusione si ritiene che sia legittimo negare l’iscrizione nel registro di praticanti avvocati a membri delle forze dell’ordine in servizio, ancorché non possa escludersi il rischio di pronunce giudiziarie di segno contrario.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 25 novembre 2009, n. 46

  • Il Consiglio remittente (di Nola) chiede parere circa l’esistenza di un limite temporale per indire nuove elezioni del Consiglio dell’Ordine, ed in particolare se si possano indire elezioni suppletive nell’ultime semestre del mandato del Consiglio in carica.

    La Commissione, dopo ampia discussione, ha preso in considerazione la seguente formulazione:

    “La Commissione ritiene di confermare il proprio pregresso orientamento sul punto, ed in particolare di ribadire le considerazioni esposte nel parere 12 dicembre 2007, n. 52.
    Ivi si ricordava che non ha ragion d’essere l’opinione, pur assai diffusa, secondo la quale nell’ultimo semestre del mandato consiliare verrebbe meno l’obbligatorietà dell’indizione delle elezioni suppletive.
    Se, da un lato, si registra una frequente prassi consistente nell’omettere l’ulteriore tornata elettorale in ragione della possibilità per il Consiglio di svolgere validamente i propri lavori anche con un componente in meno, tuttavia l’art. 15 del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944 n. 382 non pone alcun espresso limite temporale per indire le elezioni suppletive.
    La disposizione citata obbliga il Consiglio ad indire le elezioni suppletive al venir meno di un componente; l’obbligo in parola è di particolare urgenza allorquando i componenti mancanti rendo impossibile il regolare funzionamento del Consiglio stesso.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 28 ottobre 2009, n. 45

  • Il Consiglio (di Siena) chiede parere circa la compatibilità tra la qualità di “imprenditore agricolo professionale” e la professione di avvocato ovvero la attività di praticante abilitato al patrocinio.

    La Commissione, dopo ampia discussione, ha preso in considerazione la seguente formulazione:
    “La Commissione ritiene, in linea generale, di confermare il proprio precedente orientamento, da ultimo affidato al parere 9 maggio 2007, n. 31, nel quale indicava alcuni criterî ritenuti utili a valutare in concreto la compatibilità tra lo svolgimento di attività imprenditoriale agricola e la contemporanea permanenza nell’albo degli avvocati.
    Preliminarmente va chiarito che la problematica ha una propria consistenza se si ha riguardo al piccolo imprenditore agricolo, mentre è evidente che ove si sia in presenza di un titolare di una moderna impresa organizzata, anche nel settore agroalimentare, questi è un “esercente il commercio” nel senso più pieno di cui alla legge professionale.
    In particolare nel citato parere si osservava che figura del piccolo imprenditore agricolo non rientra tra quelle degli esercenti il commercio per le quali, ai sensi dell’art. 3 l.p.f., è prevista un’incompatibilità con l’iscrizione nell’albo degli avvocati.
    La connotazione che la normativa codicistica (art. 2083 c.c.) e la giurisprudenza forniscono a questa condizione è proprio quella di colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei congiunti, coltiva il fondo di proprietà ed eventualmente cede i frutti a terzi.
    Manca, perciò, al piccolo imprenditore agricolo quel quid pluris, qual’è ad esempio l’organizzazione aziendale o lo smercio di prodotti chiaramente eccedenti quelli prodotti dal fondo ovvero ancora la rilevante trasformazione realizzata sul prodotto naturale, affinché si possa affermare che è il “commercio” il carattere predominante dell’attività intrapresa anziché il mero sfruttamento (più o meno redditizio) delle risorse terriere.
    D’altronde sono questi i caratteri che garantiscono al piccolo imprenditore la sottrazione alle norme in materia di fallimento, come statuito dall’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come infine modificato con d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
    Il profilo della soggezione al fallimento rimane, in ogni caso, un corollario anziché un criterio discretivo univoco.
    Si ribadiscono, dunque, le conclusioni già raggiunte: la condizione di piccolo imprenditore agricolo in quanto tale non osta al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l’interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza a questa figura, ossia finché l’attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, sì da mettere a repentaglio l’indipendenza dell’avvocato (bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell’ordinamento forense) inserendolo nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori.
    E’ prerogativa del Consiglio dell’Ordine competente, esaminata la documentazione descrittiva dell’attività in questione, giungere ad una conclusione circa la compatibilità nel singolo caso.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 28 ottobre 2009, n. 44

  • Il Consiglio astigiano chiede di conoscere le ulteriori ipotesi di esonero dagli obblighi della formazione continua eventualmente individuate dal Consiglio Nazionale Forense, con particolare riguardo alla funzione di componente di Commissione Tributaria di un iscritto.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Allo stato il Consiglio Nazionale Forense non ha ritenuto d’individuare ipotesi di esonero dalla formazione continua obbligatoria ulteriori rispetto a quelle specificamente indicate nell’art. 5, comma 2 del Regolamento 13 luglio 2007.
    Con riferimento all’eventualità dell’esonero in ragione della funzione di giudice tributario ricoperta dall’iscritto, l’orientamento di questa Commissione è negativo poiché l’esperienza acquisibile nell’ufficio di magistrato onorario tributario è particolare, settoriale ed evidentemente estranea all’attività corrente dell’iscritto rispetto alla quale è funzionale l’obbligo di formazione ed aggiornamento, almeno in considerazione dell’incompatibilità dell’incarico con le attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in materia tributaria di cui all’art. 8, comma 1, lettera i) del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.545.
    In ogni caso la Commissione ritiene che siano proprio le attività ulteriori rispetto a quelle tipiche ed ordinarie dell’avvocato a richiedere la maggiore qualificazione possibile, particolarmente quelle svolte direttamente nei confronti della collettività, coinvolgendone la funzione sociale e la connessa sua responsabilità.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 28 ottobre 2009, n. 41

  • Il Consiglio circondariale (di Pesaro) chiede se, per il caso di ritardato pagamento, con apposita delibera la “tassa annuale” possa essere maggiorata di una penale parametrata, sia pure in modo forfettario, ai costi di riscossione o, comunque, d’interessi superiori al saggio legale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “L’obbligo degli iscritti agli albi forensi al versamento di un contributo (tassa) annuale per la copertura generale delle spese dell’ordine trova origine nell’art. 7, comma 2, del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382. Tale norma prevede anche (comma 3) che nessun altro pagamento possa essere imposto o riscosso per l’esercizio della professione.
    La Commissione ritiene che tale ultimo divieto concerna l’introduzione eventuale di altre “tasse” concernenti presupposti diversi da quelli esplicitamente considerati (tassa annuale, tassa per le iscrizioni e tassa per il rilascio di certificazioni e pareri per la liquidazione degli onorari). La restrizione non riguarda, invece, il regolamento delle tipologie di contribuzione ammesse dalla disposizione in esame.
    Sicché la fonte legale dell’obbligazione ed il potere autoregolamentare connesso alla natura pubblica dell’Ente fanno ritenere che tempi e modalità della prestazione imposta come autorizzata dalla legge, in assenza di specifiche disposizioni della norma primaria, possano essere determinate dal Consiglio dell’ordine con provvedimento di portata generale. In caso d’inadempimento come di ritardo, per principio generale incombe all’inadempiente di tenere indenne l’avente diritto dalle spese ulteriori cagionate dall’inadempimento, oltre che al pagamento degli interessi moratori. La previsione di rimedi non sanzionatori, come la predeterminazione delle spese per la riscossione non spontanea in modo forfettario (purché in misura ragionevolmente coerente rispetto all’effettività dei costi indotti dall’inadempimento) e degl’interessi, in misura anche motivatamente superiore al saggio legale (a prescindere dalla messa in mora a causa della preventiva indicazione di un termine per l’adempimento), appare possibile in considerazione del potere impositivo in proposito riconosciuto al Consiglio dell’ordine e quale corollario dello stesso”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 28 ottobre 2009, n. 40

  • Il quesito (del COA di Benevento e del COA di Chieti) attiene alla possibilità che un praticante, una volta completata la pratica e svolto il sessennio di abilitazione al patrocinio, possa iscriversi presso altro Ordine, ottenendo nuovamente l’abilitazione provvisoria al patrocinio. L’Ordine di Benevento chiede, inoltre, quali siano gli obblighi del praticante nel caso la reiscrizione sia ritenuta ammissibile.

    La Commissione, dopo ampia discussione, riunisce i due quesiti per identità di questioni adotta il seguente parere:

    “La Commissione, richiamando integralmente quanto illustrato nel proprio parere 20 febbraio 2008, n. 9, evidenzia anche in questa circostanza la funzione formativa dell’abilitazione provvisoria concessa al praticante. Al contrario, ribadisce che il medesimo patrocinio non può trasformarsi in uno strumento per l’esercizio surrettizio della professione a prescindere dal superamento del prescritto esame di Stato.
    Per questo si ritiene che, pur potendo permanere l’iscrizione nel registro dei praticanti anche oltre l’emissione del certificato di compiuta pratica, nondimeno l’abilitazione al patrocinio debba essere chiesta (e possa svolgersi) solo entro il periodo di sei anni decorrenti dal primo giorno del secondo anno di pratica.
    La possibilità di ottenere più di una volta l’abilitazione al patrocinio creerebbe, del resto, un notevole danno alla tutela dei diritti dei cittadini, poiché darebbe vita ad una seconda categoria di avvocati, questi ultimi per di più a titolo temporaneo, svincolati dalla valutazione delle capacità professionali insita nell’esame di Stato.
    La risposta al quesito posto dagli Ordini richiedenti deve essere, pertanto, di segno negativo”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 28 ottobre 2009, n. 38

  • Il quesito (del COA di Massa Carrara) verte sulla necessità di disporre l’apertura di un procedimento disciplinare nei riguardi di un iscritto sottoposto a procedimento penale, a prescindere dalla gravità del reato contestato.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione ribadisce la necessità di attenersi al dettato dell’art. 44 comma 1° del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 ove viene statuito che «l’avvocato che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche, qualora non sia stato radiato a termini dell’art. 42, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso».
    Vi è da aggiungere che la sottoposizione a procedimento penale costituisce notizia sufficiente per l’inizio del procedimento disciplinare, per come statuisce l’art. 38 comma 3° del R.D.L. n°1578 del 1933, salva sempre ogni autonoma valutazione, tenendo, comunque, conto del dettato dell’art. 653 c.p.p.. che statuisce in ordine alla efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 28 ottobre 2009, n. 37

  • Il Consiglio dell’Ordine (di Ragusa) chiede se debba considerarsi conforme alle vigenti norme dell’Ordinamento Forense una convenzione tra un’Amministrazione Provinciale ed un Comune che prevede con particolari modalità l’istituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura per lo svolgimento dell’attività di consulenza legale, di difesa e assistenza in giudizio degli enti pubblici convenzionati.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
    “Si deve premettere che l’art.3 del R.D. n. 1578 del  1933, stabilita al co. 2  l’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con la qualità di dipendente di ente pubblico, ha escluso al successivo c. 4, lettera b) la sussistenza di tale incompatibilità per i dipendenti di enti pubblici inseriti in autonomi uffici  legali istituiti presso gli stessi enti ed iscritti nell’elenco speciale tenuto presso l’Ordine limitatamente “a quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso cui presso il quale prestano la loro opera”. Tale norma, di carattere eccezionale e dunque di stretta interpretazione (Cass. SS.UU.  14 marzo 2002, n. 3733) è sempre stata interpretata dalla Suprema Corte nel senso che gli avvocati iscritti negli elenchi speciali debbano svolgere la loro attività presso uffici legali istituiti presso gli enti pubblici con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri uffici e che il loro jus postulandi sia limitato alle cause ed agli affari propri dell’ente pubblico di cui sono dipendenti, dovendosi sempre tenere per regola generale quella dell’irrinunciabile esigenza dell’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati, normalmente garantita dall’esercizio della professione in forma libera (tra le altre, Cass. SS.UU. 19 agosto 2009,  n. 18359; 10 novembre 2000, n. 1164; 19 giugno 2000, n. 450; 6 giugno 2000, n. 418; 18 maggio 2000, n. 363).
    La convenzione cui si riferisce il quesito fa riferimento al disposto dell’art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 2, co.12, della Legge n.224/2007 (Finanziaria 2008), per i quali “… gli enti locali… possono istituire, mediante apposite convenzioni, … uffici unici di avvocatura per lo svolgimento dell’attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati”. La convenzione stessa prevede nel suo oggetto all’art.1 che la Provincia e il Comune (di non rilevanti dimensioni e fino ad ora privo di un ufficio legale proprio) costituiscano e conducano in forma associata un Ufficio Unico di Avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza, gestione di controversie nella fase stragiudiziale e difesa e rappresentanza in giudizio. D’altra parte, all’art. 3 il Comune viene definito “Comune aderente”, all’art.5 si dice che il Responsabile dell’Ufficio Unico è individuato nel Dirigente del settore avvocatura della Provincia e che lo stesso provvederà “all’organizzazione del servizio”; all’art. 6 che “ la Provincia provvederà all’esercizio delle funzioni assegnate con personale proprio”; all’art. 7 che “per l’esercizio delle funzioni verranno utilizzate sedi, strutture e beni messi a disposizione dalla Provincia”; all’art. 8 si disciplina “il riconoscimento delle competenze professionali” alla Provincia da parte “dell’Ente convenzionato” secondo quanto previsto dal “Regolamento Speciale dell’Avvocatura Provinciale”, all’art. 9 si prevede l’adesione di altri Comuni.
    Le previsioni convenzionali sopra citate fanno ritenere che l’Ufficio che si vorrebbe istituire si porrebbe al di fuori delle previsioni della Legge n.224/2007 cui si dice volersi riferire: configurandosi nella realtà, malgrado l’affermazione contenuta all’art. 1, non tanto la creazione di un ufficio legale comune a diversi enti pubblici convenzionati che ne sopportino l’impegno e i costi di organizzazione e al cui interno gli avvocati iscritti nell’elenco speciale svolgano la loro attività sempre, come vuole la legge, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente da cui dipendono; bensì la messa a disposizione da parte dell’Amministrazione Provinciale dell’opera del  proprio Ufficio Legale, immutato il suo attuale assetto organizzativo, in favore di un numero indeterminato di Comuni, per lo svolgimento (a fronte della corresponsione di un compenso all’Ente Pubblico unico organizzatore e gestore dell’ufficio legale) di attività di difesa in giudizio che l’ordinamento forense consente solo entro i limitati ambiti sopra ricordati.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 23 settembre 2009, n. 36