Autore: admin

  • L’onere di specificare i motivi dell’appello al CNF

    Il giudizio innanzi al C.N.F. è da considerarsi giudizio devolutivo, cosicché il campo decisionale è circoscritto dai motivi che l’appellante ha l’onere di indicare in modo chiaro e univoco, al fine di individuare i limiti del devolutum e quindi delle questioni che si vogliono sottoporre ad un riesame, a pena di inammissibilità, la quale non è impedita dalla proposizione di motivi aggiunti presentati successivamente allo spirare del termine per la proposizione dei motivi principali e quindi a loro volta inammissibili.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 79

  • Il termine per la notifica della sentenza del CNF è ordinatorio

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 per la notifica all’interessato della decisione del Consiglio nazionale forense, ha natura ordinatoria e non perentoria, e ciò in mancanza di un’espressa qualificazione nel senso della perentorietà da parte della legge, nè detta qualificazione essendo desumibile dallo scopo di tale termine e dalla funzione cui esso assolve, atteso che il termine in questione ha la funzione di consentire agli interessati ed al P.M. di proporre il ricorso per cassazione previsto dal terzo comma dello stesso art. 56, e quindi persegue uno scopo meramente sollecitatorio dello svolgimento del processo. E’ pertanto da escludere che il superamento del detto termine determini la nullità della decisione notificata.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 dicembre 2004, n. 23832, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Varrone M- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • L’appello spedito a mezzo posta deve giungere nei termini per l’impugnazione

    Il ricorso al CNF va depositato presso il Consiglio territoriale che ha emanato la decisione impugnata, e ciò entro il termine di decadenza previsto dalla Legge (nella specie, 20 giorni ex art. 50 RDL n. 1578/1933), il quale non è rispettato dalla mera presentazione dell’atto all’ufficio postale per la successiva spedizione al COA, essendo infatti necessario che, entro il suddetto termine, esso effettivamente giunga al destinatario.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PERFETTI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 78

  • L’efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare

    Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati trovano applicazione l’art. 653 cod. proc. pen., concernente l’efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare, nonchè l’art. 445 cod. proc. pen., che esclude il giudizio disciplinare dal principio secondo cui il patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi; nè vi osta la circostanza che dette disposizioni siano state novellate dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, recante norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, giacchè questa legge, sebbene rechi nel titolo un espresso riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, concerne anche i procedimenti disciplinari dei professionisti e trova applicazione anche a quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 luglio 2004, n. 13975, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Mensitieri A- P.M. Martone A (Conf.)

  • La rinuncia all’appello dinanzi al CNF

    L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente, determina l’immediata estinzione del procedimento e la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 77

  • Il termine per la riassunzione del procedimento disciplinare davanti al COA sospeso per pregiudizialità penale

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine semestrale (ora: trimestrale) di cui all’art. 297, primo comma, cod. proc. civ. per la riassunzione del procedimento sospeso per pregiudizialità penale decorre dalla conoscenza effettiva, da parte del Consiglio locale dell’Ordine, della definizione del processo penale, al quale l’organo titolare dell’azione disciplinare è estraneo; tale conoscenza va fissata ad epoca non anteriore al deposito in cancelleria della relativa decisione, non bastando a tale effetto la pubblicazione in udienza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 615, comma terzo, cod. proc. pen.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 luglio 2004, n. 13975, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Mensitieri A- P.M. Martone A (Conf.)

  • L’assunzione di incarichi contro ex clienti

    La “ratio” dell’art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →, che disciplina l’assunzione dell’incarico contro un ex cliente, prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel corso del precedente incarico e deve essere individuata nella tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 76

  • Il principio di consumazione vale anche per l’impugnazione delle sentenze del CNF

    Il principio della consumazione del diritto d’impugnazione trova applicazione anche con riguardo al ricorso per cassazione avverso le pronunce del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, il quale è soggetto, in difetto di diversa previsione, alle regole del processo civile, con la conseguenza che, dopo la proposizione di tale ricorso, resta preclusa alla parte la possibilità di introdurre ulteriori censure con atti successivi.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 luglio 2004, n. 13975, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Mensitieri A- P.M. Martone A (Conf.)

  • L’avvocato sospeso (radiato o cancellato) non può impugnare in proprio al CNF

    L’avvocato sottoposto a sospensione cautelare dall’esercizio della professione è privo dello “ius postulandi”; pertanto, in considerazione della natura impugnatoria del ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione emessa dal locale Consiglio dell’ordine, tale atto è inammissibile ove personalmente proposto dall’avvocato sospeso. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 30 Maggio 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 08 maggio 2008, n. 11213- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. MORELLI Mario Rosario

  • Procedimento disciplinare: il provvedimento di archiviazione del COA non è impugnabile al CNF

    Il provvedimento di archiviazione emesso dal Consiglio dell’Ordine territoriale, non è suscettibile di impugnazione, posto che – in materia disciplinare – l’impugnazione è consentita avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla, ai sensi dell’art. 50 R.D.L. n. 1578/33, sono, in via esclusiva, l’iscritto contro cui si procede ed il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Sica), sentenza del 30 aprile 2012, n. 75

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 30 aprile 2012, n. 74;
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.