Il giudizio innanzi al C.N.F. è da considerarsi giudizio devolutivo, cosicché il campo decisionale è circoscritto dai motivi che l’appellante ha l’onere di indicare in modo chiaro e univoco, al fine di individuare i limiti del devolutum e quindi delle questioni che si vogliono sottoporre ad un riesame, a pena di inammissibilità, la quale non è impedita dalla proposizione di motivi aggiunti presentati successivamente allo spirare del termine per la proposizione dei motivi principali e quindi a loro volta inammissibili.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 79