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  • Si chiede (da parte del COA di Cuneo) “se nell’ipotesi di totale omonimia di due Avvocati appartenenti allo stesso Foro, il più anziano ha il diritto ad ottenere che al proprio nominativo, nel relativo albo, sia aggiunta l’indicazione senior, pure in difformità delle risultanze anagrafiche”

    Va premesso che gli albi dei liberi professionisti sono ispirati, per loro stessa natura, ad un regime di piena pubblicità anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti agli albi adempiendo nell’ambito professionale, a quelle medesime finalità dei registri dello Stato Civile i cui dati consentono anche (ma non solo) l’identificazione delle persone.
    L’ente pubblico Consiglio dell’Ordine, preposto a’ sensi dell’art. 16 r.d. 1578/33 alla tenuta ed alla revisione dell’albo, deve recepire quei medesimi dati che risultano dai pubblici registri ed altri ulteriori (a seguito delle leggi 6/8/2008 n. 133 e 22/2/2010 n. 24), quali il codice fiscale e l’indirizzo di posta certificata.
    In tale contesto deve ritenersi che vi debba essere piena corrispondenza tra i registri di Stato Civile e gli albi professionali quanto ai dati identificativi degli iscritti non essendo tali dati nella libera disponibilità dell’interessato ma dovendo essere conformi alle risultanze anche anagrafiche.
    L’aggiunta dell’indicazione senior al proprio nominativo rientra quindi nell’ipotesi prevista dall’art. 89 DPR 396/2000 a norma del quale “… chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome… deve fare domanda al Prefetto della Provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce, indicando la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere”
    Deve conseguentemente ritenersi che, attesa la natura pubblica dell’albo professionale ex art. 16 Rdl 27/11/1933 n. 1578, non sussista per l’interessato diritto ad ottenere l’aggiunta del nome (titolo) senior in difetto del preventivo positivo esperimento della procedura di cui all’art. 89 DPR 396/2000, non potendo i dati contenuti nell’Albo essere difformi da quelli risultanti dai registri dello Stato Civile.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 28 marzo 2012, n. 21

    Quesito n. 138

  • L’Ordine di Sciacca chiede se sia consentita l’iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati senza abilitazione al patrocinio di un soggetto il quale presti servizio quale dipendente presso la Sezione di P.G. Carabinieri della Procura della Repubblica di Palermo con la qualifica di P.G. e dichiari che espleterà pratica legale soltanto in materia civile e/o amministrativa.

    La questione dell’iscrizione tra i praticanti avvocati di soggetti che svolgano al momento funzioni di pubblica sicurezza ha fatto oggetto, come noto, di ripetuti pronunciamenti, tanto del Consiglio in sede giurisdizionale quanto della Commissione consultiva.
    Si deve senz’altro confermare il precedente e consolidato orientamento della Commissione che ravvisa nell’appartenenza alle forze dell’ordine un elemento ostativo all’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.
    Sul tema sono, infatti, intervenuti diversi pareri fin dall’anno 2000.
    Orbene, ad essere incompatibile con l’esercizio delle funzioni di praticante avvocato non è la condizione di pubblico dipendente, quanto piuttosto lo status particolare cui è sottoposto l’agente e l’ufficiale di pubblica sicurezza. Su tali soggetti, infatti, grava un dovere di intervento ed un obbligo di denuncia di fatti comunque appresi che non può ritenersi conciliabile con il dovere di riservatezza cui è tenuto il praticante avvocato. Non a caso infatti, similmente ai doveri che incombono sull’avvocato, anche il regolamento che disciplina la pratica forense afferma che la pratica debba essere svolta con “…assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza” (art. 1, D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101). L’obbligo di riservatezza, in particolare, presenta profili di indubbia problematicità, ove si consideri che l’ispettore di P.S. ha comunque l’obbligo di rapporto, cioè il dovere di informare immediatamente i superiori e l’autorità giudiziaria competente qualora dovesse venire a conoscenza, per qualsiasi ragione, di una notitia criminis.
    A ciò si aggiunge che nell’ordinamento delle forze di polizia, a carattere militare e non, sono presenti elementi di subordinazione gerarchica di entità tale da non poter essere compatibili con l’indipendenza necessaria allo svolgimento di attività forensi.
    Per quanto esposto la tutela dei fondamentali doveri di segreto professionale e di fedeltà al cliente impongono di negare l’iscrizione dell’appartenente alle forze dell’ordine nel registro dei praticanti.
    A nulla rileva l’esistenza di un’autorizzazione allo svolgimento della pratica forense, concessa da parte dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, atteso che detta autorizzazione è necessaria a tutelare l’interesse della P.A. a che il pubblico impiegato sia al suo esclusivo servizio e non percepisca compensi da terzi senza previo assenso dell’ufficio di appartenenza. Al contrario l’incompatibilità tra lo status di appartenente alle forze di polizia e la condizione di praticante avvocato scaturisce dalla necessità di tutelare il libero esercizio della funzione giudiziaria e dei diritti di difesa, che si collocano all’evidenza su di un altro piano.
    Va, tuttavia, segnalata la presenza di un diverso orientamento giurisprudenziale, che ritiene il rischio di un “conflitto di appartenenza” limitato, e rimediabile con accorgimenti pratici, quale ad esempio la limitazione della pratica agli affari esenti da commistioni. Detta giurisprudenza ritiene, inoltre, che la pratica legale svolta dai predetti agenti o funzionari di P.S. possa mantenere una propria ragione anche se ad essi è preclusa la successiva iscrizione nell’albo, poiché dovrebbe esser data loro la possibilità di “precostituirsi” un titolo professionale per eventuali scelte professionali future (si veda, in tal senso, la sentenza Cass., sez. un., 26 novembre 2008, n. 28170).
    La Commissione, pur nella piena consapevolezza della possibilità che il descritto orientamento giurisprudenziale si affermi ulteriormente, ritiene lo stesso privo di pregio considerando ancora attuali le preoccupazioni che hanno determinato la pluriennale contraria prassi in quanto scaturenti dalla tutela della riservatezza e della fedeltà nella difesa dei diritti dei clienti. A tutto ciò si aggiunge la considerazione che la pratica forense non può essere limitata ad alcune materie ma deve riguardarle tutte.
    In conclusione, la Commissione ritiene che un dipendente dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato ovvero della Guardia di Finanza o comunque un Ufficiale di P.G. non possano essere iscritti nel Registro Praticanti proprio in funzione del rapporto con la P.A.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 28 marzo 2012, n. 20

    Quesito n. 136

  • Il quesito (del COA di Trani) riguarda la possibilità per i Consigli dell’Ordine Forense di richiedere certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, anche in seguito alle modifiche intervenute con la Legge Stabilità 2012 (art.15, Legge n.183/2011) al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. in materia di documentazione amministrativa).

    Il Consiglio dell’Ordine formula il presente quesito in seguito alle modifiche intervenute con la Legge Stabilità 2012 (art.15, Legge n.183/2011) al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. in materia di documentazione amministrativa).
    La norma ora prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti tra organi dell’amministrazione e i gestori di servizi pubblici dovendo essere sostituite dalle dichiarazioni (di autocertificazione) di cui agli artt. 46 e 47: ne deriva per i Consigli dell’Ordine, privi di accesso diretto alle banche dati dell’Amministrazione dello Stato contenenti, l’impossibilità di controllare la veridicità delle dichiarazioni presentate a corredo delle domande d’iscrizione negli albi professionali.
    Pare a questa Commissione certo che gli Ordini professionali, enti pubblici cui la legge demanda quale precipua funzione quella della tenuta degli albi, in mancanza di diretto collegamento ed accesso ai registri pubblici contenenti le informazioni sui requisiti d’ammissione agli albi ed agli elenchi dei professionisti, debbano poter richiedere e ottenere, come già in passato, le certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, che per legge abbiano rilievo nell’esercizio dei controlli relativi all’esplicazione della funzione istituzionale sopra ricordata: questo naturalmente fino a che non sarà possibile accedere per altra più diretta via alle informazioni in questione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 28 marzo 2012, n. 19

    Quesito n. 135

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, con nota 9 gennaio 2012 Prot. n. 27, ha richiesto parere in merito ai criteri da adottare per l’iscrizione degli Avvocati “stabiliti” nell’apposita Sezione dell’Albo, opinando se, in particolare, “si possa procedere alla verifica del curriculum del richiedente onde escludere la sussistenza di una ipotesi di abuso del diritto dell’Unione Europea”.

    Il Consiglio rimettente ha evidenziato di avere, con propria deliberazione del 23 luglio 2011, orientato l’istruttoria delle richieste di iscrizione degli Avvocati stabiliti alla puntuale verifica delle condizioni presupposte dalla legge, con particolare riferimento al requisito della residenza o domicilio professionale dell’interessato nel circondario del Tribunale Ordinario di Palmi, alla conoscenza effettiva della lingua del paese di provenienza, al regolare e non episodico svolgimento di attività professionale nel detto paese, al conseguimento di titoli abilitanti idonei a comprovare il diritto all’iscrizione.
    E’ intervenuta la sentenza 22 dicembre 2011 n. 28340 con la quale le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno statuito che l’iscrizione nella Sezione dedicata dell’Albo è subordinata alla sola condizione della documentazione dell’iscrizione presso la corrispondente Autorità dello Stato membro, nonché all’assenza di cause di incompatibilità.
    Osserva la Commissione che la motivazione della predetta sentenza appare circoscritta all’analisi, meramente ricognitiva, dei requisiti prescritti dall’art. 6 del Decreto Lgs. n. 96/2001 (che ha recepito la Direttiva 98/5/CE), per affermare il principio di diritto che lo Stato membro non può opporre al professionista proveniente da altro Stato comunitario condizioni ulteriori pregiudicanti l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo.
    Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza 15 marzo 2012 n. 50/12 ha esaminato la questione sotto la diversa angolazione giuridica del c.d. “abuso del diritto”; nella giurisprudenza comunitaria è costante il principio secondo cui “gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario”, ritenendo conseguentemente non meritevole di tutela la situazione di colui che, pur nel rispetto formale delle condizioni poste dal diritto dell’Unione Europea, “si proponga di ottenere un vantaggio derivante dalle norme comunitarie attraverso la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento” (cfr. sentenza cit., pag. 4).
    In virtù del delineato principio generale – integrante fonte interpretativa di rango superiore, cui soggiacciono la disciplina regolatoria dettata, in specie, dalla Direttiva 98/5/CE e la stessa normazione attuativa interna – deve ritenersi sussistente la discrezionalità amministrativa del Consiglio territoriale proprio al fine di prevenire pratiche abusive.
    Definito nei termini sopra esposti l’ambito funzionale del potere autoritativo assegnato al Consiglio territoriale in materia di iscrizioni e tenuta dell’Albo, in tali considerazioni è il parere della Commissione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 28 marzo 2012, n. 17

    Quesito n. 133

  • L’Ordine di Sciacca chiede se sia consentita l’iscrizione all’albo Avvocati di un professionista giudicato con sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., per il reato di esercizio abusivo della professione forense dichiarato estinto a seguito del decorso dei termini previsti dall’art. 445 comma 2 c.p.p.

    Ai fini dell’iscrizione nell’Albo degli Avvocati a norma dell’art. 17 Rdl. 1578/33 si richiede di essere di condotta specchiatissima e illibata senza che sia prevista un’automatica inibizione dell’iscrizione a carico di coloro che abbiano riportato una condanna da parte del giudice penale.
    Non vi è dubbio che per l’epoca in cui la normativa fu emanata l’aver riportato una condanna penale costituiva presupposto per l’insussistenza di una condotta “specchiatissima ed illibata”.
    L’evolversi, però, dei concetti e il mutamento del comune sentire modificatosi nel corso degli anni ha determinato la necessità di una valutazione della sussistenza del requisito operata di volta in volta dall’organo a cui viene richiesto il provvedimento: il COA è infatti l’unico in possesso ed a conoscenza di tutti quegli ulteriori elementi di fatto che potrebbero consentire di valutare la condotta nel suo complesso, determinando la non ostatività all’iscrizione anche di un precedente giudiziario.
    Il giudizio, però, deve tenere conto che all’avvocato, quale collaboratore dell’amministrazione della giustizia e come titolare di una funzione costituzionalmente prevista, è richiesto un livello di moralità più elevato rispetto a quello del comune cittadino. Questa necessità è fissata da un lato dalle norme del codice deontologico, dall’altro nel consistente potere che la legge affida all’Ordine in tema di valutazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo.
    Nel quesito, più specificatamente, il COA richiedente segnala che il professionista è stato giudicato con sentenza di applicazione di pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) specificando anche il reato per il quale intervenne il giudizio penale.
    Orbene, dal momento che la sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. è a tutti gli effetti sentenza di condanna, il professionista per effetto di tale pronuncia deve ritenersi gravato da un precedente – esercizio abusivo delle professione forense – che proprio per la sua natura in linea di principio osterebbe alla reiscrizione; tuttavia la fattispecie va valutata anche alla luce dei benefici che conseguono a una pronuncia ex art. 444 c.p.p. e, tra questi, la estinzione ex art. 445 secondo comma. Al riguardo occorre tenere presente che l’estinzione del reato conseguente al decorso del termine ed al verificarsi o sussistere delle condizioni di cui all’art. 445 c.p.p. non comporta anche l’eliminazione della sentenza dal casellario giudiziale dal momento che tale conseguenza è prevista solo per i reati di competenza del Giudice di Pace tra cui non rientra quello per il quale il professionista ha riportato condanna. Ne consegue, quindi, che, ai fini di valutazione dei requisiti per l’iscrizione, l’estinzione del reato va valutata attraverso un’autonoma valutazione di tutti gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la condanna valutati unitamente agli altri e diversi elementi desumibili aliunde che costituiscono patrimonio di conoscenza esclusiva del Consiglio dell’Ordine presso cui è chiesta l’iscrizione.
    Pertanto la situazione indicata nel quesito dovrà essere valutata dall’Ordine medesimo, che potrebbe procedere all’iscrizione solo ove ritenesse che, nonostante il precedente penale, il soggetto possa ritenersi comunque di “condotta specchiatissima ed illibata”.
    Conseguentemente, la Commissione ritiene che afferendo il precedente a requisito la cui valutazione è di stretta competenza del Consiglio presso cui è chiesta l’iscrizione, solo a questo spetta la valutazione di merito per assentire o denegare alla richiesta iscrizione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 28 marzo 2012, n. 16

    Quesito n. 132

  • Si chiede (da parte del COA di Forlì Cesena) se sia possibile la produzione in giudizio della corrispondenza qualificata come “riservata non producibile (in particolare fax) inerente un accordo di conciliazione consistente in una dilazione di pagamento e una dichiarazione di accettazione della diversa dilazione di pagamento proposta dalla cliente dello scrivente procuratore”.

    La corrispondenza qualificata come “riservata – personale non producibile” non è producibile ex art. 28 c.d., a meno che non costituisca (art. 28, canone I, c.d.) attuazione di un accordo perfezionato o assicuri (art. 28, canone II, c.d.) l’adempimento delle prestazioni richieste.
    Ne deriva che, se per corrispondenza “inerente” un accordo di conciliazione si intende il riferimento all’attività preparatoria di un accordo transattivo non ancora perfezionato, allora tale corrispondenza non è producibile. Viceversa, la corrispondenza resta producibile ove inerente ad accordo già perfezionato.
    Va quindi riaffermato il principio secondo il quale è producibile in giudizio esclusivamente quella corrispondenza scambiata tra colleghi che sia idonea a concretare il contratto di transazione concluso secondo il meccanismo della proposta seguita dall’accettazione conforme.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 28 marzo 2012, n. 13

    Quesito n. 126

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano chiede di sapere se possa essere considerata utile ai fini del conseguimento dei crediti formativi previsti dal Regolamento per la Formazione Professionale Continua del Consiglio Nazionale Forense la frequentazione di corsi di preparazione indirizzati esclusivamente al sostenimento dell’Esame di Stato per il conseguimento del titolo di Avvocato.

    La risposta al quesito formulato – come peraltro indicato dal medesimo Consiglio richiedente – non può che essere negativa.
    Ed infatti, l’art. 1 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua prevede che “l’Avvocato iscritto all’Albo e il praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica, hanno l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale”.
    Il comma 4 del medesimo articolo chiarisce che “con l’espressione Formazione Professionale Continua si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense”.
    L’art. 3 precisa che l’assolvimento degli obblighi formativi viene effettuato attraverso la partecipazione effettiva ad eventi così indicati:
    a – Corsi di Aggiornamento e Master, Seminari, Convegni, Giornate di Studio e Tavole Rotonde…
    b – Commissioni di Studio, Gruppi di Lavoro o Commissioni Consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine o da organismi nazionali e internazionali della categoria professionali.
    c – altri eventi specificamente individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio dell’Ordine.
    A fronte del quadro appena delineato, appare evidente come non rientri nell’ambito degli eventi formativi indicati dal Regolamento la frequentazione di corsi che siano volti alla mera preparazione per il sostenimento dell’Esame.
    Allo stesso modo tali corsi non appaiono compatibili con la ratio generale delle norme richiamate, giacché quello che le stesse richiedono è un livello di accrescimento ed approfondimento di carattere superiore rispetto al bagaglio tecnico sufficiente al sostenimento dell’esame.
    A conferma, l’art. 4 del Regolamento prevede che integra l’assolvimento degli obblighi di formazione professionale lo svolgimento di “relazioni o lezioni degli eventi formativi di cui alle lettere a e b dell’art. 3, ovvero nelle Scuole Forensi o nelle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali”.
    È appena il caso di segnalare che solo in riferimento a tale tipo di attività di docenza vengono indicate le Scuole Forensi o quelle di Specializzazione per le Professioni Legali, laddove in nessun’altra parte del Regolamento si fa menzione delle stesse, sicché appare logico poter dire che se le attività di docenza integrano assolvimento degli obblighi formativi, lo stesso non può valere per i discenti delle medesime Scuole.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere del 28 marzo 2012, n. 10

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha chiesto di sapere se la previsione di cui all’art. 8, D. Lgs. n. 96/2001, debba interpretarsi nel senso che l’avvocato, con il quale l’avvocato stabilito deve agire di intesa, debba sempre presenziare, o comunque assistere, alle udienze alle quali partecipa l’avvocato stabilito.

    Premessa l’inesistenza di precedenti in materia, la Commissione osserva quanto segue.
    L’art. 4 del R.D.L. n. 1578/1933 subordina l’esercizio della professione di avvocato alla iscrizione in un albo.
    L’art. 3 dell’anzidetto D. Lgs. n. 96/01 prevede che l’avvocato stabilito sia iscritto nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati.
    Ai sensi, poi, del successivo art. 4, l’avvocato stabilito “ha diritto di esercitare la professione di avvocato di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578 ….alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente titolo”.
    Fra le modalità di esercizio spicca, in primo luogo, quella recata dall’art. 8, il quale prevede, al comma 1, che l’Avvocato stabilito deve “agire di intesa” con un professionista qualificatosi avvocato in Italia fin dall’origine. Quest’ultimo, infatti, dovrà assicurare “i rapporti (dell’avvocato stabilito) con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.”.
    Ad avviso della Commissione, la ratio di tale norma va individuata nel dovere di osservanza, da parte dell’avvocato stabilito, “delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato” in un Paese diverso da quello di origine e si estrinseca nel successivo comma 2, laddove vengono precisati i contorni formali della cosiddetta intesa, che può concretizzarsi, alternativamente, in:
    • Una scrittura privata autenticata
    ovvero
    • Una “dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito”
    La norma, quindi, impone doveri di ottemperanza e di vigilanza in capo, rispettivamente, all’avvocato stabilito ed all’avvocato del Paese ospitante e prescrive una presa d’atto formale ed esplicita dei medesimi, scritta ovvero resa a verbale, in esecuzione del cosiddetto rapporto di intesa. Non prevede, invece, la compresenza avanti l’Autorità giudiziaria di entrambi gli Avvocati allorquando l’Avvocato stabilito eserciti la professione.
    Parendo, quindi, ragionevolmente applicabile all’ipotesi rappresentata il brocardo ubi lex voluit dixit; ubi noluit, tacuit, all’interrogativo posto dal COA di Milano si dovrà rispondere nei seguenti termini:
    L’avvocato con il quale l’avvocato stabilito agisce di intesa ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 96/2001 non è obbligato a presenziare, ovvero assistere alle udienze alle quali l’avvocato stabilito partecipa (in questo senso, peraltro, v. anche Corte di Giustizia UE, 25.2.1988, in c. 427/85). Si osserva tuttavia che l’intesa implica una forte responsabilità dell’avvocato italiano per quanto attiene al controllo dell’attività dell’avvocato stabilito, pur in assenza della condivisione del mandato difensivo.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 28 marzo 2012, n. 9

    Quesito n. 109

  • Il COA di Lucca chiede di sapere se un promotore finanziario, iscritto al relativo Albo con partita IVA, convenuto in giudizio per risarcimento danni da responsabilità professionale, possa giovarsi del patrocinio a spese dello Stato.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Ai sensi dell’art. 34 Cost. “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”. L’esclusione da detto beneficio deve risultare in modo esplicito dalla legge di attuazione e deve trovare razionale giustificazione.
    Ora, nel DPR n. 115/02 non si rinviene alcuna esclusione per i soggetti rientranti nella categoria degli esercenti un’attività d’impresa.
    La Commissione ritiene pertanto che, ove ricorrano i requisiti reddituali previsti dalla legge, anche l’iscritto all’Albo dei promotori finanziari possa – come chiunque – accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 28 marzo 2012, n. 8

    Quesito n. 108

  • Il COA di Milano ha chiesto di sapere se, a parere di questo Consiglio, un dipendente comunale, collocato in aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato di consigliere comunale, possa essere iscritto all’Albo degli Avvocati ai sensi dell’art. 18 della Legge 4 novembre 2010 n. 183, altrimenti definita “Collegato lavoro”.

    La previsione succitata consente ai dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa “senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.” (comma 1); al comma 2, poi, specifica che durante il periodo di aspettativa “non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165..”.
    Posto quanto sopra, la fattispecie richiamata dal COA richiedente comporta una considerazione preliminare. L’aspettativa della quale il dipendente comunale ha potuto, a richiesta, usufruire in ragione dell’incarico elettivo rivestito comporta la non retribuzione e l’onere di assumere a proprio carico “l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura..”. Prevede, però, che il relativo periodo sia “considerato come servizio effettivamente prestato.”.
    Viceversa, come visto, l’aspettativa usufruibile ex art. 18 del “Collegato lavoro” esclude, nel mentre, la decorrenza dell’anzianità di servizio.
    Per questo primo motivo, la richiesta del dipendente comunale, collocato in aspettativa a richiesta al solo fine di consentirgli di adempiere al mandato elettivo comunale, appare inammissibile.
    Anche qualora, comunque, egli avesse usufruito dell’aspettativa di cui all’art. 18 della legge n. 183/2010, la sua richiesta non potrebbe essere accolta.
    Come già ritenuto da questa Commissione con i pareri 21 settembre 2011, n. 85 e 25 maggio 2011, n. 55, la collocazione in aspettativa non fa venir meno né il rapporto di lavoro con l’ente pubblico, né la natura di impiego retribuito del medesimo. Ne consegue, ad avviso di questo Consiglio, che permane in capo al dipendente pubblico in aspettativa l’incompatibilità prevista dall’art. 3, comma 2, del R.D.L. n. 1578/1933 per i titolari di “qualunque impiego pubblico .. retribuito con stipendio sul bilancio … dei Comuni..”.
    Non osterebbe a tale orientamento la previsione secondo la quale l’aspettativa può essere chiesta “anche per avviare attività professionali ..”, per due ragioni.
    La prima è costituita dalla natura speciale della legge professionale, le cui previsioni possono essere derogate solo da norma specifica. La seconda è che, proprio per il summenzionato motivo, il comma 2 dello stesso art. 18 introduce per i dipendenti pubblici intenzionati a chiedere l’aspettativa ai sensi dell’art. 18 in narrativa, la speciale deroga dalle disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 28 marzo 2012, n. 7

    Quesito n. 107