Autore: admin

  • Il rifiuto ingiustificato di prestare la propria attività difensiva in favore della persona ammessa al patrocinio gratuito

    Incorre in responsabilità disciplinare l’avvocato il quale, designato dalla Commissione per il gratuito patrocinio per l’incarico di difensore di una parte ammessa al beneficio, adducendo motivi pretestuosi, si rifiuti di difenderla, in quanto, tale comportamento, in considerazione del fatto che l’incarico affidato al professionista è obbligatorio ed ufficioso, non fiduciario, viola il dovere di difesa stabilito dall’art. 11 c.d.f.Art. 11 cod. prev. – Dovere di difesa.L’avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti. I. L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve, quan…Leggi il testo completo →. né l’indicazione di “motivi di coscienza personale” da parte dell’avvocato designato, senza alcuna ulteriore esplicazione, è idonea ad integrare quei “motivi gravi e giustificati” che rendono legittimo il rifiuto del professionista.

    Cassazione Civile, sentenza del 02 aprile 2003, n. 5075, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Elefante A- P.M. Iannelli D (conf.)

  • I limiti deontologici del c.d. palmario

    In caso di esito favorevole della lite, è lecita la pattuizione scritta di un compenso ulteriore, purché sia contenuto nei limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito (Nel caso di specie, a fronte di un indennizzo di un milione di euro procurato al proprio assistito, l’avvocato aveva percepito da quest’ultimo un compenso di euro duecentomila oltre ai 50mila euro già corrispostigli dall’assicurazione controparte. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto il professionista disciplinarmente responsabile, confermando la sanzione della sospensione di otto mesi dall’albo inflittagli dal COA territoriale di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sez. Unite, 19 ottobre 2011, n. 21585.

  • La richiesta di compensi manifestamente sproporzionati o eccessivi

    L’avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività professionale svolta, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità (Nel caso di specie, a fronte di un indennizzo di un milione di euro procurato al proprio assistito, l’avvocato aveva preteso da quest’ultimo un compenso di duecentomila euro, oltre ai 50mila euro già liquidatogli dall’assicurazione controparte. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto il professionista disciplinarmente responsabile, confermando la sanzione della sospensione di otto mesi dall’albo inflittagli dal COA territoriale di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196

  • I limiti all’impugnazione delle sentenze del CNF per vizio di motivazione

    La “violazione di legge”, per la quale sono impugnabili davanti alle sezioni unite della corte di cassazione le decisioni rese in materia disciplinare dal consiglio nazionale forense, comprende i vizi di motivazione, ma nei limiti in cui i medesimi siano riconducibili alla previsione dell’art. 360 n. 5 Cod. proc. civ. e, cioè, si traducano in omissioni, lacune o contraddizioni, incidenti su punti decisivi, dedotti dalle parti o rilevabili d’ufficio.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 novembre 1980, n. 6015, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. CALECA A- P.M. SAJA F (CONF)

  • Impugnazione delle sentenze del CNF: al ricorso per Cassazione si applicano in via sussidiaria le norme del cpc

    Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, contemplate dall’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, resta assoggettato, in difetto di specifiche diverse disposizioni, alle regole generali poste dal codice di rito, ivi compreso l’onere dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, fissato a pena d’inammissibilità dall’art. 366 primo comma cod. proc. CIV.

    Cassazione Civile, sentenza del 14 febbraio 1983, n. 1105, sez. U- Pres. TAMBURRINO G- Rel. VELA A- P.M. MICCIO R (CONF)

  • La pattuizione di un compenso professionale progressivo costituisce patto di quota lite

    La pattuizione secondo cui il compenso professionale debba calcolarsi in misura progressivamente ascendente in relazione all’importo ottenuto dal cliente costituisce patto di quota lite, sanzionato dall’art. 45 c.d.f.Art. 45 cod. prev. – Accordi sulla definizione del compenso.È consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionat…Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, l’accordo prevedeva la corresponsione, in favore del professionista, in aggiunta agli onorari ricevuti direttamente dall’assicurazione controparte, la somma di € 100.000,00 qualora l’ammontare del risarcimento fosse stato di € 800.000,00; di € 150.000,00 se fosse stato di € 900-950.000,00; di € 200.000,00 se fosse stato di € 1.000.000,00 fino ad arrivare ad € 300.000,00 nell’ipotesi di liquidazione di € 1.500.000,00. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la delibera del COA di sospensione dall’albo per otto mesi).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196

  • Impugnazione delle sentenze del CNF ed esposizione sommaria dei fatti di causa

    Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, fissato dall’art. 366 primo comma n. 3 cod. proc. civ. per il ricorso per cassazione, a pena d’inammissibilità, trova applicazione anche con riguardo al ricorso proposto avverso pronuncia del consiglio nazionale forense, tenuto conto del suo assoggettamento alle ordinarie regole del codice di rito, in difetto di diversa previsione, nonché del disposto dell’art. 66 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 (recante norme di attuazione dell’ordinamento professionale di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), che contiene una prescrizione sostanzialmente identica a quella del citato art. 366.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 marzo 1987, n. 2645, sez. U- Pres. MARZIANO C- Rel. FIDUCCIA G- P.M. PAOLUCCI P (CONF)

  • Nel procedimento disciplinare non vale il principio penalistico dell’applicazione retroattiva della legge più favorevole

    Le sanzioni disciplinari costituiscono sanzioni amministrative, alle quali non sono automaticamente riferibili i principi propri delle sanzioni penali, restando invece soggette, in via generale, al principio di legalità e di irretroattività, che comporta l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina successiva più favorevole. In difetto di espressa previsione, pertanto, deve escludersi che agli illeciti disciplinari possa applicarsi il principio di retroattività della legge più favorevole ex art. 2 c.p., co. 2 e 3 (Nel caso di specie trattavasi del patto di quota lite di cui all’art. 45 c.d.f.Art. 45 cod. prev. – Accordi sulla definizione del compenso.È consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionat…Leggi il testo completo →, violato dal professionista prima della modifica dell’art. 2233 c.c. ad opera del c.d. decreto Bersani).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 171;
    – Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 26 novembre 2008, n. 28159;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Stefenelli), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 221.

  • Il COA può impugnare le sentenze del CNF (con ricorso straordinario)

    La legittimazione del Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori a promuovere il controllo di legittimità, da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione, delle decisioni del Consiglio nazionale forense in tema di disciplina degli appartenenti alla categoria, mentre non è prevista dalle disposizioni della legge 27 novembre 1933, n. 1578, va desunta dal disposto dell’art. 111 Cost. – in correlazione all’indubbio interesse dell’organo titolare del potere disciplinare all’impugnazione volta a tutelare, attraverso il mantenimento del provvedimento, i fini istituzionali dell’ordine – e va esercitata nel termine decorrente dalla comunicazione di ufficio della decisione o, in difetto, dalla notificazione eseguita dalla parte interessata.

    Cassazione Civile, sentenza del 05 novembre 1993, n. 10942, sez. U- Pres. Zucconi Galli Fonseca F- Rel. Rocchi A- P.M. Aloisi M (Diff)

  • La notifica all’incolpato (e non al suo difensore) fa decorrere il termine per impugnare al CNF

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, l’art. 50 primo comma del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, secondo cui la notificazione della decisione del Consiglio dell’ordine, anche al fine del decorso del termine per il ricorso davanti al Consiglio nazionale forense, va effettuata all’incolpato, non pure al suo difensore, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione, considerato che le qualità dell’incolpato stesso, e quindi il suo bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche, rendono detta notificazione idonea ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa in fase d’impugnazione e non consentono di ravvisare un’ingiustificata disparità di trattamento, in relazione alle diverse regole inerenti alla comunicazione del deposito della sentenza resa in esito al procedimento penale, anche alla stregua della non equiparabilità di quest’ultimo al procedimento disciplinare.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 luglio 1991, n. 7551, sez. U- Pres. Zucconi Galli Fonseca F- Rel. Di Ciò V- P.M. Paolucci P (Conf)

    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. BAFFA), sentenza del 20 luglio 2012, n. 94
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 2 novembre 2010, n. 187
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), decisione n. 34 del 16 marzo 2011
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 marzo 2010, n. 7
    – Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 02981
    – Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819.