Autore: admin

  • Compenso professionale i limiti deontologici al trattenimento delle somme ricevute dal cliente

    Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che gestisca la somma ricevuta dal cliente in difformità dagli accordi presi, imputando a pagamento dei propri onorari una somma ricevuta dal proprio assistito ad altro titolo (Nel caso di specie, l’avvocato incassava a pagamento dei proprio onorari la somma di euro 6 mila che il cliente gli aveva consegnato con l’espressa indicazione che sarebbe dovuta servire per pagare le spese legali dell’avvocato avversario).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Merli), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197

  • I limiti all’impugnazione delle sentenze del CNF per vizio di motivazione

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, ricorribili per cassazione a norma dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, sono suscettibili di sindacato da parte della Corte di Cassazione, quanto al vizio di motivazione, in base all’art. 111 Cost. e soltanto in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice, quali risultano dalla decisione impugnata.

    Cassazione Civile, sentenza del 02 aprile 2003, n. 5075, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Elefante A- P.M. Iannelli D (conf.)

  • La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF

    A norma dell’art. 50 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, il ricorso al consiglio nazionale forense è proponibile unicamente contro le statuizioni dei consigli dell’ordine locali che definiscono il procedimento disciplinare. Il suddetto ricorso non può essere, pertanto, proposto contro la deliberazione con la quale il consiglio dell’ordine stabilisce di iniziare il suddetto procedimento.

    Cassazione Civile, sentenza del 27 ottobre 1976, n. 3897, sez. U- Pres. STELLA RICHTER M- Rel. GRANATA R

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Berruti), sentenza del 29 novembre 2012, n. 164; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 143; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO ), sentenza del 17 settembre 2012, n. 118; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008).

  • La richiesta di un compenso sproporzionato rispetto a quello riconosciuto alla controparte

    L’avvocato che richieda alla propria assistita una compenso assai maggiore (nella specie, di sei volte) rispetto a quello che il medesimo riconosca congruo per la medesima attività professionale svolta dal legale di controparte implica un comportamento scorretto (art. 6 c.d.), infedele e contrario agli interessi del proprio assistito (art. 7 c.d.) ed altrettanto negligente (art. 8 c.d.).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Merli), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197

  • Nel giudizio di impugnazione in CNF il COA è litisconsorte necessario

    Il consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori è parte necessaria nel procedimento dinanzi al consiglio nazionale forense, in sede d’impugnazione dei provvedimenti dal medesimo adottati in materia disciplinare o di iscrizione e cancellazione dagli albi. Pertanto, è affetta da nullità la decisione resa dal consiglio nazionale, qualora il predetto consiglio dell’ordine non sia stato messo in grado d’intervenire all’udienza fissata per la discussione del ricorso per l’omesso invio del relativo avviso.

    Cassazione Civile, sentenza del 07 luglio 1978, n. 3377, sez. U- Pres. VINCI ORLANDO C- Rel. FANELLI O- P.M. SAJA F (CONF)

  • Il dovere di adempimento previdenziale e fiscale

    L’illiceità deontologica derivante dalla violazione dell’obbligo di assolvere gli adempimenti fiscali e previdenziali (che comprende non solo quello di fatturare integralmente i compensi ricevuti ma anche quello di versare le relative imposte dovute) non è scriminata da asserite difficoltà economiche del contribuente professionista (Nel caso di specie, trattavasi di un compenso di euro 250mila. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto il professionista disciplinarmente responsabile, confermando la sanzione della sospensione di otto mesi dall’albo inflittagli dal COA territoriale di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196

  • Le decisioni dei COA non sono direttamente impugnabili in Cassazione

    In materia di sanzioni disciplinari contro avvocati e procuratori, mentre ha carattere giurisdizionale il procedimento di impugnazione davanti al consiglio nazionale forense, ha natura amministrativa quello dinanzi ai consigli territoriali dell’ordine, in quanto questi ultimi, rappresentando i gruppi professionali offesi dal comportamento di un loro membro, non sono estranei ai soggetti della controversia. Ne consegue che le delibere dei predetti consigli locali non sono impugnabili con ricorso per cassazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 14 gennaio 1977, n. 169, sez. 1- Pres. MIRABELLI G- Rel. SANTOSUOSSO F

  • La richiesta di pagamento del compenso mediante assegni intestati a terzi

    E’ contrario a dignità e decoro della professione forense che si induca, o anche solo si accetti, che i propri compensi vengano corrisposti -mediante intestazione dei relativi assegni- ad una persona terza, foss’anche la stessa propria convivente, con ciò mostrando di voler eludere gli obblighi di fatturazione e accreditando l’immagine di un avvocato intenzionato a praticare evasione fiscale (Nel caso di specie, il professionista aveva chiesto ed ottenuto che l’assegno di 100mila euro, pari a circa il 50% del complessivo compenso, fosse intestato alla propria convivente more uxorio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto il professionista disciplinarmente responsabile, confermando la sanzione della sospensione di otto mesi dall’albo inflittagli dal COA territoriale di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196

  • Inammissibile l’impugnazione della (motivazione di) assoluzione

    Il principio secondo cui la soccombenza che fa sorgere l’interesse ad impugnare deve essere valutata non solo alla stregua del dispositivo della Cassazione Civile, sentenza del ma anche tenendo conto delle enunciazioni contenute nella motivazione, è analogicamente estensibile ai provvedimenti amministrativi assunti in materia disciplinare dagli ordini professionali locali e ricorribili in sede giurisdizionale dinanzi al Consiglio nazionale forense. Tale principio, però, incontra anche in questi casi il limite costituito dal fatto che le menzionate enunciazioni siano suscettibili di passare in giudicato quali presupposti logici della decisione (nella specie, le sezioni unite della S.C. hanno confermato la sentenza del Cons. Naz. Forense che aveva dichiarato inammissibile per difetto d’interesse il ricorso proposto da un avvocato, il quale, pur essendo stato prosciolto, censurava alcuni passi della motivazione della decisione di un Consiglio dell’Ordine locale).

    Cassazione Civile, sentenza del 14 maggio 2001, n. 206, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Iannelli D (conf.)

    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Tacchini), sentenza del 17 settembre 2012, n. 113
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. MARIANI MARINI, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 3.

  • Il contegno di dignità e decoro nell’attendere il pagamento da parte del cliente

    Non appare decoroso e dignitoso il comportamento del professionista che, dopo aver accompagnato il cliente a ritirare l’assegno di sua pertinenza direttamente dalla controparte, lo scorti presso una banca per garantirsi l’immediato versamento del compenso pattuito.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196