Autore: admin

  • Il Presidente del collegio giudicante nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, ai fini della validità delle deliberazioni adottate dal Consiglio nazionale forense non è necessario che ad esso partecipi, assumendo il ruolo di Presidente del collegio giudicante, il presidente o uno dei vicepresidenti del Consiglio stesso, in quanto tale ruolo verrà ricoperto – come in ogni collegio giudicante – da chi ha l’investitura formale di presidente (di sezione o dell’organo) e, in mancanza, dal vicepresidente o dal più anziano dei presenti.

    Cassazione Civile, sez. U, 07-02-2006, n. 2509- Pres. Carbone V- Rel. Cicala M- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • L’avvocato non può impugnare in proprio in Cassazione la sentenza CNF che lo sospende dall’albo

    L’avvocato, cui il Consiglio Nazionale Forense abbia inflitto una sanzione disciplinare che lo priva, definitivamente o temporaneamente, dell’esercizio della professione forense, non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione avverso la decisione anzidetta, derivandone, in caso contrario, l’inammissibilità dell’impugnazione, poiché la sanzione è – ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 – immediatamente esecutiva e non rileva in contrario la circostanza che col medesimo ricorso ne sia stata chiesta la sospensione.

    Cassazione Civile, sentenza del 29 marzo 1994, n. 3074, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Giustiniani V- P.M. Viale R (Conf)

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 1993, n. 05092.

  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del COA territoriale in quanto alla carenza di motivazione il CNF, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritenga necessarie

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Pisano, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 200

    NOTA:
    In senso conforme, CNF nn. 2/2012, 4/2012.

  • Impugnazione delle sentenze del CNF in Cassazione e principi generali del codice del rito civile

    Il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, avverso le decisioni in materia disciplinare del consiglio nazionale forense, è soggetto, in difetto di espressa previsione contraria, ai principi generali del codice del rito civile, ivi compreso quello della non deducibilità, per la prima volta in sede di legittimità, di nuove questioni o temi di contestazione, che comportino la necessita di nuovi accertamenti o valutazioni di fatti.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1981, n. 2176, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CALECA G- P.M. SAJA F (CONF)

  • La richiesta (minacciosa) di ritrattare una testimonianza

    Costituisce violazione dell’art. 52 can. c.d.f. nonché del generico dovere di probità e decoro, lealtà e correttezza di cui all’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → il comportamento dell’avvocato che intrattenga rapporti sostanzialmente minacciosi con i testi di controparte al dichiarato fine di ottenere la ritrattazione di una deposizione sfavorevole alle ragioni dei propri assistiti e anticipando una richiesta risarcitoria tale da suscitare preoccupata reazione e giustificato timore nei destinatari (Nel caso di specie, l’avvocato aveva scritto a due persone di aver ricevuto l’incarico di procedere nei loro confronti per via giudiziale ai fini di “far accertare la falsità delle testimonianze rese in una causa civile ed avere quantificato in 80 mila euro i danni derivanti al suo assistito”, ed invitando gli stessi a ritrattare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare inflittagli dal COA di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Pisano, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 200

  • Le sanzioni disciplinari della radiazione e della sospensione dell’esercizio della professione non contrastano con la Costituzione

    La previsione, fra le sanzioni disciplinari irrogabili a carico di avvocati e procuratori, ai sensi dell’art 40 del rdl 27 novembre 1933 n 1578, della radiazione dall’albo e della sospensione dallo esercizio della professione manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 13 e 35 della costituzione, sulla inviolabilità della libertà personale e sulla tutela del diritto al lavoro, trattandosi di sanzioni che non incidono sulla libertà fisica della persona, cui esclusivamente si riferisce il predetto art 13 della costituzione, e che integrano una limitazione dell’attività lavorativa giustificata da interessi generali circa la difesa degli ordini professionali.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1981, n. 2176, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CALECA G- P.M. SAJA F (CONF)

  • L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione del COA

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni del COA compete esclusivamente, ex art. 50 Rdl 1578/33, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ed all’avvocato che sia stato oggetto del procedimento disciplinare, e non anche all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Grimaldi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 199

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 188; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 187; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 186; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 185; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 7; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 187; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 186; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 155; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 29 settembre 2011, n. 148; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. ALLORIO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 140; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MORLINO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 138; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. ALLORIO), sentenza del 22 luglio 2011, n. 127; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 2 novembre 2010, n. 193; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 2 novembre 2010, n. 192; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 2 novembre 2010, n. 191; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 2 novembre 2010, n. 190; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 168; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 167; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. ALLORIO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 166; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. ALLORIO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 165; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 164.

  • Procedimento disciplinare: il conflitto di competenza territoriale è rilevabile da parte dei soli COA

    E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta, per contrasto con l’art. 3 Cost., nei confronti dell’art. 49 del R.D.L. 27 novembre 1333 n. 1578 che, nei giudizi disciplinari, limita ai soli consigli dell’ordine con esclusione, cioè, degli incolpati la facoltà di sollevare in via preventiva, dinanzi al consiglio nazionale forense, il conflitto di competenza territoriale.

    Cassazione Civile, sentenza del 27 ottobre 1976, n. 3897, sez. U- Pres. STELLA RICHTER M- Rel. GRANATA R

  • La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’archiviazione del procedimento non è impugnabile innanzi al CNF

    Attesa la tassatività degli atti impugnabili avanti al CNF in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono il procedimento. Tale non può considerarsi il decreto di archiviazione che è provvedimento antecedente all’apertura del procedimento con il quale viene manifestata dal COA la volontà di non iniziare l’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Grimaldi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 199

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 188; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 187; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 186; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 185; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Del Paggio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 179; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 86; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 85; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

  • L’omessa notifica del ricorso per Cassazione ad uno dei contraddittori necessari

    Il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, contro le decisioni del consiglio nazionale forense in materia disciplinare, è inammissibile ove non sia notificato, entro l’unico termine perentorio all’uopo fissato (artt. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37), al consiglio dello ordine professionale che ha emesso il provvedimento impugnato innanzi al consiglio nazionale, senza che possa farsi luogo alla integrazione del contraddittorio, prevista dall’art. 331 cod. proc. civ., nel caso di tempestiva notificazione al pubblico ministero ed al suddetto consiglio nazionale, atteso che quel consiglio locale ha la qualità di contraddittore essenziale e diretto nel relativo giudizio.

    Cassazione Civile, sentenza del 17 dicembre 1983, n. 7452, sez. U- Pres. MOSCONE C- Rel. ZAPPULLI A- P.M. FABI B (CONF)

    NOTA:
    In senso conforme, Cassazione Civile, 11 gennaio 1997, n. 00012; Cassazione Civile, sentenza del 12 gennaio 1987, n. 00116; Cassazione Civile, sentenza del 01 ottobre 1986, n. 05825; Cassazione Civile, sentenza del 09 aprile 1986, n. 02464; Cassazione Civile, ordinanza del 05 dicembre 1985, n. 00678; Cassazione Civile, sentenza del 10 giugno 1981, n. 03769; Cassazione Civile, sentenza del 10 novembre 1980, n. 06014; Cassazione Civile, sentenza del 01 ottobre 1979, n. 05033; Cassazione Civile, sentenza del 19 settembre 1978, n. 04190; Cassazione Civile, sentenza del 20 aprile 1978, n. 01888; Cassazione Civile, sentenza del 07 luglio 1977, n. 03014; Cassazione Civile, sentenza del 06 ottobre 1975, n. 03156. Contra (in quanto ammettono la possibilità di una successiva integrazione del contraddittorio nel caso di ricorso non notificato ai litisconsorti entro l’unico termine di Legge), Cassazione Civile, ordinanza del 01 febbraio 1991, n. 00110; Cassazione Civile, sentenza del 10 settembre 2004, n. 18261.