Autore: admin

  • La prescrizione nel caso di fatti punibili solo in sede disciplinare ovvero costituenti anche reato

    Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 R.D.L. n. 1578/1933 (ratione tempore applicabile), occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare (che ai sensi dell’art. 44, co. 1, del citato R.D.L. è obbligatorio) abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurarsi del procedimento penale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16

  • La notifica dell’atto non è necessaria ai fini dell’interruzione della prescrizione disciplinare

    Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 51 r.d.l. 1578/1933 (ratione tempore applicabile), è fissato in cinque anni dalla consumazione del fatto disciplinarmente rilevante; esso è interrotto -ed inizia quindi a decorrere ex novo– dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare e dal compimento di altri atti propulsivi del procedimento (come la delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato), a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere disciplinarmente nei confronti del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, pres. ALPA – rel. PISANO, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 206; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 novembre 2009, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 20 dicembre 2008, n. 178; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 228; Cassazione Civile, sentenza del 12 agosto 2002, n. 12176.

  • Il termine per la notifica della decisione del COA è ordinatorio

    Il termine quindicinale per la notifica della deliberazione, stabilito dall’art. 50 R.D.L. n. 1578/33 (ratione tempore applicabile), il quale decorre non già dalla data della deliberazione, ma da quella del deposito del provvedimento stesso, è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15 (riferita al termine quindicinale, stabilito dall’art. 37 legge professionale con rifermento alla notifica delle decisioni in materia d’iscrizione o cancellazione dall’albo).

  • L’omessa notifica della delibera che dispone l’apertura del procedimento disciplinare

    L’eccezione di nullità del procedimento disciplinare per omessa notifica della delibera di apertura dello stesso è inammissibile, siccome tardiva, ove non sia proposta nel primo atto o difesa successiva alla delibera stessa (Nel caso di specie, l’incolpato era stato comunque reso edotto della pendenza del procedimento disciplinare, al quale aveva peraltro partecipato, sicché non era stato altrimenti compromesso il suo diritto di difesa).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83.

  • La mancata osservanza del termine a comparire

    Il termine a comparire di dieci giorni ex art. 45 R.d.l. n. 1578/1933 (ratione tempore applicabile), da concedere al professionista per essere sentito nelle sue discolpe, è finalizzato a garantire l’esercizio del diritto di difesa da predisporre con adeguato preavviso temporale. Allorchè l’interessato eserciti in concreto tale diritto, senza sollevare alcuna obiezione, la violazione, di natura prettamente procedimentale, non assume un rilievo sostanziale tale da giustificare l’annullamento del provvedimento giacché la nullità per la mancata osservanza del termine indicato ha carattere relativo, e deve quindi intendersi sanata se l’interessato non l’abbia tempestivamente eccepita e, anzi, abbia articolato compiutamente le sue difese nel merito.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 30.05.2011, n. 77; C.N.F. 09.06.2008, n. 52; C.N.F. 05.10.2006, n. 69.

  • La mancata sospensione cautelare non rende di per sé meno grave l’illecito deontologico

    La mancata adozione di un provvedimento di sospensione cautelare da parte del Consiglio territoriale è indicativa meramente del fatto che quest’ultimo, avvalendosi del proprio potere discrezionale, non avesse ritenuto all’epoca la sussistenza dei presupposti richiesti per il provvedimento amministrativo ma non induce, di per sé, a valutare meno sfavorevolmente la fattispecie deontologica contestata (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato la sua cancellazione disciplinare dall’albo adducendo che la minor gravità della violazione contestata, con conseguente eccessività della sanzione irrogatagli, si sarebbe dovuta dedurre dalla mancata adozione, medio tempore, di un provvedimento cautelare a suo carico. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 15

    NOTA:
    Sulla discrezionalità del Consiglio territoriale nell’adottare o meno il provvedimento cautelare, cfr., per tutte, Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 95.
    Sui presupposti della sospensione cautelare, cfr., tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 aprile 2012, n. 52.

  • Il decorso del tempo non attenua la sanzione

    Il procedimento avanti al Consiglio Nazionale non costituisce un “novum judicium” ma una “revisio prioris istantiae” onde il lasso di tempo intercorso tra i fatti, la decisione del COA e la sentenza del CNF, in sede di impugnazione, non influisce sulla valutazione della proporzionalità della pena irrogata in primo grado che deve essere determinata con riferimento al momento della commissione dell’illecito.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 15

  • La sentenza penale di patteggiamento ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare

    Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 15

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF nn. 123/2012, 149/2011, 238/2009.

  • L’inosservanza del termine di decadenza per l’impugnazione

    Il termine di 20 giorni, previsto dall’art. 50, co. 2, R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (ratione temporis applicabile) per l’impugnazione del provvedimento del Consiglio territoriale, è perentorio, sicché la sua inosservanza rende il ricorso tardivo e quindi inammissibile.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 14

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. VERMIGLIO), sentenza del 22 settembre 2012, n. 124.

  • La mancata audizione dei testi indicati dall’incolpato

    Il Consiglio dell’Ordine nella sua funzione di Giudice della Deontologia, ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 13

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129.