La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato (Nella specie trattavasi di reclamo elettorale). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 232 del 31 ottobre 2023