Autore: admin

  • Il naturale decorso della misura penale non fa venir meno la sospensione cautelare disposta medio tempore dal CDD

    Ai sensi dell’art. 60 L. n. 247/2012, la sospensione cautelare può essere disposta in caso di applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello, ma l’attualità di questa non condiziona necessariamente quella, giacché la stabilità della misura è l’unico elemento di diritto del provvedimento penale che costituisce presupposto di adozione della sospensione cautelare disciplinare, non anche l’attualità (Nel caso di specie, l’iscritto era stato attinto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari con sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, quindi sospeso in via cautelare dal CDD per sei mesi. Nelle more di tale ultimo provvedimento decorreva il periodo di sospensione disposto dall’ordinanza cautelare penale, sicché l’iscritto adiva il CNF affinché dichiarasse l’estinzione della sospensione cautelare disposta dal CDD. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -dato preliminarmente atto che al momento della sua decisione del ricorso non era ancora integralmente decorso il termine di efficacia della sospensione cautelare del CDD- ha rigettato l’istanza in parte qua, ritenuta peraltro infondata anche nel merito).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 88 del 28 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 128/2024.
    Per la diversa ipotesi in cui la misura penale sia invece annullata o revocata in sede di riesame, cfr. CNF n. 461/2024, CNF n. 44/2022.

  • Sospensione cautelare: il CDD ha il potere-dovere di valutare motivatamente lo strepitus fori

    Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto e motivatamente l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 88 del 28 marzo 2025

  • Il COA di Roma formula quesito in merito alla possibilità di rimuovere l’annotazione del provvedimento di radiazione a un professionista reiscritto in altro foro

    Sul punto, rileva – seppur relativo alla sanzione della sospensione – il recente parere n. 27 del 12 maggio 2025, a mente del quale L’annotazione della sanzione interdittiva è dovuta, per il periodo di durata della medesima, al fine di portare a conoscenza della collettività il fatto che l’iscritto non può – in quel periodo – svolgere attività professionale (parere n. 86/2016); e ciò anche a tutela dell’amministrazione della giustizia e dell’affidamento della collettività nel corretto esercizio della professione forense, funzionale all’effettiva attuazione del diritto inviolabile alla difesa, costituzionalmente garantito. Ne consegue che, una volta decorso il periodo di efficacia della sanzione (come sembrerebbe potersi evincere nel caso di qui al quesito, essendo intervenuta la reiscrizione), si riespanda l’ordinario ambito di tutela della riservatezza e dei dati personali dell’iscritto la cui pubblicità – come risulta anche dalla normativa generale applicabile in materia – non deve mai eccedere la proporzionalità rispetto allo scopo per il quale i dati sono utilizzati. Pertanto, fermo restando che la sospensione deve rimanere agli atti nella posizione personale dell’iscritto, la sua annotazione nell’albo non può protrarsi oltre il periodo di efficacia della sanzione medesima.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 41 del 25 luglio 2025

  • Il COA di Belluno chiede di sapere se sia possibile formulare l’istanza di rimborso delle spese legali di cui al decreto interministeriale 20 dicembre 2021 (Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti), nel caso in cui l’imputato sia stato assolto con una delle formule di cui all’art. 1 (“perché il fatto non sussiste”) per un capo (magari relativo al reato più grave) e invece prosciolto per l’estinzione del reato per intervenuta remissione di querela per altro capo

    Come già osservato nel parere n. 19 del 28 marzo 2025, l’art. 2 decreto interministeriale 20 dicembre 2021, c.d. decreto Costa, prevede – all’articolo 2 – che al rimborso abbiano accesso “i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale o dell’art. 530 del codice di procedura penale, «perché il fatto non sussiste», «perché non ha commesso il fatto», «perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato»”.
    Nel caso di cui al quesito, in un processo recante due capi di imputazione, per uno di essi l’imputato è stato assolto “perché il fatto non sussiste” e per l’altro, prosciolto per intervenuta remissione di querela. Di conseguenza, la sentenza che ha definito il giudizio non è di assoluzione “in senso pieno” e si ritiene che, pertanto, l’istanza non possa essere formulata.
    La risposta al quesito è dunque di segno negativo.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 49 del 25 luglio 2025

  • Anche la condanna civile definitiva ha efficacia di giudicato in sede deontologica

    La condanna definitiva dell’incolpato in sede civile (nella specie, un decreto ingiuntivo non opposto) ha efficacia di giudicato in sede disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità civile e alla giuridica riferibilità all’incolpato, restando invece di competenza esclusiva del giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare del fatto stesso (Nel caso di specie, l’accertamento giudiziale civile riguardava il mancato pagamento dipeso dall’inadempimento contrattuale dell’avvocato, deontologicamente rilevante ex art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 104 del 14 aprile 2025

  • La prescrizione medica di farmaci antidepressivi non giustifica, di per sè sola, il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento

    In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale ovvero qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire, giacché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto il rinvio dell’udienza dibattimentale sulla scorta della prescrizione di psicofarmaci risalente a diverso tempo prima e priva di certificazione sullo stato patologico e del conseguente impedimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 104 del 14 aprile 2025

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 5 del 29 gennaio 2025.

  • Giudizio disciplinare dinanzi al CNF e termini per la costituzione delle parti

    Il giudizio avanti al Consiglio Nazionale Forense non prevede termini decadenziali per la costituzione delle parti (nella specie, del COA su impugnazione dell’incolpato), che può quindi avvenire sino al momento della Discussione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 104 del 14 aprile 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52.

  • Vietato interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario

    Costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato per discutere della causa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 115 del 18 aprile 2025

  • Il COA di Torino chiede di sapere “Se il praticante, richiesto dal PM o dalla Polizia Giudiziaria di rendere sommarie informazioni testimoniali in ordine a notizie apprese nel contesto del patrocinio svolto dall’ ex dominus, possa invocare il segreto professionale, nel caso di denuncia per patrocinio infedele sporta dal cliente a carico del dominus”

    La risposta al quesito non può che rinviare al disposto dell’articolo 6 della legge n. 247/12 e in particolare al suo comma 3, a mente del quale: “L’avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della professione o dell’attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge”.
    Tale disposizione – cui danno attuazione, in sede processuale, gli articoli 200, comma 1, lett. b) c.p.p. e 249 c.p.c. (che al primo rinvia) e, in sede deontologica, gli articoli 28 e 51 del Codice – deve essere interpretata alla luce dei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza. In particolare, già con la sentenza n. 87/1997 la Corte costituzionale ha ritenuto che tali previsioni debbano ritenersi estese al praticante. In particolare, come si legge al punto 4) del Considerato in diritto, con affermazioni perfettamente applicabili anche alla disciplina del tirocinio professionale oggi in vigore:

    “La protezione del segreto professionale, riferita a quanto conosciuto in ragione dell’attività forense svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume carattere oggettivo, essendo destinata a tutelare le attività inerenti alla difesa e non l’interesse soggettivo del professionista.
    Essa, dunque, non può che estendersi anche a chi, essendo iscritto nei registri dei praticanti a seguito di delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocati, adempie agli obblighi della pratica forense presso lo studio del professionista con il quale collabora.
    Difatti la disciplina normativa della pratica forense attualmente vigente comporta, anche quando non vi sia stata ammissione al patrocinio, il compimento di attività proprie della professione, le quali devono essere svolte ottemperando al dovere di riservatezza (art. 1 del d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, che regolamenta la pratica forense in attuazione della legge 24 luglio 1985, n. 406). Il praticante procuratore partecipa, sotto il controllo di un avvocato, al compimento degli atti tipici dell’attività professionale forense, ed a tali atti si estendono le garanzie connesse al ministero professionale.
    Questa interpretazione delle disposizioni denunciate, coerente con le finalità che caratterizzano l’esclusione dell’obbligo di deporre, corrisponde ai criteri del bilanciamento, operato dal legislatore, tra dovere di testimoniare in giudizio e dovere di rispetto del segreto professionale da parte di chi adempie al ministero forense.”.

    Nei medesimi termini è reso il parere.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 48 del 25 luglio 2025

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti ma è ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari (Nella specie, l’avvocato aveva omesso di pagare il compenso al proprio commercialista).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 102 del 14 aprile 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 85/2025, CNF n. 57/2025, CNF n. 463/2024, CNF n. 373/2024, CNF n. 324/2024, CNF n. 313/2024, CNF n. 311/2024, CNF n. 133/2024, CNF n. 118/2024, CNF n. 290/2023, CNF n. 250/2023, CNF n. 218/2023, CNF n. 163/2023, CNF n. 116/2023, CNF n. 113/2022, CNF n. 85/2022, CNF n. 60/2022, CNF n. 55/2022, CNF n. 37/2022, CNF n. 30/2022, CNF n. 196/2021, CNF n. 171/2021, CNF n. 163/2021, CNF n. 70/2021, CNF n. 63/2021, CNF n. 50/2021, CNF n. 194/2020, CNF n. 182/2020, Cass. n. 4877/2017, Cass. n. 19163/2017.