Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →) e dia false rassicurazioni al cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →), trattandosi di comportamenti censurabili che compromettono la credibilità e il ruolo dell’avvocatura e minano l’affidamento dei terzi.
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Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d’ufficio
Ai sensi dell’art. 50, co. 4, L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere. Peraltro, ogni eventuale vizio dell’esposto è sanato dalla conferma che dello stesso faccia l’esponente nel corso del procedimento disciplinare ovvero di sua audizione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità dell’esposto perché proveniente non dal cliente ma dalla moglie di questi).
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Doveri informativi e adempimento del mandato dopo tanto tempo dal rilascio della procura
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che dia corso al mandato utilizzando una procura rilasciatagli parecchio tempo prima dal cliente, senza previamente informare quest’ultimo (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →) anche al fine di accertare il persistente interesse al giudizio (Nel caso di specie, l’avvocato aveva instaurato due giudizi per conto di altrettanti clienti, peraltro nel frattempo deceduti).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 35 del 22 febbraio 2025
NOTA:
In senso conforme, sull’utilizzo di una procura alle liti rilasciata da un cliente nelle more deceduto, CNF n. 370/2024, CNF n. 245/2020 e CNF n. 152/2017. -
Sospensione cautelare: lo strepitus fori deve essere concreto, rilevante e attuale
Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale, con carattere di concretezza, rilevanza e attualità della lesione al decoro ed alla dignità della professione (Nel caso di specie, la sospensione cautelare era stata irrogata dal CDD dopo oltre tre anni dall’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare, senza tuttavia motivare in concreto sulla perdurante attualità dello strepitus al momento dell’adozione della misura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Minervini), sentenza n. 34 del 21 febbraio 2025
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Procedimento disciplinare: il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento
L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nella specie trattavasi di concomitante impegno professionale).
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L’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente
Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente. In particolare, tale permanenza si protrae per tutto il tempo in cui perdura l’inadempimento e sino al momento del verificarsi di un fatto da ritenere idoneo alla cessazione della continuità della condotta inadempiente, e al più tardi cessa nel momento in cui si conclude il mandato professionale, per suo svolgimento, rinuncia o revoca, ovvero nel momento in cui il cliente o la parte assistita vengano a conoscenza delle omissioni del professionista.
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 29 del 17 febbraio 2025. -
La mancata informazione al cliente è un illecito di natura permanente
La mancata informazione al cliente (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →) è un illecito che non si consuma e non si esaurisce istantaneamente, ma si protrae nel tempo fino a quando la prescritta comunicazione abbia luogo o fino quando il mandato conferito venga revocato o rinunciato, con tutto ciò che ne consegue in termini di decorso della prescrizione dell’azione disciplinare (art. 56 L. n. 247/2012).
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Mancato invio del Modello 5: la “dimenticanza” del Consulente fiscale non basta ad escludere l’imputabilità dell’omissione dell’avvocato
Il mancato invio del Mod. 5, quand’anche dovuto ad una dimenticanza del proprio Commercialista, comporta la sospensione dell’iscritto a tempo indeterminato, la quale non ha natura di sanzione disciplinare ed è irrogata dal Consiglio dell’Ordine ex art. 17, co. 5, Legge n. 576/1980, ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo →, il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina.
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 409/2024, CNF n. 408/2024, CNF n. 124/2024. -
L’assenza prolungata dallo Studio per motivi di salute non esonera l’avvocato dall’onere di controllare (o far controllare) la PEC
L’avvocato, che non sia in grado di esercitare la professione per impedimenti personali o motivi di salute, è comunque tenuto ad adottare misure organizzative quantomeno idonee a garantire il presidio del proprio Studio legale al fine di monitorare comunicazioni e notifiche, ove non voglia optare per la sospensione volontaria prevista dall’art. 20 co. 2 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità del procedimento disciplinare a proprio carico adducendo di non aver potuto leggere, per vari mesi, tutte le comunicazioni PEC medio tempore ricevute dal CDD, per motivi di salute e personali).
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L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede
L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.